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Numero d'incarto:
14.1995.174
Data decisione, Autorità:
05.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00174
Lugano
05 gennaio 1996
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 2 agosto 1995 presentata
da
(patr. da: avv. __________
contro
(rappr. da: __________
rilevato che con sentenza 11 ottobre 1995 la Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:
“1. E`
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da mercoledì __________ alle ore 16.00.
2./3./4. Omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23
ottobre 1995 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
con osservazioni 17 novembre 1995 la parte appellata
si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto che con decreto presidenziale 26/30 ottobre
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 2 agosto 1995 __________ ha chiesto
il fallimento della __________ per l’importo di Fr. 17’040.-- oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio la debitrice ha dichiarato di volere risolvere la vertenza
in via transattiva direttamente con la controparte.
C. Con
sentenza 11 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto
l’istanza di fallimento sulla base del PE, di una sentenza 4 ottobre 1995, con
la quale l’opposizione al PE è stata respinta in via definitiva e della
comminatoria di fallimento.
D. Contro
il decreto di fallimento si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando
che l’effettivo debitore dell’acconto di Fr. 15’000.--, versato da __________
per l’acquisto di un appartamento, è __________. Ciò risulta dalla denuncia di
lite doc. B e dalla risposta di causa doc. C. Contro __________ è stata aperta
anche una procedura penale (doc. D). L’appellante ha sostenuto che il debito
materialmente non è mai esistito prima della declaratoria di fallimento, per
cui trattasi di uno pseudonovum.
Considerato
in diritto: 1. L’appellante nega per la prima volta in sede
d’appello l’esistenza di un credito da parte di __________ nei suoi confronti.
A sostegno delle sue allegazioni ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub D.
a) La
questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed
eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per gli art.
385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr.
in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del pretore è
dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di
dieci giorni. A prescindere da queste particolarità, l’art. 388 CPC non
modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste
escludono, in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in
seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio
1980 in re C. SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA).
La scrivente
Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso
di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio
(ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato), ma ammettendo gli pseudonova
(ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non
portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re
B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5).
Gli pseudonova
devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero
stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o
un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti
che ne conseguono (cfr. DTF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons. 1 i.f. e
rif. ivi).
- In casu
la decisione di fallimento è fondata sulla sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione 4 ottobre 1994 della Segretaria assessore della Pretura di
Lugano, Sezione 5, rimasta inimpugnata. Questa decisione è a sua volta fondata
su una sentenza pretorile 24 marzo 1994, divenuta pure definitiva, con la quale
la __________ è stata riconosciuta debitrice di Fr. 15’000.-- oltre interessi
nei confronti di __________.
Le
argomentazioni sollevate dall’appellante non costituiscono pertanto fatti
nuovi, realizzatisi prima della pronuncia del fallimento e non portati a
conoscenza della prima giudice, bensì fatti già oggetto di una decisione di
condanna al pagamento a carico della __________ e della relativa sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione, ambedue cresciute in giudicato: i presupposti
degli art. 171 e 172 LEF sono pertanto ben lungi dall’essere realizzati.
- L’appello
23 ottobre 1995 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza si impone
la dichiarazione di fallimento della __________
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appellazione 23 ottobre 1995 __________, è
respinta.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento __________ a far tempo da mercoledì __________, alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________, che rifonderà a __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
-
Intimazione:
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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