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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.92
Data decisione, Autorità:
17.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.92
Lugano
17 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.592
della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 6 settembre
2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv. __________
che ha denunciato la lite alla ditta
rappr. dall'avv.
che vi è
intervenuta
in
materia di risarcimento del danno (art. 41 CO e 58 CO).
Ed ora sull'appello 16 maggio 2003 del __________ nei
confronti della decisione 28 aprile 2003 del Pretore che ha respinto le
eccezioni di perenzione e di prescrizione delle pretese attoree sollevate dalla
convenuta con l'allegato di risposta 15 novembre 2001.
Viste le osservazioni all'appello del 1° luglio 2003
dell'attore che concludono per la reiezione del gravame e quelle pure del 1
luglio 2003 dell'intervenuta in lite che ne postula invece l'accoglimento.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- L'attore
afferma di essersi infortunato, cadendo dal ciclomotore a causa di una buca di
cantiere non segnalata, mentre percorreva, il 17 agosto 1998, la strada
cantonale che attraversa il Comune di __________.
Per
ottenere il risarcimento del danno patito ha convenuto in giudizio, ai sensi
degli art. 41 e 58 CO, il __________ che ha commissionato quei lavori stradali
e lo Stato del Canton Ticino, proprietario della strada.
Il
__________ ha denunciato la lite all'impresa __________, alla quale aveva
appaltato i lavori per la riparazione della condotta del suo acquedotto in quel
tratto di strada.
L'attore
ha, in seguito, ritirato la petizione nei confronti dello Stato.
-
Il
Consorzio convenuto, oltre a contestare nel merito ogni ragione dell'attore, ha
eccepito la perenzione delle pretese perché mai notificategli nei termini
preclusivi previsti dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli
enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp) ed anche la loro prescrizione
poiché, dopo una dichiarazione di rinuncia a prevalersene da parte del
Consorzio è trascorso più di un anno sino alla presentazione dell'azione
giudiziaria, senza altro precedente atto interruttivo.
-
Il
Pretore, limitata la discussione alle due citate eccezioni, le ha respinte con
decreto 28 aprile 2003.
Il
Consorzio si è aggravato in appello contro tale decisione, postulando
l'accoglimento delle eccezioni e la conseguente reiezione della petizione per i
motivi che, così come quelli contrari espressi dall'attore con le osservazioni
all'appello, se del caso, saranno ripresi nei considerandi di diritto che
seguono.
- L'eccezione
di perenzione è evidentemente infondata perché alla pretesa eventuale
responsabilità del Consorzio non è assolutamente applicabile la LResp.
Infatti,
se il Consorzio è chiamato a rispondere per l'art. 58 CO, qualora si fosse in
presenza di un caso eccezionale che giustifica di non considerare il
proprietario reale dell'opera (cfr. DTF 121 III 448), la LResp non si
applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di strade, edifici ed
altre opere appartenenti all’ente pubblico (Rapporto della Commissione della
gestione sul messaggio 14 ottobre 1986 concernente la Legge sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici in: Verbali
del Gran Consiglio, Vol. 4, sessione primaverile 1988, pag. 1698; Scolari, Diritto amministrativo,
parte speciale, N. 1292).
Se
l'eventuale responsabilità del Consorzio è fondata, invece, sull'art. 41 CO
ancora una volta la LResp non trova applicazione perché il Consorzio ha
appaltato a terzi l'intervento sul campo stradale senza che con ciò sia stata
delegata una mansione pubblica (Scolari, op. cit., N. 1295 in fine) e
che, quindi, l'appaltatore abbia svolto la funzione di agente pubblico.
- Anche
l'eccezione di prescrizione non trova miglior sorte. Il Consorzio ha, in
effetti, sottoscritto, per accordo, la richiesta dell'attore di "vostra
rinuncia irrevocabile a prevalervi dell'eccezione di prescrizione" (doc.
_). Correttamente, per ragioni di buona fede nei confronti della controparte,
il Consorzio non si duole che tale accordo sia stato sottoscritto dal solo suo
presidente e non sia invece contenuto in una risoluzione della sua Delegazione
consortile ma contesta che tale rinuncia possa essere valida senza limitazione
di tempo e quindi essere definitiva ritenendo che la stessa vale quanto un atto
interruttivo, come il precetto esecutivo, ossia sino alla prossima scadenza di
un anno.
Anche in
questo caso la decisione del Pretore è corretta. La rinuncia
"irrevocabile", dichiarata dal Consorzio, non ha altro significato
che quello che l'aggettivo qualificativo utilizzato consente, ossia definitiva
con effetti duraturi e anche perpetui (Battaglia, Grande dizionario
della lingua italiana, UTET, vol. VIII, pag. 550). In buona fede non può essere
altrimenti intesa e, di conseguenza, il volersi ora prevalere della
prescrizione è rappresentativo di un abusivo "venire contra factum
proprium" che non può essere protetto. Il riferimento dell'appellante alla
DTF 112 II 231 consid. 3e è ininfluente poiché, in quel caso, il debitore aveva
rinunciato a prevalersi della prescrizione per una durata determinata.
Per i quali motivi,
visti gli art. 41, 58 e 60 CO e la LResp
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
-
L'appello 16 maggio 2003 del Consorzio __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 400.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
all'attore __________ Fr. 500.- per ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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