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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1994.13
Data decisione, Autorità:
03.05.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00013
Lugano
3 maggio 1995/B/fc/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Marisa
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre
1994 da
patr. dall'avv. __________
Contro
richiamata l’ordinanza 20 settembre 1994 della Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha fissato per lunedì 14 novembre 1994
alle ore 16.10 l’udienza per il contraddittorio;
vista l’istanza datata 13 novembre 1994 - pervenuta
alla Pretura il giorno successivo lunedì, - della __________ (in seguito: __________)
chiedente la sospensione dell’udienza per motivi di salute;
preso atto dell’ordinanza pretorile 14 novembre 1994
(lunedì) con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per il.giorno
lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 è confermata”;
rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è
stata motivata in sostanza per la palese tardività e la mancanza di prove;
visto il “reclamo” 25 novembre 1994 della __________
contro “l’ordinanza 14 novembre 1994” della Pretura, con cui chiede che
“l’ordinanza venga annullata e che le venga pertanto data la possibilità di
partecipare alla nuova udienza che deve essere indetta”;
considerato
in fatto e in diritto:
- che l’art.
136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:
a) la
parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi
gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni
parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);
b) il
giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o
incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);
c) il
provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);
-
che
l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile
di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro
disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”).
-
che il
“reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.
-
che in via abbondanziale
va rilevato che dal profilo del diritto di essere sentito la Pretore si è
correttamente determinata non concedendo il rinvio per mancanza evidente del
presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che la __________, sapendo
già dall’ordinanza 20 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il
contraddittorio lunedì 14 novembre 1994, non si è premunita, nonostante abbia
avuto quasi due mesi di tempo, di far capo ad un altro rappresentante oltre al
suo vicepresidente __________ e che questi non ha nemmeno prodotto un
certificato medico attestante la sua impossibilità a partecipare all’udienza;
-
che in via
ancor più abbondanziale va poi rilevato che la parte che chiede il rinvio di
un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito
dell’istanza quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua
giudiziale definizione;
richiamati gli art. 95 e 136 CPC
pronuncia
-
Il
“reclamo” 25 novembre 1994 __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 100.--, già anticipata da __________, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a __________.Fr. 200.-- di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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