AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.95
Data decisione, Autorità:
19.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.95
Lugano
19 luglio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00601
(già 117/2000) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 11 ottobre 2000 da
APPO1
ora APPO1
rappr. da _PAT2
contro
APPE1
rappr. da _PAT1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'962.50
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. 735327 dell'UE di Lugano, domande avversate dalla controparte che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6 maggio
2003 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 28 maggio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 1° luglio 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
è stato amministratore di __________, società che in seguito ha assunto la
ragione sociale di __________, dal 20 marzo 1995 al 21 settembre 1998, data per
la quale ha rassegnato le dimissioni, agendo inizialmente in qualità di presidente
del consiglio d'amministrazione, dal 28 marzo 1997 quale amministratore unico e
dal 5 febbraio 1998 quale membro.
In quel
periodo APPO1, di cui egli era membro del consiglio d'amministrazione, si è
inoltre occupata della tenuta della contabilità di quella società.
-
Con
la petizione in rassegna APPO1A, che nelle more della causa ha modificato la
sua ragione sociale in __________, ha chiesto la condanna di APPE1, successore
in diritto di __________ A, al pagamento di fr. 23'962.50 più accessori, somma
corrispondente alle fatture per la tenuta della contabilità nel 1997 (fr.
5'325.-, doc. H) e fino al 15 settembre 1998 (fr. 3'195.-, doc. J) nonché a
quelle, cedutele da __________, per la sua attività di amministratore in quel
medesimo periodo (fr. 8'520.-, doc. G, rispettivamente fr. 6'922.50, doc. K).
-
Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, richiamate le disposizioni relative al
contratto di mandato, ha accolto la petizione. Il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto che l'istruttoria aveva permesso di accertare l'esistenza di
una pattuizione in merito all'ammontare dell'onorario per la tenuta della
contabilità, per cui la convenuta era senz'altro obbligata ad onorare le
fatture di cui ai doc. H e J, tanto più che non era stato provato che l'attrice
avesse successivamente trattenuto tutta la documentazione contabile, ciò che le
aveva imposto di far allestire i conti del 1998 da un altro professionista. Per
quanto riguarda l'attività di amministratore svolta da __________, in mancanza
di una convenzione o di un'usanza, egli, visto che il volume d'affari della
convenuta era aumentato del 35% tra il 1996 e il 1997 e che dal 28 marzo 1997
al 5 febbraio 1998 questi aveva agito quale amministratore unico, ha ritenuto
senz'altro giustificato l'onorario fatturato nei doc. G e K, oltretutto
conforme ai criteri generali (valore dei servizi resi e posizione del
mandatario, circostanze del caso, tipo e durata del mandato, responsabilità in
gioco, importanza e difficoltà dell'affare), sulla base dei quali per altro
erano già stati fatturati e pagati gli onorari negli anni precedenti. A suo
giudizio, infine, le motivazioni che avevano portato alle dimissioni di
__________ erano del tutto irrilevanti, le stesse essendo possibili in ogni
tempo e per qualunque motivo, anche perché la convenuta non aveva dedotto
alcunché dalle presunte frettolose dimissioni né aveva quantificato l'eventuale
danno da lei patito.
-
Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, contestando in particolare che
la controparte sia riuscita a provare la congruità degli onorari pretesi, sia
di quelli per l'allestimento della contabilità, oltretutto non dovuti già per
il fatto che l'attrice aveva trattenuto la contabilità 1998 obbligandola con
ciò a farla rifare da una terza ditta, sia di quelli relativi all'attività di
amministratore svolta da __________, oltretutto colpevole di un comportamento
contrario agli interessi della società.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Le
censure sollevate dalla convenuta per cercare di sottrarsi al pagamento delle
fatture per la tenuta della contabilità per gli anni 1997 e, in parte, 1998
devono essere disattese.
Negli
allegati preliminari essa non ha in effetti contestato la congruità degli
onorari esposti a questo titolo, che dunque non doveva nemmeno essere oggetto
di giudizio da parte del Pretore e comunque non può essere vagliata in questa
sede, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. L'unica contestazione da lei
sollevata a quel momento concerneva la fattura relativa al 1998, che essa non
riteneva dovuta in quanto la controparte avrebbe rifiutato di consegnarle, fino
ad avvenuto pagamento delle sue spettanze, i documenti contabili, ciò che, a
suo dire, l'avrebbe obbligata a rivolgersi a terzi per far allestire ex novo
la contabilità 1998. Anche questa contestazione si è però rivelata infondata,
visto e considerato che i testi __________ e __________ hanno chiaramente
smentito quanto l'avente diritto economico della convenuta, __________, aveva
riferito al teste __________ -la cui testimonianza, su questo punto, è per
altro priva di qualsiasi forza probatoria (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 1 ad art. 237)- ovvero che l'attrice, pur essendo stata
richiesta di riconsegnare quei documenti, li aveva trattenuti presso di sé.
- Diverso
è il discorso per quanto riguarda la congruità delle fatture relative
all'onorario per l'attività di amministratore svolta da __________ nel 1997 e
1998 (di fr. 8'000.- più IVA rispettivamente fr. 6'500.- più IVA), questione
puntualmente sollevata già negli allegati preliminari.
7.1 Secondo
l’art. 394 cpv. 3 CO una mercede è dovuta al mandatario quando essa sia
stipulata o voluta dall’uso.
