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Numero d'incarto:
14.1994.20
Data decisione, Autorità:
29.03.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00020
Lugano
29 marzo 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente
dall’opposizione interposta da
(patr. dall’avv. __________)
al
PE cambiario n. __________ del 6/10 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio ad
istanza di
__________,
(patr. dallo studio legale __________
opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con
atto 17 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio al giudizio della Pretura di Mendrisio-Sud;
sulla quale opposizione il Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 29 novembre/14 dicembre 1994 ha così
deciso:
“1. L’opposizione
interposta da __________, al precetto esecutivo per esecuzione cambiaria no.
__________ UEF di Mendrisio non è ammessa.
- Tassa di
giustizia in Fr. 1’200.-- e spese, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di __________, la quale rifonderà a __________, l’importo di Fr.
2’000.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello da
__________ che con atto 20 dicembre 1994 ha chiesto sia giudicato:
“A. In
via provvisionale
Al
presente appello è concesso effetto sospensivo.
B. Nel
merito
I. Il
presente appello è accolto.
II. Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e riformata come segue:
- In via
principale l’opposizione interposta da __________, al PE cambiario N.
__________ UEF Mendrisio è ammessa ex art. 182 cpv. 1 cifra 1 LEF.
In
via subordinata l’opposizione interposta __________, al PE cambiario n.
__________ UEF Mendrisio è ammessa ex art. 182 cpv. 1 cifra 4 LEF, escluso
qualsivoglia deposito da parte dell’escussa.
In
via ancor più subordinata, qualora l’opposizione non fosse ammessa, alla parte
appellata è fatto ordine di depositare, ex art. 183 cpv. 2 LEF, una cauzione di
importo corrispondente alla somma posta in esecuzione, interessi inclusi.
- Protestate
tasse spese e ripetibili.
III. Protestate
tasse spese e ripetibili di appello.”
Con osservazioni 23 gennaio 1995 la parte appellata ha
postulato la reiezione dell’appello, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 27/30 dicembre
1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio: 1. Deve essere accolta l’appellazione 20 dicembre
1994 __________
- Tassa
di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto: A. La
__________ ha emesso il 24 novembre 1993 un vaglia cambiario per Lit.
1’666’666’000.-- all’ordine della __________, pagabili presso la __________,
con scadenza al 31 agosto 1994. Il vaglia cambiario è stato girato dalla
__________. all’ordine della __________ A retro del vaglia cambiario appaiono
inoltre le seguenti menzioni:
“By
order
(firma)
(ed
il timbro)
PROCURATION
POUR ENCAISSEMENT
selon
Convention XIII de
l’Association
Suisse des Banquiers
”
B. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha contestato la legittimazione attiva della
__________ (in seguito: __________), il vaglia cambiario essendole stato
trasmesso con un semplice mandato d’incasso ai sensi della Convenzione XIII
dell’Associazione svizzera dei banchieri, come attestato dal timbro apposto a
retro, e non con una girata. La __________ ha inoltre sostenuto di aver
documentato, sulla base del contratto doc. 1, l’estinzione del debito ex art.
182 n. 1 LEF. Infatti in seguito al mancato pagamento di anche una sola delle
cambiali, il contratto doc. 1 e tutti gli impegni assunti, sarebbero venuti a
cadere automaticamente. La __________ avrebbe pure dovuto ottenere e produrre
l’autorizzazione alla vendita da parte della __________. L’escussa ha poi
argomentato che se l’opposizione fosse stata rigettata ex art. 182 n. 4 LEF,
per l’eventuale sua impossibilità di depositare tempestivamente un’eventuale
garanzia, allora il Pretore avrebbe dovuto ordinare alla procedente ex art. 183
cpv. 2 LEF di versare un’adeguata cauzione, da quantificare nella stessa misura
dell’importo posto in esecuzione. La __________ ha infine contestato il cambio,
non essendo stato nè specificato, nè documentato.
La
__________ ha dal canto suo affermato di essere l’escutente, figurando infatti
a retro del vaglia cambiario quale detentrice di una procura per incasso, per
cui la sua legittimazione attiva sarebbe data ex art. 1008 CO. Essa ha
sostenuto di non essere mai stata parte del contratto citato dall’escussa.
