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14.1995.142 ΓÇó Appeal dismissed in definitive debt-enforcement opposition case
14.1995.142Autre juridiction12 juil. 1995Dismissed
The appellate chamber of the Ticino Court of Appeal, sitting in summary procedure, dismissed the debtor's appeal against a judgment granting definitive dismissal of opposition to enforcement. The creditor relied on several enforceable judgments awarding costs and compensation totaling CHF 11,000. The appellant argued that the debt had already been paid, but he filed no documents. The court held that new facts and objections are inadmissible on appeal under Art. 321(1)(b) CPC and that, under Arts. 80 and 81 LEF, the first-instance judgment was correctly based on enforceable titles. The appeal was dismissed and the appellate fee of CHF 180 was imposed on the appellant.
Art. 80, 81 LEF; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; appeal against definitive dismissal of opposition based on enforceable judgments. In appeal proceedings, new facts, evidence and objections are inadmissible; allegations of prior payment unsupported by documents cannot be examined. Where the claim is founded on an enforceable judgment rendered by a competent Swiss authority, opposition is definitively lifted unless the debtor proves by documentary evidence that the debt was extinguished after judgment, the deadline was extended, or the claim is time-barred. Absent such proof, the first-instance decision must be confirmed; costs follow the outcome.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.142
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00142
Lugano 12 luglio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 marzo 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/31 gennaio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza.la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 11’000.-- oltre interessi del 5% dal 19.12.1994.
Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 30 giugno 1995 ha postulato il disconoscimento del credito, con protesta di spese e ripetbili;
ritenuti gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che il procedente fonda la sua pretesa su diverse sentenze esecutive, ossia su due decisioni pretorili 26 maggio 1992 (doc. B) e 14 dicembre 1994 (doc. C), su una sentenza 7 giugno 1994 della II Camera Civile del Tribunale di appello (doc. D) e su una sentenza 12 dicembre 1994 della I Corte Civile del Tribunale federale, con le quali l’escusso è stato condannato a pagare spese e ripetibili di Fr. 700.--, risp. ripetibili di Fr. 5’000.--, risp. Fr. 1’800.-- e Fr. 3’500.--, per un importo complessivo di Fr. 11’000.--;
che l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio ;
che ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione;
che ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto;
che la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ritenuto i doc. B, C, D ed E validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che con l’appello l’escusso ha sostenuto, senza produrre documentazione alcuna, che la pretesa in esame è già stata pagata in un precedente contesto e che vi è stata errata interpretazione dei fatti e di conseguenza errata applicazione della legge;
che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è vietato addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le argomentazioni dell’appellante vanno respinte poichè proceduralmente irrite;
che di conseguenza la sentenza pretorile va confermata e l'appello respinto;
richiamati gli art. 51, 54 e 67 OTLEF
pronuncia
L’appello 30 giugno 1995 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia 180.-- è a carico di __________.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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