Lack of passive standing against subcontractor

12.2004.219Autre juridiction31 janv. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The plaintiffs appealed the dismissal of their claim for repair costs for a retaining wall built on their property. The appellate court held that the wall work had been ordered by the general contractor, not by the defendant directly, and that the architect acted for the general contractor at the relevant time. The later invoice addressed to the plaintiffs did not prove contractual privity. The appeal was therefore dismissed, and the appellants were ordered to pay costs and compensation.

Regeste Omnilex

Art. 368 cpv. 2 CO; passive standing in an action for warranty against defects presupposes a direct contractual relationship with the defendant. Where the evidence shows that the work was ordered by a general contractor and that the defendant acted only as subcontractor or within that contractor’s sphere, the claim fails for lack of passive standing. An invoice addressed to the claimant is not, by itself, conclusive proof of contractual privity. New factual allegations raised for the first time on appeal are inadmissible under art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Costs follow the outcome under art. 148 CPC.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.219

Data decisione, Autorità: 31.01.2006, IICCA

Titolo: causa contro il subappaltatore - carenza di legittimazione passiva

Incarto n. 12.2004.219

Lugano 31 gennaio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.68 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 3 agosto 2000 da

AP 1 entrambi rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'371.50 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 ottobre 2004 ha respinto;

appellanti gli attori con atto di appello 16 dicembre 2004, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 28 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con la petizione in rassegna AP 1, proprietari della part. n. __________ di __________, hanno convenuto in giudizio AO 1, titolare della ditta __________, adducendo che il muro di contenimento con massi ciclopici a secco costruito da quest¿ultima lungo il confine nord del fondo di loro proprietà nell¿ambito dell¿edificazione della loro casa di vacanza avrebbe ben presto presentato problemi di stabilità, che avevano in seguito imposto, come indicato da una perizia eseguita con l¿accordo delle parti, costata fr. 3'853.35, l¿effettuazione di lavori di ripristino, con una spesa di altri fr. 26'518.15, somme di cui è chiesta in causa la rifusione sulla base delle norme sui difetti del contratto d¿appalto (art. 368 cpv. 2 CO).

  2. Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando innanzitutto la sua legittimazione passiva in quanto il contratto d¿appalto per la costruzione del muro sarebbe stato a suo tempo concluso con la ditta __________ e non con gli attori, osservando inoltre che il manufatto era stato eseguito secondo le istruzioni ricevute rispettivamente che l¿instabilità riscontrata era imputabile ai lavori eseguiti da terze persone sul fondo sottostante e rilevando in ogni caso che i lavori di ripristino effettuati costituivano, almeno in parte, una miglioria.

  3. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha innanzitutto ritenuto pacifico che nel caso di specie la prima tappa della costruzione del muro, effettuata nel gennaio 1998, era stata ordinata dalla ditta __________, imprenditore generale, e che lo stesso era avvenuto anche per la seconda tappa, portata a termine nell¿agosto di quell¿anno, con cui il muro era stato elevato da un¿altezza iniziale di 2-2.5 metri ad un¿altezza di circa 4-4.5 metri: in effetti anche in quell¿occasione l¿offerta (doc. T) era stata inviata a quella ditta e dalla deposizione del teste arch. __________, direttore dei lavori per conto della stessa fino alla data del suo fallimento e poi per conto degli attori, il quale aveva concretamente ordinato l¿intervento, era risultato che costui aveva iniziato a lavorare per questi ultimi solo nel novembre 1998, ovvero dopo il fallimento della ditta, avvenuto nel settembre di quell¿anno, quindi dopo che il manufatto era già stato terminato. In assenza di una relazione contrattuale diretta tra le parti in causa, ritenuto inoltre che la tesi addotta dagli attori con le conclusioni secondo cui __________ avrebbe in seguito ceduto loro le sue pretese nei confronti del convenuto era irricevibile e comunque non era stata provata e che altrettanto irricevibile era la richiesta attorea, pure contenuta nelle conclusioni, di trasformare la causa in un¿azione di risarcimento del danno ex art. 41 CO, il giudice di prime cure ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva, senza esprimersi sulle altre questioni sollevate dal convenuto.

  4. Con l¿appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. A loro dire, l¿esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, che imponeva di respingere l¿eccezione di carente legittimazione passiva, era già provata dal fatto che la fattura relativa ai lavori del muro (doc. B), allestita oltretutto prima del fallimento di __________, era stata inviata direttamente agli attori, tanto più che il teste arch. __________, allorché aveva detto di aver iniziato nel novembre 1998 ad occuparsi della direzione lavori per conto degli attori, si riferiva evidentemente ai lavori di edificazione della casa di vacanza e non del muro. Per il resto, essi ripropongono gli argomenti alla base della loro pretesa.

