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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.00161
Data decisione, Autorità:
01.07.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00161
Lugano
- luglio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini
e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 giugno
1995 dallo
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo/provvisorio dell’opposizione interposta al PE
n. __________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 22 agosto 1995 ha così pronunciato:
“ 1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico.”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 31 agosto 1995
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 25/28
luglio 1994 dell’UE di Lugano lo __________ procede contro __________ per
l’incasso di: 1) Fr. 3’519.--, 2) Fr. 4’150.30, 3) Fr. 5’166.--, 4) Fr.
4’969.--. Quale titolo di credito il procedente ha indicato: “Attestato carenza
beni n. __________IC 85 del 6.8.91, Attestato carenza beni n. __________ IC 86
del 15.7.92, Attestato carenza beni n. __________IC 87 del 6.8.91, Attestato
carenza beni n. __________IC 88 del 6.8.91”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo/provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda le proprie pretese su quattro
attestati di carenza beni emessi contro __________ per imposte cantonali non
pagate dal 1985 al 1988 (doc. B, C, D e E).
Il
procedente produce pure la notifica di tassazione per l’imposta cantonale
1985-1986, con l’attestazione di crescita in giudicato (doc. F) e la notifica
di tassazione per l’imposta cantonale 1987-1988, carente della menzione
dell’avvenuta crescita in giudicato (doc. H).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non si è
presentata.
D. Con sentenza 22 agosto 1995 la Segretaria assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza.
La
prima giudice, dopo aver evidenziato che “l’istante ha escusso e di conseguenza
convenuto in __________, vedova del defunto __________ considerandola debitrice
del rapporto giuridico alla base della presente vertenza e ciò con la semplice
produzione del certificato ereditario dal quale d’altronde si evince la sua
qualità di erede ma unitamente alla madre del defunto”, ha argomentato che
“dalla documentazione prodotta, debitrice risulta essere la Comunione ereditaria
del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il
PE”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravato lo __________ asseverando di aver escusso __________ “per ottenere il
pagamento delle imposte cantonali 1985/1986/1987/1988, lasciate impagate dal
marito __________, decesso il 5 aprile 1993”.
L’appellante
evidenzia, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che per l’art. 13 della
LT del 28 settembre 1976 al contribuente succedono i suoi eredi, che sono
tenuti a versare o garantire le imposte dovute dal defunto sino al giorno della
sua morte. Gli eredi “rispondono solidalmente sino a concorrenza della loro
quota ereditaria (anticipi compresi): il debito fiscale del defunto diventa
così debito personale degli eredi (che pure sono tra loro solidalmente
responsabili)”.
In
concreto dunque “non si tratta di escutere la successione o comunione
ereditaria come vorrebbe il giudice”, ma lo __________ si è rivolto all’erede
“in funzione del suo obbligo nato ope legis”.
Considerato
in diritto:
- La Segretaria assessore ha respinto l’istanza
sostanzialmente perché debitrice sarebbe “la Comunione ereditaria del defunto
__________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”, mentre nei
confronti di __________ agli atti non vi sarebbe alcun titolo esecutivo.
Sebbene
la comunione ereditaria in quanto tale non possegga personalità giuridica, ex art.
49 LEF “fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla
liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione
applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento
della sua morte” (DTF 116 III 7; Rep 1988 p. 381).
Oltre
all’esecuzione diretta contro la sola comunione ereditaria, al creditore rimane
comunque sempre possibile, per debiti del defunto, procedere contro ogni erede
singolarmente (DTF 116 III 7 e rif. ivi, 113 III 81; Rep 1988 p.
382).
Nel
caso di specie lo __________ procede dunque correttamente contro l’erede
__________ (cfr. certificato ereditario agli atti). Ne consegue la ricevibilità
in ordine dell’istanza di rigetto dell’opposizione, essendo l’escussa
legittimata passivamente.
In
via abbondanziale va rilevato che la possibilità di escutere l’erede per le
imposte cantonali laciate impagate dal decujus è anche esplicitamente prevista all’art.
13 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (vLT) -applicabile alla
fattispecie atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994 è applicata
unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua
entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT)- che così recita: “alla morte del
contribuente, gli eredi gli succedono nei suoi obblighi fiscali (...) essi
rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza
delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari”.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in
esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva
quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con
un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di
pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuld-betreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2
del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il
territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone
attribuisca forza esecutiva.”
Per
l’art. 58 della legge cantonale dell’8 marzo 1911 di attuazione della LEF
(LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i
decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo,
le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. L’art.
222 vLT stabilisce poi che le tassazioni e le altre decisioni delle autorità
fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art.
80 LEF.
Il
giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il
titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli
riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in
re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
b) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia
fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del
Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove
l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non
dimostri che è prescritto”.
-
La notifica di tassazione per le imposte cantonali
1985 e 1986 (doc. F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in
giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione
per gli importi in essa stabiliti di Fr. 4’370.50 per anno e quindi anche per
gli importi leggermente inferiori posti in esecuzione di Fr. 3’519.-- per
l’imposta cantonale 1985 e Fr. 4’150.30 per l’imposta cantonale 1986. Per le
imposte cantonali per il 1987 e per il 1988 lo Stato non ha prodotto la notifica
di tassazione munita dell’attestazione di crescita in giudicato. Ne consegue
che per gli importi di Fr. 5’166.-- e di Fr. 4’969.-- non può essere concesso
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n.
__________.
a) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà
di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite
dal diritto cantonale (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337
con riferimenti).
b) Sono segnatamente equiparati a un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico (Cometta, op. cit., p. 337 con
riferimenti):
-
l’attestato
di carenza beni dopo pignoramento;
-
l’attestato
di carenza beni dopo fallimento, nell’ipotesi che il credito sia stato
riconosciuto dal fallito;
-
l’attestato
di insufficienza di pegno.
-
Per quanto riguarda i crediti di Fr. 5’166.-- e Fr.
4’969.-- per imposte cantonali 1987 e 1988, il procedente fonda la propria
pretesa, oltre che sulla notifica di tassazione per gli anni 1987 e 1988, sugli
attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi il 6 agosto 1991 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ (doc. B e E) per importi corrispondenti a
quelli in esecuzione. Ne consegue che per Fr. 5’166.-- e Fr. 4’969.--
l’opposizione interposta al PE n. __________deve essere rigettata in via
provvisoria.
-
L'appello 31 agosto 1995 dello __________ è dunque
accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi di __________ (art.
51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 49, 80,
81 cpv. 1, 82 cpv. 1 LEF; 58 LALEF; 13 e 222 vLT; 324 cpv. 2 LT
PRONUNCIA:
I. L’appello 31 agosto 1995 dello __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 agosto 1995 della Segretaria assessore della Pretura
di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione del 19 giugno 1995 dello __________è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva limitatamente a Fr. 7’669.30 (Fr.
3’519.-- + Fr. 4’150.30) e in via provvisoria limita-tamente a Fr. 10’135.--
(Fr. 5’166.-- + Fr. 4’969.--) l’opposizione interposta da __________, al PE n.
__________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla parte istante, è a
carico di __________ che rifonderà allo __________ Fr. 200.-- di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà
allo __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.
III.Intimazione a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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