AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1994.00022
Data decisione, Autorità:
22.05.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00022
Lugano
22 maggio 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 settembre
1994 da
contro
patr. dallo studio legale
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 26/27 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 1./15 dicembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta.
§ Sino a concorrenza di Fr.
41’790.--, con interessi al 6.25 % dal 2 febbraio 1994, oltre le spese
esecutive è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________
avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio notificato in data 27 settembre 1994.
- Spese
e tassa di giustizia in Fr. 240.--, da anticipare come di rito dall’istante,
sono poste a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 200.-- a
titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 21 dicembre 1994 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 12 gennaio 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 21 dicembre 1994 __________?
-
Tassa
di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ del 26/27 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 41’790.-- oltre accessori, indicando
quale titolo di credito: “1) Fornitura merce, fatture __________, lettera Infosuisse
21.1.94 e risposta __________ 3.2.94. 2) Interessi di mora al 21.1.94”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. __________ fonda la sua pretesa su sei fatture
trasmesse all’escussa per forniture di merce ammontanti a complessivi Fr.
41’790.-- (doc. A-F).
La
procedente produce pure lo scritto 21 gennaio 1994 (doc. G) mediante il quale
ha richiesto all’escussa, per il tramite di una terza società da lei
incaricata, il versamento di Fr. 41’790.-- oltre interessi e la lettera 3
febbraio 1994 (doc. H), nella quale, in risposta al precedente scritto,
l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha
asseverato che il doc. H risulta essere “un semplice riconoscimento di debito
condizionato” al miglioramento della sua situazione finanziaria. Ritenuto che
non vi è stato miglioramento della condizione finanziaria dell’escussa, la
condizione posta a fondamento del riconoscimento di debito doc. H non si è
avverata.
D. Con sentenza 1./15 dicembre 1994 il Segretario
assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza argomentando che
quanto affermato dall’escussa nello scritto 3 febbraio 1994 (doc. H) non
coincide “con una condizione precisa e netta bensì solo con una proposta di
modalità di pagamento all’indirizzo della creditrice, ciò soprattutto alla luce
della ferma volontà di prestare espressa dalla debitrice (“effettueremo
sicuramente il pagamento delle sue fatture”) evidentemente non compatibile con
la presenza di una vera condizione e meglio quella del ritorno a miglior
fortuna”.
Per
il giudice di prime cure gli interessi di mora al 6.5 % ex art. 104 cpv. 3 CO,
“decorrono a far data dalla prima valida messa in mora ovvero dal 2 febbraio
1994”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata __________. L’appellante rileva che “la lettera dei cui al doc. H,
sia presa singolarmente, sia considerata nell’insieme della documentazione
prodotta agli atti, non costituisce un sufficiente titolo di rigetto, in
quanto, semmai, semplice riconoscimento di debito condizionato”. Infatti
l’escussa “si era dichiarata disposta a procedere al versamento “non appena
possibile”, a condizione cioè, che la situazione finanziaria avesse goduto di
un sensibile miglioramento”, cosa che in concreto non si sarebbe realizzata.
F. Con osservazioni 12 gennaio 1995 __________ rileva che
nel doc. H l’escussa non ha contestato il debito ma anzi ha affermato che
avrebbe effettuato il pagamento delle fatture. La frase inserita nel
riconoscimento di debito secondo cui l’escussa avrebbe effettuato il pagamento
appena possibile, non è una condizione posta al riconoscimento di debito “ma al
contrario una richiesta alla creditrice di un po’ di pazienza, ovvero una
proposta sulle modalità di pagamento”.
Considerato
in
diritto:
a)
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente
il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b)
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c)
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
331).
d)
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 16 p. 35).
a)
La
procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione su sei fatture
trasmesse all’escussa per forniture di merce ammontanti a complessivi Fr.
41’790.-- (doc. A-F), sullo scritto 21 gennaio 1994 (doc. G) mediante il quale
ha richiesto all’escussa, per il tramite di una terza società da lei
incaricata, il versamento di Fr. 41’790.-- oltre interessi e sulla lettera 3
febbraio 1994 (doc. H), nella quale, in risposta al precedente scritto,
l’escussa avrebbe riconosciuto sia il debito che il suo obbligo di pagamento.
b)
Il
21 gennaio 1994 __________ ha trasmesso a __________, tramite invio postale
raccomandato, un sollecito di pagamento nel quale ha chiesto all’escussa il
versamento di Fr. 41’790.-- oltre accessori entro il 2 febbraio 1994 (doc. G).
Con
scritto 3 febbraio 1994 (doc. H) __________ ha risposto alla procedente -facendo
esplicito riferimento al sollecito di pagamento doc. G- comunicandole che
appena possibile effettuerà il pagamento delle fatture scoperte. Dai doc. A-F,
G e H risulta chiaramente che __________ si è riconosciuta, con una
dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile,
debitrice nei confronti di __________ dell’importo in esecuzione, esigibile
perlomeno dal 2 febbraio 1994.
Questo
insieme di documenti, nel quale l’escussa esprime la sua intenzione di saldare
il debito, già esigibile, costituisce pertanto valido riconoscimento di debito
ex art. 82 LEF per la somma su cui vi è disputa, atteso che, come giustamente
ritenuto dal primo giudice, l'escussa ha assunto un'obbligazione ben precisa
con riferimento al noto importo. Contrariamente all'assunto dell'escussa il
riconoscimento di debito non è condizionato, ritenuto che il miglioramento
della sua situazione finanziaria costituisce una semplice indicazione che il
pagamento avverrà solo quando sarà possibile: si tratta in altre parole di una
modalità di pagamento che costituisce un'implicita domanda di dilazione che la
controparte non ha accettato.
ha inoltre provato che il tasso di sconto bancario ordinario nel luogo di
pagamento supera il 5 %, per cui, come rettamente evidenziato dal primo giudice,
sono dovuti interessi di mora a tale tasso ex art. 104 cpv. 3 CO.
L'appello
21 dicembre 1994 __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF e 104 cpv. 3 CO
PRONUNCIA
-
L'appello
21 dicembre 1994 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr.
400.-- d’indennità."
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster