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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.30
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00030
Lugano
7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 14 novembre 1994 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 gennaio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di
conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria
per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.10.1994..
- La
tassa di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa, che con atto 27 gennaio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 2/6 febbraio
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di
Lugano __________ e __________ a hanno escusso la __________ per l’incasso di
Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1. ottobre 1994, indicando quale titolo
di credito:”canone di locazione bar e sala bingo dal 1.10.1994 al 31.10.1994.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto
di locazione concluso il 15 giugno 1993 (doc. B) con la __________ concernente
una superficie di 165 o/oo situata nello stabile __________, mapp. __________a
__________. Il canone di locazione è stato fissato in Fr. 172’000.-- pagabili
in rate trimestrali anticipate. In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice
si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%
I
creditori pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese
di ottobre 1994.
C. L’escussa non è comparsa all’udienza di
contraddittorio.
D. Con
sentenza 20 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, argomentando che il contratto di locazione doc. B
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa
sostenendo che il verbale di consegna 1. dicembre 1992 non è stato conformente
firmato da due dei suoi membri del Consiglio di amministrazione e azionisti.
Inoltre l’oggetto della locazione non è stato consegnato in perfetto ordine e
sarebbe rimasto tale, ad eccezione del collaudo e dell’avviamento
dell’impianto di climatizzazione, avvenuto solo all’inizio di settembre 1994,
con ingente pregiudizio per la __________.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il contratto di locazione doc. B, come correttamente
ritenuto in sede pretorile, costituisce valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF per il canone di locazione del mese di ottobre 1994.
c) Le
eccezioni dell’appellante, sollevate per la prima volta in sede di appello, non
essendo comparsa all’udienza di contraddittorio, sono proceduralmente irrite,
ritenuto che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la
facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il rigetto provvisorio
dell’opposizione pronunciato in prima sede va pertanto confermato.
- L’appello 27 gennaio 1995 __________ va di conseguenza
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
27 gennaio 1995 __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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