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Numero d'incarto:
13.2004.6
Data decisione, Autorità:
09.08.2004, ICCA
Incarto n.
13.2004.6
Lugano
9 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 23 giugno 2004
presentata da
IS1
IS3
IS4
IS6
IS7
IS8
IS9
IS11
IS12 , e
IS13
(rappresentati dagli stessi IS7 e IS13,
, con il patrocinio, e in subdelega dell'avv. RA1)
chiedente
che sia dichiarato esecutivo il lodo emanato il 26 aprile 2004 dall'arbitro unico,
nella causa contro di loro promossa con petizione dell'8 marzo 2001 da
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10
CO11
CO12
CO13
CO14
CO15
CO16
CO17 , e
CO18
(patrocinati dall' RA2)
in
merito al nuovo regolamento per l'amministrazione e l'uso (centrale termica)
delle particelle n. 57 (Condominio “__________ ”), 1681 (Condominio “__________
”), 1682, 1719 e 1720 (Condominio “__________ ”) RFD di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che,
chiamato a statuire su una petizione dell'8 marzo 2001 riguardante l'amministrazione
e l'uso di una centrale termica (costi d'esercizio) destinata a servire le particelle
n. 57, 1681, 1682, 1719 e 1720 RFD di __________, l'arbitro unico ha definito
il 26 aprile 2004 la chiave di riparto e ha emanato il regolamento per la
gestione della centrale, da menzionare nel registro fondiario;
che con
istanza del 23 giugno 2004 i convenuti hanno invitato questa Camera a certificare
la forza esecutiva di quel lodo;
che il
giudice delegato della Camera ha impartito agli attori, il 19 luglio 2004, un
termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni;
che gli
attori hanno comunicato il 26 luglio 2004 di opporsi all'istanza, essendo “in
attesa di delucidazioni che verranno fornite dall'arbitro in merito alle
modalità di voto ed in merito all'anticipo delle spese”;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 44 cpv. 1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su richiesta di una parte
l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo,
come una sentenza ordinaria, un lodo vertente su qualsiasi pretesa compromettibile
(art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo formalmente (lett. a),
non sia stato interposto un tempestivo ricorso per nullità (lett. b), non sia
stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità introdotto in
tempo utile (lett. c) o qualora un ricorso per nullità sia divenuto privo di
oggetto o sia stato respinto (lett. d);
che
l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA è, nel Cantone Ticino,
la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente
l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato: RL
3.3.2.1.6), la quale statuisce applicando la procedura non contenziosa di
camera di consiglio (art. 3 cpv. 2 del decreto medesimo, con rinvio all'art.
360 CPC);
che in
concreto la decisione prodotta è effettivamente un lodo arbitrale (non un semplice
referto di arbitratore né una decisione provvisionale o interlocutoria), emesso
a termini di equità (si veda il primo foglio del lodo, in alto), e che
l'oggetto della contestazione rientrava senza dubbio nella libera disponibilità
delle parti;
che, pur
non avendo “accettato il lodo formalmente” a norma dell'art. 44 lett. a CIA
(cioè pur non avendo dichiarato espressamente, dopo essersi visti intimare il
lodo, di rinunciare a ricorrere: Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 321 lett. b), gli attori non risultano avere
depositato a tutt'oggi alcun ricorso per nullità davanti a questa Camera;
che nelle
loro osservazioni del 26 luglio 2004 essi dichiarano nondimeno di opporsi
all'istanza, essendo in attesa di delucidazioni da parte dell'arbitro “in
merito alle modalità di voto e all'anticipo delle spese”;
che tale
circostanza – foss'anche vera – non osta alla dichiarazione di esecutività, la
quale può essere rifiutata solo nell'ipotesi in cui faccia difetto un
presupposto enunciato dall'art. 44 CIA;
che, del
resto, ove il dispositivo del lodo fosse stato incomprensibile o contraddittorio,
gli attori avrebbero dovuto esperire ricorso per nullità (art. 36 lett. h CIA),
non esistendo alcuna procedura di interpretazione nel quadro del Concordato
intercantonale sull'arbitrato (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 424, n. 87a con richiamo a
DTF 110 Ia 124);
che, ciò
premesso, l'opposizione degli attori va respinta e il lodo dichiarato esecutivo
alla stregua di una sentenza ordinaria, con relativa menzione in calce
all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA);
che gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili agli istanti, cui
l'opposizione non ha provocato alcuna spesa supplementare;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il
26 aprile
2004 dall'arbitro unico è dichiarato esecutivo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti solidalmente a carico di CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9,
CO10, CO11, CO12, CO13, CO14, CO15, CO16, CO17 e CO18. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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