  5. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

  6. Determinare la legittimazione attiva e passiva di una parte significa stabilire chi può, rispettivamente contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; IICCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137).

La legittimazione attiva e passiva non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181; sentenza II CCA citata).

  1. Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva può senz¿altro essere confermato.

7.1 Occorre innanzitutto premettere che gli attori hanno ammesso in causa -e ciò non è stato contestato in questa sede- di aver a suo tempo concluso un contratto di impresa generale con __________ avente per oggetto l¿edificazione di una casa di vacanza sulla particella di __________ di loro proprietà e in seguito, quando quella ditta, nell¿estate 1998, è fallita, di aver affidato la direzione lavori direttamente all¿arch. __________ (conclusioni p. 2), che in precedenza -aggiungiamo noi- l¿aveva già curata per conto di quella società (teste __________). Queste circostanze sono state per altro confermate dal diretto interessato, il quale, sentito in sede testimoniale, ha dichiarato di essere inizialmente subentrato ad un altro architetto nella direzione lavori per conto dell¿impresa generale e che quando essa è fallita, l¿attore gli aveva chiesto di continuare al 100% la direzione lavori, ciò che egli ha poi fatto a partire dal novembre 1998 (teste __________). Ora, per quanto riguarda la seconda tappa della costruzione del muro, effettuata nell¿agosto 1998 (doc. B; cfr. pure petizione p. 2 e appello p. 3) -la prima, quella realizzata nel gennaio 1998, era pacificamente stata ordinata dall¿impresa generale (conclusioni p. 2; cfr. pure doc. S, testi __________ e __________)-, si osserva che l¿istruttoria ha inequivocabilmente provato che la stessa è stata ordinata dall¿arch. __________ (conclusioni p. 3; testi __________ e __________). Ritenuto che a quel momento la ditta __________ non era ancora fallita, il suo fallimento essendo stato decretato solo il 18 settembre 1998, ben si può concludere, sulla base di quanto si è detto, che a quel momento l¿architetto avesse agito per conto dell¿impresa generale, circostanza per altro confermata dal fatto che la relativa offerta era stata inviata proprio a quest¿ultima (doc. T).

7.2 Quanto alle censure sollevate nel gravame, si osserva che il fatto che l¿arch. __________ abbia dichiarato di aver assunto al 100% la direzione lavori sul cantiere a far tempo dal novembre 1998 non toglie, anche se per ipotesi quella data fosse errata e si riferisse invece -come preteso dagli attori- solo ai lavori di edificazione della casa, che egli in ogni caso aveva iniziato a lavorare per loro solo dopo il fallimento dell¿impresa, quando cioè i lavori al muro che ci interessano erano già terminati; mentre il fatto che la fattura finale del muro (doc. B) sia stata indirizzata, oltretutto ancor prima del fallimento dell¿impresa, agli attori, per altro irricevibile siccome evocato per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b), non è in ogni caso tale da modificare gli accertamenti di fatto che precedono, questa Camera avendo già avuto modo di stabilire che la semplice emissione o intestazione di una fattura non consente di per sé di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto contrattuale (cfr. II CCA 4 ottobre 1999 inc. n. 12.99.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60). Per il resto, la decisione pretorile in punto alla carente legittimazione passiva non è assolutamente stata oggetto di contestazione.

  1. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L¿appello 16 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 550.-

da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l¿obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 800.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

passive standingappellate procedurecontract for worksubcontractorinvoiceburden of proofcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant had passive standing for defects in the retaining wall contract

Solution extraite

No direct contractual relationship with the plaintiffs was proven; the claim against the defendant therefore fails for lack of passive standing.

Motifs extraits

The evidence showed that both stages of the wall work were ordered by the general contractor, and the architect acted for that contractor before the bankruptcy. The later direct involvement of the architect came only after the bankruptcy, when the wall works were already finished. A bill issued to the plaintiffs does not establish contractual title.

Question juridique clé

Whether the appeal could succeed based on the invoice and other appellate arguments

Solution extraite

No; the invoice did not alter the factual findings, and the new factual assertion was inadmissible on appeal.

Motifs extraits

The court reiterated that invoicing alone is not conclusive proof of contractual privity, and the new argument under art. 321 CPC was not admissible.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and party compensation

Solution extraite

Costs were charged to the appellants, who must pay the respondent party compensation.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the case under the applicable procedural rules.

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