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Numero d'incarto:
14.1995.130
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00130
Lugano
7 agosto 1995/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 6/8 febbraio 1995
presentata da
(rappr.:
da __________
Contro
rilevato che con sentenza 28 febbraio 1995 il Pretore
del Distretto di Riviera ha decretato:
"1. L’istanza è accolta.
E`
dichiarato il fallimento di __________ di __________
- L’apertura del fallimento è fissata
per venerdì, 3 marzo 1995, alle ore 10.00.
3./4./.5. Omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9
marzo 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 24/30 maggio 1995
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con
istanza 6 febbraio 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ di
__________ per Fr. 41’346.85.
B. All'udienza
di contraddittorio del 24 febbraio 1995 l'escusso non è comparso.
C. L’appellante
sostiene che la decisione pretorile di fallimento è errata, la comminatoria di
fallimento 29 aprile 1994 essendo stata annullata da una sentenza di questa
Camera datata 6 maggio 1994. Inoltre secondo __________ la creditrice non
avrebbe potuto ottenere il fallimento. La decisione sarebbe stata emanata dopo
oltre sei mesi dalla cancellazione della sua società dal Registro di commercio,
avvenuta il __________ con pubblicazione sul FUSC del __________
Considerato
in
diritto
1.a) Ex
art. 159 LEF decorso il __________ di 20 giorni dalla notificazione del
precetto, oil creditore può chiedere all’ufficio di esecuzione che sia
comminato il fallimento al debitore.
b) Dalla
documentazione agli atti risulta che la creditrice con PE n. __________ del 17
marzo 1994 ha escusso il debitore per fr. 36’503.75 oltre interessi e
accessori. __________ l’UEF di Riviera ha emesso la comminatoria di fallimento.
Con provvedimento 14 giugno 1994, sempre l’UEF di Riviera ha ammesso
l’opposizione tardiva interposta dall’escusso il 21/22 aprile 1994. Il 12
ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Riviera ha poi rigettato l’opposizione
in via provvisoria e con sentenza 28 febbraio 1995 ha pronunciato il fallimento
sulla base della predetta comminatoria di fallimento __________ Questo modo di
procedere è tuttavia errato, infatti essendo stata ammessa l’opposizione
tardiva, la citata comminatoria di fallimento avrebbe dovuto essere annullata dall’UEF
di Riviera contestualmente con il provvedimento 14 giugno 1994. Solo in seguito
al rigetto dell’opposizione, pronunciato con sentenza 12 ottobre 1994, l’UEF
avrebbe ex art. 159 LEF potuto emettere, su richiesta della creditrice una
nuova comminatoria di fallimento, ove ne fossero ancora realizzati i
presupposti.
c) La
declaratoria di fallimento va annullata poichè è fondata su comminatoria di
fallimento nulla siccome emessa prima che fosse rigettata l’opposizione al PE.
Va infatti ricordato che la validità formale della comminatoria di fallimento è
presupposto processuale che va esaminato d’ufficio, anche in sede di appello.
- L’appello
9 marzo 1995 di __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 52, 54, 67
cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal
senso (art. 68 cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 40 e 159 LEF
pronuncia
I. L'appello
9 marzo 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene cosÌ riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dal Pretore del Distretto di
Riviera, inc. __________ somm. nei confronti di __________ di _________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 50.--, da anticipare dalla parte
istante, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.
-
Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, da anticipare
come di rito, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 75.-- del presente giudizio, già anticipata da
__________ di __________, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.
III. Intimazione:
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca
Ufficio dei registri di Riviera, Biasca
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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