Inoltre ha negato che vi sia stata una dilazione o una remissione ex art. 182
n. 1 LEF e ha contestato qualsiasi eccezione ex art. 182 n. 4 LEF. I
presupposti per la prestazione di una cauzione ex art. 183 cpv. 2 LEF non
sarebbero d’altro canto adempiuti, la procedente essendo una banca con sede a
Lugano.
C. Con
sentenza 29 novembre/14 dicembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
non ha ammesso l’opposizione interposta dalla __________ argomentando che
nessun elemento concorre ad infirmare la validità del vaglia cambiario in
oggetto. L’escussa non avrebbe inoltre nè addotto il pagamento del debito, nè
una dilazione e nemmeno avrebbe eccepito la falsità del titolo cambiario ex art.
182 n. 1, 2 e 3 LEF. Il primo giudice ha poi rilevato che la procura per
incasso secondo la Convenzione XIII dell’Associazione svizzera dei banchieri
non costituirebbe una girata per procura, ma solo un mandato d’incasso. Nel
caso di specie sul vaglia cambiario appaiono due girate complete: una della
__________ alla __________, l’altra dalla __________ alla __________. Secondo
il giudice di prime cure il timbro relativo alla summenzionata Convenzione
sarebbe ininfluente, essendo preceduto da una chiara girata, ossia dal timbro
“by order __________ ” e dalla firma della __________, che indica la
procedente quale girataria e nuova portatrice. La __________ sarebbe pertanto
legittimata sia materialmente che nell’ambito di questa procedura. In prima
sede è poi stata negata pure l’eccezione ex art. 182 n. 4 CO, non risultando
dalle tavole processuali alcun indizio circa la malafede della procedente
nell’acquisto del titolo cambiario. Respinta è stata anche la richiesta di
prestazione di cauzione ex art. 183 cpv. 2 LEF, non essendovi alcun motivo di
ritenere, che la __________, istituto bancario con sede a __________, non offra
sufficienti garanzie nell’eventualità in cui fosse tenuta a restituzione.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare la __________
ha rilevato che la procedente ha esplicitamente riconosciuto durante l’udienza
di contraddittorio di essere al beneficio di una procura d’incasso, la quale
secondo la Convenzione XIII dell’associazione svizzera dei banchieri non
costituirebbe una girata per procura, ma semplicemente un mandato d’incasso.
E. Con
osservazioni 23 gennaio 1995 la procedente si è opposta al gravame affermando
tra l’altro di essere girataria a pieno diritto e successivamente anche
detentrice di una procura per incasso. Se la __________ avesse pertanto voluto
unicamente conferirle un mandato d’incasso, avrebbe semplicemente apposto il
timbro in questione dopo la girata della __________ alla __________. La
__________ ha sostenuto di non aver mai dichiarato, nè tanto meno ammesso o
riconosciuto, anche solo indirettamente, che la __________ non abbia eseguito
una girata completa nei suoi confronti. Essa si sarebbe limitata ad analizzare
la propria legittimazione quale detentrice di un mandato d’incasso.
Considerato
in
diritto: 1. Nell’ambito
della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione
procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in
rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario
(cfr. CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF
8 aprile 1986 in re T. c/G.).
a) Ex art. 1004 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia
cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti il vaglia cambiario.
Ex
combinati art. 1006 cpv. 1 e 1098 CO il detentore del vaglia cambiario è
considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie
continua di girate. Chi si legittima in tal modo vale, fino a prova contraria,
anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e
pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von
der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § m. 53 p. 181).
b) Il
titolo cambiario può venire trasferito unicamente allo scopo di incassare il
credito cambiario.
Ex
art. 1008 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia
cambiario, se alla girata è apposta la clausola “valuta per incasso”, “per
incasso”, “per procura” od ogni altra che implichi un semplice mandato, il
portatore può esercitare tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario, ma non
può girarlo per procura.
