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Numero d'incarto:
14.1995.103
Data decisione, Autorità:
02.06.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00103
Lugano
2 giugno 1995/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 3 marzo 1995
da
contro
titolare
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha decretato il 30 marzo 1995:
"1. E` pronunciato il fallimento di
__________, tit. della __________, a far tempo da giovedì __________, alle ore
16.00.
2/3
omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6
aprile 1995 da __________, titolare della __________, che ne postula
l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 7/12 aprile 1995
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
PUNTI
DI GIUDIZIO
-
Deve essere accolta l'appellazione ?
-
Tassa di giustizia.
Ritenuto
IN
FATTO
A. Con istanza 3 marzo 1995 la __________ ha chiesto il
fallimento di __________, titolare della __________ per Fr. 1’876.-- oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 22 marzo 1995 alle
ore 14.30 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato completamente il
suo debito, interessi e spese compresi, l’8 febbraio 1995 risp. il 21 marzo
1995 e produce ricevute in tal senso (doc. A e B).
Considerato
IN
DIRITTO
- L'appellante adduce per la prima volta in sede
d'appello, di aver saldato il suo debito. A sostegno del suo assunto
liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante
declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr.
tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re
E. c. I. p. 4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento,
qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire
come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con
i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T.
cons. 1 i.f. e rif. ivi).
-
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in
ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell'appellante,
siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L'appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento
30 marzo 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. n. FA. 95.00225 nei confronti di __________, titolare della __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico di __________, titolare della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti
di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________, titolare
della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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