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Numero d'incarto:
14.1995.202
Data decisione, Autorità:
05.07.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00202
Lugano
5 luglio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Zali e G. Bernasconi (in sostituzione del
giudice
Pellegrini assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente
dall’opposizione interposta da
patr.
da: avv. __________
al PE cambiario n.
__________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di
__________,
ambedue patr. da: avv.
__________;
opposizione
sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;
sulla
quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza
- dicembre 1995 ha così deciso.
“1. L’opposizione
interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo
di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha
chiesto sia giudicato:
“I. In ordine
-
La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di
conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre
-
Spese e
ripetibili protestate.
II. Nel
merito
- L’appello è
accolto.
Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e
riformata come segue:
In via principale
-
E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo
no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________.
-
La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare
dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili
alla parte convenuta.
In via subordinata
-
E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo
no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione
che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e
valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del
presente giudizio.
-
La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare
dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili
alla parte convenuta.
In via ancor più subordinata
-
L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no.
__________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma
dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--).
-
Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti
rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte
convenuta.
II. Spese e
ripetibili d’appello protestate.”
Con
osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione
dell’appello, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
preso
atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato
in nome del suo mandante il ritiro dell’appello;
considerato
come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è
divenuta priva d’oggetto;
ritenuto
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto;
preso
atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti
pronuncia
-
L’appello
4 dicembre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intevenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà a __________ e __________ Fr. 1'000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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