Appeal dismissed in lease termination and eviction dispute

12.2004.130Autre juridiction5 août 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A tenant appealed two first-instance lease rulings: rejection of his challenge to a termination for late payment of rent and the ensuing eviction order. The appellate court decided the matter without inviting observations from the landlord. It held that the tenant's complaints were new on appeal and therefore inadmissible, and in any event plainly unfounded. His alleged illness was unproven and irrelevant; the fact that the hearing was conducted in Italian did not violate the right to be heard; and there was no basis for a duty to warn him to appoint counsel or for legal aid. The appeal was dismissed and no fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; novità in appello; art. 117 CPC e art. 39 cpv. 2 CPC: nuove censure di fatto e di diritto formulate per la prima volta in appello sono inammissibili. La conduzione del processo nella lingua prevista dal codice non viola di per sé il diritto di essere sentito. Una presunta incapacità personale o malattia non incide sull'esito della lite senza prova e, di regola, rileva solo eventualmente nella fase di esecuzione. L'obbligo del giudice di diffidare la parte a munirsi di patrocinatore presuppone circostanze concrete che rendano manifestamente insufficiente la capacità di difesa; in difetto, anche la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere dedotta implicitamente dal fascicolo.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.130

Data decisione, Autorità: 05.08.2004, IICCA

Incarto n. 12.2004.130 12.2004.131

Lugano 5 agosto 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione e più precisamente sull'istanza di sfratto 15 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.146 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa da

AO1 rappr. da RA1

Contro

AE1

nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 21 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.153 della medesima Pretura- da

AE1

Contro

AO1 Rappr. da RA1

sulle quali il Pretore si è pronunciato il 21 luglio 2004, con due separati giudizi, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;

ed ora sullo scritto ("ricorso") 29 luglio 2004 della parte soccombente in prima sede;

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto: che con i due giudizi qui impugnati il Pretore, preso atto che la disdetta per mora 24 marzo 2004 era senz'altro valida, siccome il conduttore aveva pagato in ritardo le pigioni di gennaio e febbraio 2004 per le quali era stato in precedenza diffidato ai sensi dall'art. 257d cpv. 1 CO, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta e, ritenuto che l'ente locato non era stato restituito alla proprietaria alla scadenza del termine di disdetta del 31 maggio 2004, ha accolto l'istanza di sfratto;

che con lo scritto ("ricorso", recte appello) che qui ci occupa il conduttore ha impugnato entrambe le decisioni, evidenziando di essere gravemente malato, di non disporre dei mezzi necessari per potersi difendere tramite un avvocato e di non essersi potuto esprimere in lingua tedesca avanti al primo giudice, ciò che tra l'altro configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito;

che l'atto in questione può senz'altro essere evaso, con un unico giudizio (art. 72 e 320 CPC), già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che in effetti il conduttore non pretende in alcun modo che le decisioni con cui il Pretore ha confermato la validità della disdetta e decretato lo sfratto sarebbero errate e dunque da riformare o da annullare;

che gli argomenti da lui addotti in questa sede sono tutti nuovi e pertanto irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), atteso che innanzi al Pretore egli si era limitato a chiedere unicamente un ulteriore periodo di tempo per trovare una nuova sistemazione;

che ad ogni buon conto le censure da lui sollevate sono manifestamente infondate anche nel merito;

che la presunta grave malattia di cui egli soffrirebbe, oltre a non essere stata provata, è del tutto irrilevante per l'esito della lite: tutt'al più potrebbe eccezionalmente giustificare la concessione di una moratoria, di breve durata, da parte dell'autorità di esecuzione del decreto di sfratto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1044 ad art. 508);

che il fatto che il processo si sia svolto in lingua italiana, come del resto previsto dal codice di rito (art. 117 CPC), e non in un'altra lingua nazionale, non configura una violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 403 ad art. 117), tanto più che il conduttore non ha provato di essersi lamentato già in prima sede del fatto che l'udienza fosse stata tenuta in quella lingua, che per altro, visto il tenore del ricorso in esame, egli ha comunque dimostrato di comprendere in modo sufficiente;

che neppure sono state addotte e tanto meno provate le eventuali circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre il Pretore a non ritenerlo in grado di proporre o discutere con la necessaria chiarezza la propria causa e dunque a diffidarlo a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

che infine neppure risulta dall'incarto che egli avesse a suo tempo chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che l'appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Lo scritto (recte: appello) 29 luglio 2004 di __________ AE1è respinto.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tenancytermination for defaultevictionlate rentappeal admissibilityright to be heardlegal aidlanguage of proceedingsnew argumentscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the tenant's new arguments on appeal were admissible.

Solution extraite

The arguments were inadmissible because they were raised for the first time on appeal and had not been presented before the first judge.

Motifs extraits

Appellate review was limited; the tenant had only sought more time before the lower court and therefore could not introduce new factual and legal complaints at this stage.

Question juridique clé

Whether the first-instance rulings upholding the termination and ordering eviction should be overturned.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded and the lower court's decisions remained intact.

Motifs extraits

The alleged illness was unproven and irrelevant to the validity of the notice; the use of Italian in proceedings was not a hearing violation; no facts showed a duty to appoint counsel or grant legal aid.

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