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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.79
Data decisione, Autorità:
15.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.79
Lugano
15 dicembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00057
della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 22
ottobre 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
__________:
tutti rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto che il convenuto, in adempimento di un contratto di
compravendita, gli consegnasse il veicolo __________, n. telaio __________, di
colore blu, oltre ai documenti del veicolo (carta grigia), domanda avversata
dalla controparte e che il Pretore, preso atto della desistenza dell'attore, ha
stralciato dai ruoli, con decreto 31 marzo 2003, caricando a quest'ultimo la
tassa di giustizia e le spese come pure l'indennità ripetibile di fr. 1'800.-;
appellante
l'attore con atto di appello 17 aprile 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di compensare le ripetibili di prima e seconda
istanza;
mentre la
controparte, con osservazioni 13 maggio 2003, postula la reiezione del gravame,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna, __________ ha chiesto che __________ fosse condannato
a consegnargli il veicolo __________, n. telaio __________, di cui egli aveva
concordato l'acquisto con __________ della __________, a suo dire intervenuto
quale rappresentante del venditore.
Il
convenuto -al quale, deceduto, sono in seguito subentrati i suoi eredi- si è
opposto alla petizione, contestando tra l'altro che il signor __________
potesse aver agito in sua rappresentanza ed evidenziando di essere stato
incapace di intendere e di volere.
-
Dopo
l'audizione di due testimoni, l'attore ha comunicato al Pretore la decisione di
ritirare la petizione, sicché il giudice di prime cure, con il decreto qui
impugnato, ha stralciato la causa dai ruoli, caricando a quest'ultimo la tassa
di giustizia e le spese come pure l'indennità ripetibile di fr. 1'800.-.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di compensare le ripetibili o quanto meno di ridurre l'ammontare
dell'indennità ripetibile a suo carico. Egli ritiene in sostanza che l'avvenuta
scoperta, in corso di causa, dell'incapacità di intendere e di volere del
convenuto costituirebbe un giustificato motivo per derogare al principio
secondo cui il ritiro della causa costituiva soccombenza.
-
Delle
osservazioni con cui la controparte postula la reiezione del gravame si dirà,
se necessario, nei prossimi considerandi.
-
Giusta
l'art. 77 cpv. 3 CPC l'attore, in caso di desistenza, è tenuto a rifondere al
convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate. La
giurisprudenza ha in proposito avuto modo di precisare che le ripetibili sono
dovute qualunque sia il motivo della desistenza, poiché chi ritira la causa lo
fa di regola per sue personali considerazioni che non devono riflettersi
negativamente sull'altra parte al processo, a meno che vi sia contrario accordo
o prova di giustificati argomenti fatti valere dal recedente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 77).
-
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto nell'appello, non vi sono
giustificate ragioni che impongano di derogare al principio stabilito dall'art.
77 cpv. 3 CPC. L'unico argomento addotto dall'attore per giustificare tale
conclusione, ovvero l'avvenuta scoperta, a seguito dell'audizione testimoniale
del dr. __________, dell'incapacità di intendere e di volere del convenuto al
momento dei fatti, è in realtà privo di rilevanza, non trattandosi di un fatto
nuovo e imprevedibile venuto alla luce solo nel corso della causa, ma piuttosto
della conferma di una circostanza di cui la parte attrice era già a conoscenza
in precedenza, tant'è che in sede di petizione (p. 3) essa aveva già avuto modo
di riferire di un colloquio telefonico tra il signor __________ e __________,
figlio del convenuto, in occasione del quale quest'ultimo aveva affermato che
il padre __________ non era più in grado di intendere e di volere (cfr. pure il
chiaro tenore della lettera di cui al doc. _); poco importa se il legale del
convenuto, al quale l'attore aveva in seguito chiesto di certificare questa
circostanza con la minaccia di adire le vie legali (doc. _), abbia ritenuto di
non dover giustificare lo stato di salute del suo cliente, adducendo in ogni
caso l'estraneità di quest'ultimo alla conclusione del contratto di
compravendita (doc. _), tanto più che lo stesso attore ha in ogni caso ammesso
(appello p. 2 e seg.) che il certificato medico versato agli atti (doc. _),
allestito prima della presa di posizione di cui al doc. _, non avrebbe comunque
permesso di determinare con sicurezza l'esistenza di un'incapacità di intendere
e di volere. Ad ogni buon conto -ancorché l'attore abbia ritenuto di sorvolare
su tale circostanza nel suo gravame- va rilevato che il ritiro della petizione
era pure dovuto al fatto che l'altra teste sentita fino a quel momento,
__________, aveva confermato che il convenuto non aveva assolutamente
incaricato il signor __________ di vendere la sua macchina, il che confermava
in definitiva quanto il legale del convenuto aveva specificato prima dell'avvio
della causa, nello scritto di cui al doc. _.
-
Per
il resto, non essendo stato censurato il calcolo delle ripetibili effettuato
dal Pretore, non vi è motivo di riformare il giudizio di prime cure, ciò che
impone la reiezione dell'appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 17 aprile 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
120.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
-
avv.
__________;
-
avv.
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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