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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.74
Data decisione, Autorità:
15.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.74
Lugano
15 dicembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. n. DI.2002.00300 della
Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 20 dicembre 2002 da
rappr.
contro
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'850.12
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Pretore, con
sentenza 31 marzo 2003, ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 9 aprile 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza con protesta delle
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 16 aprile 2003, postula la conferma della sentenza
pretorile;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
l'istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________,
impresa costruzioni presso la quale aveva lavorato in qualità di operaio edile
dal 23 aprile 1992 al 31 agosto 2002, al pagamento della differenza, per gli
anni dal 1998 al 2002, tra i salari versati, corrispondenti alla retribuzione
della classe salariale B secondo il Contratto nazionale mantello per l'edilizia
principale in Svizzera 1998-2000 (CNM 2000), e quelli previsti per i lavoratori
della classe Q, alla quale egli avrebbe dovuto essere assegnato a seguito del
conseguimento, nel settembre 1994 (doc. _), del certificato federale di
capacità quale muratore (fr. 1'930.74 per il 1998, fr. 2'271.14 per il 1999,
fr. 2'233.25 per il 2000, fr. 2'326.81 per il 2001 e fr. 4'088.18, comprensivi
della quota parte di tredicesima, per il 2002, cfr. doc. _).
-
La
convenuta si è opposta all'istanza, rilevando di non essere mai stata informata
del fatto che l'istante avesse conseguito l'attestato di capacità. In ogni caso
quest'ultimo, anche dopo il settembre 1994, avrebbe continuato, per sua scelta,
a svolgere l'attività di manovale e macchinista, sicché non poteva pretendere
di essere retribuito in base alla classe Q, prevista per i muratori diplomati,
tanto più che le sue richieste erano tardive, siccome avanzate solo dopo la
fine del rapporto lavorativo.
-
Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver evidenziato che le
testimonianze agli atti non consentivano di ritenere che il conseguimento del
diploma fosse stato comunicato alla convenuta, ha accertato che in ogni caso
l'istante non aveva lavorato autonomamente come muratore, ma soltanto come
aiuto agli altri muratori e occasionalmente, in alternanza con i lavori di
macchinista-manovratore che svolgeva regolarmente. Ciò posto, egli si è chiesto
se in base al CNM 2000 un lavoratore diplomato potesse pretendere di ricevere
la retribuzione prevista dalla classe salariale corrispondente al suo diploma
senza aver fornito le prestazioni nella professione specifica, concludendo che
non era il caso: a suo giudizio, il contratto collettivo non conteneva in
effetti alcuna norma che consentiva di giungere a tale conclusione e del resto
l'art. 6 cpv. 4 CNM 2000 stabiliva che il lavoratore che aveva frequentato un
corso di aggiornamento professionale non maturava nessun diritto a
un'occupazione nel rispettivo comparto professionale. Di qui la reiezione
dell'istanza.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare il giudizio
pretorile nel senso di accogliere l'istanza, ribadendo in sostanza che
l'assegnazione alla classe salariale Q era condizionata solo al possesso del
certificato di capacità, del cui conseguimento la controparte era per altro a
conoscenza, e all'esperienza triennale nei cantieri svizzeri, in concerto del
tutto pacifici. Il giudice di prime cure non si era in ogni caso neppure
pronunciato sulla pretesa salariale concernente la quota parte di tredicesima
per il 2002 (pari a fr. 2'588.55).
-
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la conferma della sentenza del
Pretore si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'argomentazione
difensiva della convenuta -comunque non decisiva- di non essere stata a
conoscenza del fatto che l'istante avesse conseguito il certificato di capacità
è addirittura temeraria. Al momento della sua assunzione, l'istante, nato nel
1975, era in effetti un semplice apprendista (cfr. doc. _), per cui è del tutto
inverosimile che alla datrice di lavoro fosse potuto sfuggire che egli,
dall'ottobre 1994, non si assentava più dal lavoro per frequentare la scuola
professionale, tanto più che da quel momento egli è stato pacificamente
retribuito quale operaio.
-
Pacifico
che anche dopo l'ottobre 1994 l'istante abbia sostanzialmente continuato ad
eseguire le mansioni -di manovale, macchinista o aiuto muratore- che svolgeva
prima di conseguire l'attestato di capacità, si tratta di stabilire se in base
al contratto collettivo non gli debba comunque essere riconosciuta, a far tempo
dal 1998, una retribuzione maggiore, non più quella prevista per i lavoratori
della classe B, ma quella della classe Q. Il quesito dev'essere risolto per
l'affermativa. L'art. 42 cpv. 1 CNM 2000, il cui contenuto è stato precisato
all'art. 2 dell'appendice 15 al CNM 2000 (elenco dei criteri di classificazione
relativo ai livelli salariali A e Q), stabilisce in effetti che vengono tra gli
altri assegnati alla classe salariale Q i lavoratori diplomati quali muratori
in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS e con
almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri, condizioni che nel caso di
specie erano senz'altro adempiute dall'istante. La disposizione contrattuale
non esige per contro che il lavoratore diplomato venga effettivamente impiegato
dal datore di lavoro nell'attività per la quale ha conseguito il certificato
rispettivamente ha lavorato in cantiere. La particolare questione,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è neppure disciplinata
dall'art. 6 cpv. 4 CNM 2000, norma secondo cui, con la frequenza di un corso di
aggiornamento professionale, il lavoratore non matura nessun diritto a
un'occupazione nel rispettivo comparto professionale: nel caso concreto non si
tratta in effetti della semplice frequenza di un corso di aggiornamento
professionale, ma dell'ottenimento di un vero e proprio attestato federale di
capacità; la disposizione si esprime inoltre solo sul diritto del lavoratore a
una diversa occupazione e non si pronuncia in alcun modo sulla sua
retribuzione.
-
Ammesso
con ciò il diritto dell'istante di essere retribuito secondo la classe
salariale Q a far tempo dal 1° gennaio 1998 e non essendo contestati i conteggi
da lui allestiti secondo tale modalità, concludenti per un saldo a suo favore
di fr. 12'850.12 (doc. _), l'istanza può senz'altro essere accolta, anche per
quanto riguarda la quota parte di tredicesima relativa al 2002, pretesa che la
convenuta ha in effetti contestato per la prima volta e dunque irritualmente
solo con le osservazioni all'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tanto più
che dal conteggio del mese di agosto 2002 (doc. _), ultimo mese lavorativo, non
risulta che la stessa sia stata corrisposta.
-
Ne
discende l'integrale accoglimento del gravame.
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417 cpv. 1
lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art.
148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 aprile 2003 di __________ è accolto e di
conseguenza la sentenza 31 marzo 2003 della Pretura del distretto di
__________, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
-
In accoglimento
dell'istanza, __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr.
12'850.12 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2002.
-
La
convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse né spese. L'appellata rifonderà
all'appellante fr. 400.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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