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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.2
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00002
Lugano
11 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 giugno
1994 da
patr. dall'avv. __________
Contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 gennaio/23 febbraio 1994
dell’UEF di Locarno;
richiamata l’ordinanza 29 settembre 1994 del Pretore
di Locarno-Città, che ha fissato per mercoledì 7 dicembre 1994 alle ore 15.30
l’udienza per il contraddittorio;
vista l’istanza datata 6 dicembre 1994 - pervenuta
alla Pretura lo stesso giorno - dell’ing. __________, chiedente il rinvio
dell’udienza per un improrogabile impegno professionale;
preso atto dell’ordinanza pretorile 7 dicembre 1994 con
cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per oggi 7 dicembre
1994, alle ore 15.30” confermata;
rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è
stata motivata in sostanza per la tardività della richiesta e per il fatto che l’escussso
non ha addotto particolari gravi motivi giustificanti il rinvio dell’udienza da
lungo tempo fissata;
preso atto della sentenza 19 dicembre 1995 del
Pretore di Locarno-Città che ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è rigettata in via
provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF
di Locarno per l’importo di Fr. 136’230.-- oltre interessi al 6% dal 15
dicembre 1993, Fr. 260.-- di spese di protesto e Fr. 168.-- di spese esecutive.
- Le
spese, con una tassa di giudizio di Fr. 350.--, da anticipare dall’istante,
sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a controparte Fr. 1’000.-- di
ripetibili”;
visto
l’appello 28 dicembre 1994 dell’ing. __________ con cui ha ha postulato:
“1. L’istanza
è respinta.
Di conseguenza è mantenuta l’opposizione
interposta dall’ing. __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno.
Gli
atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio previa citazione delle parti.
- Protestate spese, tasse e ripetibili di I. e II.
istanza.“
rilevato che con osservazioni 20 gennaio 1995 la parte
appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
considerato
in fatto e in diritto
- che
con PE n. __________ del 12 gennaio/23 febbraio 1994 dell’UEF di Locarno la
__________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 146’960.-- oltre
interessi all’8% dal 15 dicembre 1993, indicando quale titolo di credito:
“Importo dovuto come a cambiale protestata di Fr. 146’700.-- in data 17.12.1993
presso la __________ + spese protesto. Esecuzione solidale con __________, via
-
che
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore;
-
che
la procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso per l’importo
di Fr. 143’510.-- il 13 dicembre 1992 da __________ e __________, munito di
diversi bollettini di proroga della scadenza;
-
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso;
-
che
con sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza
ritenendo l’effetto cambiario doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF nei confronti dell’escusso ;
.
-
che
contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso
postulando la reiezione dell’istanza ed il rinvio dell’incarto al primo giudice
per un nuovo giudizio, previa citazione delle parti per un nuovo
contraddittorio, non avendo potuto in sede pretorile sollevare l’eccezione di
prescrizione;
-
che
l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:
a) la parte
o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi,
in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari
o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);
b) il
giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o
incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);
c) il
provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);
-
che
il Pretore si è correttamente determinato non concedendo il rinvio per mancanza
evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che l’ing.
__________, sapendo già dall’ordinanza 29 settembre 1994 che vi sarebbe stata
l’udienza per il contraddittorio mercoledì 7 dicembre 1994, non si è premunito,
nonostante abbia avuto oltre due mesi di tempo, di far capo ad un
rappresentante per il caso di un suo impedimento;
-
che
in via abbondanziale la domanda di rinvio era inoltre da respingere, avendo
l'escusso omesso di provare tanto l'impegno addotto quanto la sua
improrogabilità, essendosi limitato a puro parlato senza alcun supporto
probatorio;
-
che
in via abbondanziale va poi osservato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza
deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito
dell’istanza, quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua
giudiziale definizione;
-
che nel caso di specie, con encomiabile celerità il
primo giudice ha notificato tempestivamente e validamente l'ordinanza 7
dicembre 1994 a mezzo fax e che siffatta ordinanza è giunta all'escusso;
-
che
come correttamente ritenuto dal primo giudice il vaglia cambiario in esame
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
cpv. 1 LEF nei confronti dell’escusso;
-
che
l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso per la prima volta in sede
di appello è proceduralmente irrita, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo
vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
-
che
l’appello va pertanto respinto;
-
che
tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF);
richiamati
gli art. 95, 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
28 dicembre 1994 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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