Da
questo tipo di girata è riconoscibile a terzi che trasferita è solo
l’autorizzazione ad incassare e non i diritti cambiari. Il giratario può far
valere tutti i diritti del girante nel nome di quest’ultimo. Egli è autorizzato,
quale rappresentante del girante ad inoltrare causa, ma non in nome proprio,
per cui non può essere parte. Soggetto di diritto resta il girante. Questi non
è responsabile in via cambiaria nei confronti del giratario. Il loro rapporto è
infatti regolato unicamente dal rapporto di mandato (cfr. A.Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, op. cit. § 11, m 30, 31 e 32 p. 176/177; Honsell/Vogt/Wiegand,
Kommentar zum schw. Recht, OR II, m. 8 ad art. 1008 CO p. 1988; Baumbach/Hefermehl,
Wechselgesetz und Schckgesetz, 18. ed., Monaco 1993 m. 4 ad art. 18 WG).
c) Dalle
precedenti considerazioni si evince che la definizione del tipo di girata con
la quale alla __________ è stato consegnato il vaglia cambiario in esame è
determinante per poter decidere in merito alla sua legittimazione attiva,
atteso che il giratario per incasso - a differenza del giratario ordinario -,
non diviene titolare del diritto cartolare, e di conseguenza non può inoltrare
causa in nome proprio, ma solo in nome del girante. Considerate pertanto le
diverse conseguenze di una normale girata o di una girata per incasso,
l’apposizione del citato timbro secondo la Convenzione XIII dell’Associazione
svizzera dei banchieri, non può essere considerata ininfluente, come ritenuto
in prima sede. Occorre pertanto definirne la portata sulla base della volontà
delle parti.
Ora
dall’esame del verbale del contraddittorio tenutosi in prima sede risulta che
la __________ ha dichiarato quanto segue:
“L’escussa
sembra confondere due persone giuridiche ben distinte ovvero la __________ e
__________ presso la quale avrebbe dovuto essere pagata la somma figurante
sulla cambiale e d’altro canto la __________. Escutente nella presente
procedura è infatti quest’ultima figurante a retro della cambiale quale detentrice
di una procura per incasso. La legittimazione attiva è pertanto pacifica ai
sensi dell’art.1008 CO.....”
Replicando
la procedente ha poi aggiunto:
“...
Per il resto si riconferma in quanto già esposto in particolare per quanto
riguarda la legittimazione attiva dell’escutente si fa notare come ex art. 1008
CO il portatore ove appaia la clausola “procura per incasso” goda di tutti i
diritti inerenti alla cambiale, nessuno escluso.”
In
prima sede la __________ ha pertanto chiaramente affermato di essere detentrice
unicamente di una procura per incasso, non menzionando in alcun modo la girata
secondo l’indicazione “by order ... (firma)”. Avendo
pertanto definito la sua posizione quale girataria per incasso, alla __________
manca la legittimazione attiva per poter procedere in proprio nome. Infatti,
contrariamente a quanto da essa ritenuto, la girata per incasso ex art. 1008 CO
non conferisce alla girataria i diritti cambiari, ma solo l’autorizzazione ad
incassare.
Le
allegazioni presentate dalla procedente, per la prima volta in sede di appello,
secondo cui la sua legittimazione si fonderebbe su di una girata completa,
mentre il suddetto timbro, apposto secondo la Convenzione XIII
dell’Associazione svizzera dei banchieri, sarebbe ininfluente, vanno respinte, poichè
proceduralmente irrite. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC è infatti esclusa in
sede d’appello la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Di
conseguenza, mancando alla __________ la legittimazione attiva, l’opposizione
interposta da __________ va ammessa.
- L’appello
20 dicembre 1994 __________ va pertanto accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi, richiamato l’art. 182 LEF, 1008 CO, nonchè i disposti
citati
pronuncia: 1. L’appello 20 dicembre 1994 __________, è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 novembre/14 dicembre 1994 del Segretario assessore
della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’opposizione
interposta da __________ asso, al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio del
6/10 ottobre 1994 (esecuzione cambiaria) è ammessa.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, da anticipare come di rito, è a carico
della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 2’000.-- a titolo di
indennità.”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’800.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr.
2’000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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