Eviction appeal admissible despite low amount in dispute

12.2007.144Autre juridiction21 juin 2007Dismissed

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Résumé

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided an appeal against an eviction order. It held that the amount in dispute in a lease-eviction case corresponds to the tenant's interest in continued occupancy until the ordinary termination date, here CHF 8,604, so the appeal was admissible. However, the tenants did not substantively challenge the first-instance eviction order, so the appeal was rejected in preliminary review under Art. 313bis CPC. No court fees or costs were charged.

Regest

Art. 506 et seq. CPC; Art. 313bis CPC; amount in dispute in lease eviction proceedings: for admissibility of the appeal, the litigated value corresponds to the tenant's interest in continuation of the contractual relationship until the ordinary end of the lease, i.e. the rent for the period during which the lease would continue if the termination were invalid. If the appeal raises no arguable criticism of the first-instance eviction order, it may be decided in preliminary review without inviting the respondent to comment. In the particular circumstances, the court may waive the levying of justice fees and costs.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2007.144

Data decisione, Autorità: 21.06.2007, IICCA

Titolo: sfratto - appellabilità - valore litigioso

Incarto n. 12.2007.144

Lugano 21 giugno 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.135 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di sfratto 10 maggio 2007 da

AO 1

contro

AP 1 AP 2

sulla quale il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 12 giugno 2007, accogliendo l’istanza di sfratto;

ed ora sull'appello - non datato ma rimesso alla posta il 15 giugno 2007 - con cui la parte soccombente in prima sede, previa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, postula l'accoglimento del ricorso;

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il locatore aveva posto termine al contratto di locazione con disdetta per mora per il 30 aprile 2007, ha accolto l'istanza di sfratto;

che con l'appello che qui ci occupa, i conduttori dichiarano di appellare il decreto di sfratto, rilevando di non aver partecipato all'udienza per un disguido e adducendo di aver concluso un accordo con la controparte per il pagamento dei canoni arretrati, chiedono "l'accoglimento del nostro ricorso con effetto sospensivo dello sfratto";

che in caso di sfratto il valore litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante il quale il contratto continua a sussistere nell'ipotesi in cui la disdetta non sia valida, ritenuto che tale periodo si estende fino al momento in cui si possa dare, o sia stata effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 8 N. 18);

che in concreto, il valore litigioso corrisponde quindi all'interesse dell'inquilino alla continuazione del rapporto contrattuale sino alla normale scadenza (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 8 m. 4), ovvero alle pigioni dovute dal 30 aprile 2007 (data per la quale è stata notificata la disdetta 22 marzo 2007) sino al 29 gennaio 2008 (data per la quale, secondo il contratto, potrebbe essere disdetta la locazione), per un totale di fr. 8'604.-;

che, di conseguenza la sentenza impugnata è appellabile e, da questo punto di vista, il ricorso ricevibile;

che, nondimeno, il gravame, corredato di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente giudizio, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che in effetti i conduttori non pretendono in alcun modo che la sentenza con cui il giudice di prime cure ha decretato lo sfratto sarebbe errata e dunque da riformare;

che l’appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;

per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia: 1. L’appello 15 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso della vertenza (fr. 8'604.-) non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.- previsto per le procedure in materia di locazione, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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