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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.98
Data decisione, Autorità:
18.08.2004, IICCA
\
Incarto n.:
12.2003.98
Lugano
18 agosto
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa ed Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.286
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 3 maggio
2002 da
APPO1
patrocinata da
_PAT2
contro
APPE1
patrocinata da PAT1
con la
quale l'attrice ha chiesto la condanna di APPE1al pagamento di fr. 100'000.-
oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2001, domanda alla quale si è opposta la
convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 12 maggio 2003;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 3 giugno 2003 chiede in riforma
del giudizio impugnato la reiezione della petizione, con protesta di
ripetibili;
mentre
l'attrice con le osservazioni del 9 luglio 2003 propone la conferma del
giudizio di prima sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. APPE1
all'Associazione __________, da rimborsare entro il 10 luglio 2001APPE1 (doc.
C). Il 9 luglio 2001 la APPO1 ha inviato per telefax la richiesta di pagamento
della garanzia (doc. I, doc. G), spedita per plico raccomandato lo stesso
giorno. APPE1 ha rifiutato di versare l'importo della garanzia perché la
lettera di escussione le è giunta l'11 luglio 2001, quando la garanzia era
ormai scaduta (doc. M).
B. Con
petizione del 3 maggio 2002 la APPO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
la condanna di APPE1 al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 9
luglio 2001. APPE1 si è opposta alla petizione con la risposta del 2 luglio
2002. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del
12 dicembre 2002, confermando le proprie domande di giudizio sulla scorta dei
rispettivi memoriali scritti.
C. Statuendo
il 12 maggio 2003, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato APPE1,
succursale di __________, a versare alla APPO1, __________, l'importo di fr.
100'000.- oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2001. La tassa di giustizia di fr.
2'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere all'attrice un'indennità di fr. 6'500.- per ripetibili.
D. APPE1
è insorta contro il giudizio del Pretore con un appello del 3 giugno 2003, nel
quale postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la
petizione, con protesta di spese e ripetibili.
Nelle sue
osservazioni del 9 luglio 2003 la APPO1 propone la conferma del giudizio
impugnato e la reiezione dell'appello già in ordine.
e ritenuto
in diritto: 1. L'attrice
sostiene che l'appello è nullo perché sprovvisto dell'indicazione esatta delle
parti e del loro domicilio, come prescritto dall'art. 309 cpv. 2 lit. b CPC,
poiché l'appellante vi è indicata solo come "APPE1 ", senza indicare
l'indirizzo della succursale di __________. La censura è infondata. L'atto di appello
indica la ragione sociale e le sedi della banca convenuta e rispetta quindi le
esigenza di forma imposte dalla procedura. La mancata indicazione della
succursale di __________ non è rilevante, giacché essa non ha personalità
giuridica propria (DTF 120 III 11; Rep. 1994 368). L'appello può dunque essere
esaminato nel merito.
- Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che per escutere la garanzia bancaria era
necessaria una richiesta di pagamento "scritta" e ha ritenuto che la
domanda del 9 luglio 2001, eseguita per telefax (doc. G, I), rientrava nella
nozione di "richiesta scritta" ed era tempestiva, e ha quindi accolto
la petizione.
L'appellante
sostiene per contro che le parti avevano escluso il fax come forma e mezzo di
presentazione della richiesta di pagamento, come si deduce dal testo letterale
della garanzia, secondo il quale la richiesta di pagamento doveva avvenire
"contro presentazione della vostra richiesta di pagamento debitamente
firmata o di un vostro telex o swift debitamente autenticato" (doc. B).
Essa afferma che nei rapporti tra banche il fax è escluso, poiché esso non può
essere "debitamente autenticato" con un codice di trasmissione e non
è dunque idoneo a permettere il controllo dell'autenticità del credito
richiesto e del creditore richiedente.