Pacifico
nel caso di specie il principio dell’onerosità delle prestazioni svolte dal
mandatario, la mercede, in caso di mancato accordo delle parti su un
determinato importo, va determinata dal giudice secondo il suo prudente
criterio (DTF 117 II 282, 101 II 111; II CCA 19 luglio 1996 inc.
n. 12.96.92, 18 aprile 1996 inc. n. 12.96.16, 19 aprile 1993 inc. n. 177/92; Fellmann,
Berner Kommentar, n. 397-399 ad art. 394 CO; Gautschi, Berner Kommentar,
n. 75 ad art. 394 CO).
La
determinazione dell’onorario adeguato e usuale secondo il proprio prudente
criterio non impedisce al giudice di far capo alle tariffe di associazioni
professionali, a condizione che esse appaiano adeguate e siano la reale
espressione di quanto è usuale nello specifico settore professionale, in modo
da costituire un attendibile punto di riferimento (Fellmann, op. cit.,
n. 417 ad art. 394 CO con rif.). Il giudice, inoltre, può e deve tenere conto
anche del comportamento preprocessuale delle parti, e valutarlo secondo il
principio dell’affidamento (II CCA 19 luglio 1996 inc. n. 12.96.92, 28
aprile 1993 inc. n. 83/92).
7.2 Nel
caso di specie non è stata pretesa rispettivamente provata l'esistenza di un
accordo o di un'usanza circa la mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività
di amministratore di una società, per cui la determinazione dell'onorario in
questione deve forzatamente avvenire ad opera del giudice.
Pur
non disponendo di indicazioni precise in merito all'effettiva esecuzione del
mandato -anche perché l'attrice, che aveva versato agli atti un estratto delle
raccomandazioni tariffarie emanate dalla Camera Fiduciaria (doc. O), dalle
quali risultava che __________ i, appartenente alla funzione F1 (teste __________),
avrebbe potuto esporre un onorario fino a fr. 420.- all'ora, non ha in
definitiva indicato le ore da lui svolte a favore della convenuta- questa
Camera, basandosi anche su considerazioni di carattere equitativo, ritiene che
l'onorario dovuto all'attrice possa in ogni caso essere stabilito tenendo conto
del precedente comportamento delle parti e del maggior impegno richiesto al
mandatario a partire dal 1997 (tanto più che la teste __________ ha riferito
che i criteri di calcolo dell'onorario dei membri del consiglio
d'amministrazione erano l'attività della società, di carattere fiduciario con
gestione patrimoniale, e il rischio che la stessa comportava). Ora,
l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che l'attrice, per le
prestazioni di __________ nel 1996, aveva esposto un onorario di fr. 3'000.-
più IVA (doc. S) e che tale somma venne pagata dalla convenuta senza obiezioni
di sorta (doc. R): ciò sta ovviamente a significare che, per le parti,
quell'importo era adeguato al mandato conferito, per cui, se nel frattempo non
fossero intervenuti dei cambiamenti significativi, questo importo sarebbe stato
certamente confermato anche negli anni successivi (così era del resto avvenuto
anche per quanto riguardava l'onorario per la contabilità, cfr. doc. Q). Nel
1997 e 1998 vi sono però stati alcuni cambiamenti importanti: innanzitutto, tra
il 1996 e il 1997 il volume d'affari della convenuta è aumentato del 35% (in
particolare le commissioni da lei fatturate sono passate da fr. 236'000.- a fr.
335'067.-, cfr. doc. T e U), per poi stabilizzarsi nel 1998 (nei primi 8 mesi
le commissioni sono state di fr. 230'807.-, doc. V); nel 1997 si è inoltre
provveduto all'assunzione di un dipendente; infine, come già accennato,
__________, dal 28 marzo 1997 al 5 febbraio 1998 ha assunto la funzione di
amministratore unico. Visto e considerato che l'aumento del personale
rispettivamente l'aumento del volume d'affari della società comportano di
regola un corrispondente aumento della responsabilità dell'amministratore (cfr.
teste __________) e dunque della mercede a suo favore, l'onorario adeguato per
il 1997 sarebbe dunque stato di ca. fr. 4'000.-, somma che, in mancanza di
ulteriori indicazioni, può essere equitativamente aumentata di un ulteriore 50%
(a ca. fr. 6'000.-) per l'aumento della responsabilità insito nella nomina ad
amministratore unico, mentre quello per l'intero 1998 sarebbe stato nuovamente
di ca. fr. 4'000.-, somma da ridursi pro rata temporis a ca. fr.
2'500.-, il tutto oltre all'IVA al 6.5%. Dal che gli onorari a favore
dell'attrice di cui ai doc. G e K devono essere ridotti a fr. 6'390.-
rispettivamente a fr. 2'662.50.
-
Come
correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non torna invece conto
pronunciarsi sull'eventuale intempestività delle dimissioni rassegnate da
__________ o su altre presunte inadempienze da parte di quest'ultimo, la
convenuta non avendo assolutamente provato che le stesse le abbiano causato un
qualsiasi danno.
-
Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione può essere
accolta limitatamente a fr. 17'572.50 (fr. 5'325.- + fr. 3'195.- + fr. 6'390.-
- fr. 2'662.50) più accessori.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 maggio 2003 di APPE1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 maggio 2003 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta e, di conseguenza, è fatto obbligo alla convenuta di
pagare all'attrice l'importo di fr. 17'572.50 oltre interessi al 5% dal 15
gennaio 1999.
§ Limitatamente
a tale somma è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
735327 dell'UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare
dall'attrice, restano a suo carico per 1/4 e per la rimanenza sono poste a
carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 1'250.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 600.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellata, a cui essa rifonderà inoltre fr. 400.- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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