-
In
concreto si tratta di sapere se la richiesta di pagamento della garanzia
inviata il 9 luglio 2001 per telefax è una "richiesta di pagamento
debitamente firmata" (doc. B), come ammesso dal Pretore. Il Tribunale
federale nega che un atto giudiziario possa essere depositato con un telefax (DTF
122 II 255), ma nelle relazioni commerciali e private la dottrina più recente
ammette che la forma scritta prevista dall'art. 13 CO è rispettata con l'invio
di un telefax (Schwenzer, in: Basler Kommentar, OR I, 3a ed., n. 14 ad
art. 13 CO; Guggenheim, in Commentaire romand, CO, n. 11 ad art. 13 CO).
La giurisprudenza ticinese ha già ammesso che la trasmissione per telefax della
richiesta di pagamento di una garanzia bancaria equivale alla forma scritta
scelta dai contraenti (Rep. 1995 pag. 181). L'appellante cita invero
alcuni autori che negano la qualifica di forma scritta al telefax, ma si tratta
di opere ormai datate (la quarta edizione di Kleiner, Bankgarantie risale al
1990 e l'articolo di Zobl è del 1997), superate dall'evoluzione della tecnica.
La legislazione recente, del resto, equipara al patto scritto i mezzi di
trasmissione che consentono la prova per testo, come il telex (cfr. per esempio
l'art. 9 cpv. 2 lett. a Lforo).
-
A
detta della convenuta il testo della garanzia per la quale essa viene escussa
deve essere interpretato tenendo conto che le esigenze di controllo imposte dai
rischi di manipolazione e falsificazione insiti nella trasmissione per telefax
impongono la presentazione dell'originale della richiesta scritta, come
chiaramente indicato in concreto dalla richiesta di un telex o uno swift
"debitamente autenticato" (doc. B). Se non che, le modalità di
trasmissione di un telefax e di un telex, rispettivamente di uno swift, sono
ben diverse, tanto che la stessa banca emittente ha distinto la richiesta
scritta da quella eseguita per telex/swift, ponendo esigenze diverse
("debitamente firmata" per la richiesta scritta, "debitamente
autenticato" per il telex e lo swift). Il testo della garanzia non
pretende in concreto la presentazione della richiesta di pagamento scritta in
originale, né esclude la presentazione per fax, limitandosi a esigere che la
richiesta sia "debitamente firmata". Con tale locuzione si deve
evidentemente intendere, in ambito commerciale, la firma a opera di persone
iscritte nel registro di commercio e autorizzate a vincolare l'attrice, ciò che
non è contestato nella fattispecie. Qualora avesse voluto escludere la
presentazione della richiesta di escussione per telefax, la banca garante
avrebbe dovuto inserire un'apposita clausola nel testo della garanzia, tenuto
conto della notoria diffusione delle comunicazioni per telefax nei rapporti
commerciali, nonostante i rischi insiti in questo tipo di trasmissione. Non vi
sono dunque motivi per interpretare la clausola di presentazione della domanda di
pagamento in modo diverso dal suo testo letterale, che menziona solo la forma
"scritta".
-
Alla
luce della dottrina e della giurisprudenza più recenti si deve dunque concludere
che l'attrice ha presentato la domanda di versamento dell'importo di fr.
100'000.- nella forma scritta prevista dal contratto già il 9 luglio 2001,
ovvero nel termine di validità della garanzia. Di nessun rilievo sono quindi al
riguardo le diffuse considerazioni dell'appellante sulla conferma dell'invio
per raccomandata da parte dell'attrice e sulla comunicazione da lei inviata il
10 luglio 2001 a un terzo non parte in causa (doc. S). L'appello, infondato,
deve di conseguenza essere respinto.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono quindi a
carico della convenuta, che rifonderà all'attrice un'equa indennità per
ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia: 1. L'appello
3 giugno 2003 è respinto.
- Gli
oneri processuali del giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr.
50.--
fr.
1'000.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico. APPE1 rifonderà inoltre a
APPO1, __________o, fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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