AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.73
Data decisione, Autorità:
14.05.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.73
Lugano
14 maggio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.61
(azione di rivendicazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
promossa con petizione 21 maggio 2002 da
AP1
rappr. dall’ RA1
contro
AO1
rappr. dall’ RA2
con
cui l'attrice ha chiesto l'accertamento, ai sensi dell'art. 107 n. 5 LEF, del
suo credito di partecipazione sulla metà dei valori esistenti al 29.5.1999 sui
beni elencati ai n. 1, 4 e 5 del verbale di pignoramento 8.2/15.3.2002 dell'UEF
di __________, nelle esecuzioni n. __________;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato il rigetto della petizione e che il
segretario
assessore della Pretura di Mendrisio-Nord ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 7 aprile 2003, con cui chiede la riforma del
giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, previa ammissione
al
beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello;
mentre
la convenuta con osservazioni del 23 aprile 2003 propone la reiezione
dell'appello
e la conferma del giudizio di prima sede;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ si sono sposati a __________ il 1° aprile 1967. I coniugi hanno
vissuto nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Con sentenza
12 maggio 1999 il segretario assessore della Pretura di Mendrisio ha
pronunciato la separazione dei beni tra __________ e __________ con effetto dal
29 marzo 1999, data dell'istanza della moglie (doc. _). Lo stesso giorno il
procuratore pubblico __________ ha posto sotto sequestro gli averi di
__________ depositati presso __________ (doc. _). Il Giudice dell'istruzione e
dell'arresto ha respinto il 25 giugno 1999 (doc. _) il reclamo presentato da
__________ contro l'ordine di sequestro del Procuratore pubblico. La Corte
delle assise criminali di Lugano ha condannato il 9 giugno 2000 __________, già
direttore della succursale di __________ del __________, alla pena di 3 anni e
9 mesi di reclusione per il reato di truffa commessa a danno di svariati
clienti della banca, e al risarcimento del danno subito dalle parti civili
(doc. _, inc. __________).
B. __________
ha avviato nei confronti di __________ una procedura esecutiva per l'importo di
fr. 5'943'179.30 (esecuzione n. __________). Nell'ambito di tale procedura
l'Ufficio di esecuzione di __________ ha stilato il 20 dicembre 2001/14 marzo
2002 un verbale di pignoramento, intimato il 15 marzo 2002 (doc. _). Il 2
maggio 2002 l'Ufficio esecuzioni di __________ ha assegnato a __________ un
termine di venti giorni per far valere in giudizio la pretesa di proprietà da
lei rivendicata sugli oggetti n. 1 (conto di previdenza III pilastro), n. 4
(relazione bancaria), n. 5 (6600 azioni __________).
C. __________
ha convenuto in causa con petizione 21 maggio 2002 __________, per chiedere
l'accertamento, ai sensi dell'art. 107 n. 5 LEF, del suo credito di
partecipazione sulla metà dei valori esistenti al 29 maggio 1999 sui beni
elencati ai n. 1, 4 e 5 del verbale di pignoramento 8.2/15.3.2002 dell'UEF di
__________, nelle esecuzioni n. __________. Con risposta 3 giugno 2002 la
convenuta si è opposta alla petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale fissato per il 30 gennaio 2003, confermandosi
nelle proprie domande di giudizio.
D. Statuendo
il 24 marzo 2003, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord ha
respinto la petizione, ha posto la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese
di fr. 200.– a carico dell'attrice con l'obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 6'000.– di ripetibili e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
__________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 7 aprile
2003, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato – previa
ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – la petizione sia accolta.
Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2003 la convenuta propone la reiezione
dell'appello e la conferma del giudizio di prima sede.
e
considerando
in diritto: 1. Nella
fattispecie il segretario assessore ha accertato che il titolare dei conti e
dei beni oggetto della vertenza era il marito dell'attrice, come per altro
ammesso anche da quest'ultima. Ha poi ritenuto che un eventuale credito di
partecipazione agli acquisti poteva essere accertato alla fine della
liquidazione del regime matrimoniale, che in concreto non era avvenuta, perché
alla sentenza di separazione dei beni del 29 marzo 1999 non aveva fatto seguito
la liquidazione del regime precedente. Agli atti mancava, ha proseguito il
segretario assessore, qualsiasi riscontro sulla liquidazione del regime della
partecipazione agli acquisti e sull'entità del credito di partecipazione fatto
valere dalla moglie. Infine, ha aggiunto il primo giudice, anche se la moglie
avesse dimostrato l'esistenza di un credito di partecipazione, l'azione non
avrebbe potuto essere accolta, poiché il credito di partecipazione agli
acquisti era solo un credito pecuniario, di natura obbligatoria, e non fondava
un diritto prevalente sui beni pignorati ai sensi dell'art. 106 LEF. In
considerazione dell'esito della causa, il primo giudice ha poi respinto la
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice.
-
L'attrice
dichiara in primo luogo di mantenere l'appello da lei presentato il 18 ottobre
2002 contro la decisione 7/9 ottobre 2002 del segretario-assessore in materia
di prove. La richiesta è manifestamente infondata. Essa aveva infatti ritirato
il gravame il 30 ottobre 2002, come risulta dal decreto di stralcio emanato da
questa Camera il 31 ottobre 2002 (inc. n. __________).
-
Nel
merito l'appellante sostiene di aver dimostrato che tutti i beni proprietà del
marito erano acquisti, frutto della sua attività lucrativa durante il
matrimonio. La sua pretesa si fonda quindi sull'art. 215 CC ed essa non aveva
avuto modo di garantirla, ignorando l'attività professionale del marito, tenuto
al segreto professionale del bancario, e le sue attività delittuose. L'attrice
adduce che i valori sequestrati non costituiscono né ricompensa né risultato
diretto del reato e che la confisca compensativa non può dunque pregiudicare il
diritto del coniuge sulla partecipazione agli acquisti. A suo avviso dovrebbe
essere indiscusso il suo diritto alla metà degli acquisti conseguiti fino al 6
ottobre 1997, data d'inizio dell'attività penalmente illecita del marito. A
parere dell'appellante il credito di partecipazione non è un attivo che può
garantire i diritti dei creditori e la liquidazione del regime precedente può
avvenire anche nell'ambito dell'art. 107 LEF. Rimprovera infine al primo
giudice di farla rispondere economicamente per i danni causati dal marito con
atti illeciti a sua insaputa.
-
Nel
regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, a ciascun coniuge o ai
suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro, ritenuto che i
crediti rispettivi sono compensati (art. 215 CC). In caso di separazione dei
beni giudiziale (art. 185 CC), il regime dei beni è sciolto al giorno della
presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Lo scioglimento del regime
matrimoniale della partecipazione agli acquisti non si identifica con la sua
liquidazione, operazione complessa e che richiede almeno quattro fasi distinte:
la dissociazione dei patrimoni dei coniugi, la ripresa dei beni propri di
ciascun coniuge, l'allestimento del conto d'acquisti di ogni coniuge, e infine
la ripartizione degli utili e l'allestimento eventuale di uno stato finale dei
crediti tra i coniugi (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, Berne 2000, pag. 507 ss.). La partecipazione all'aumento degli
acquisti (art. 215 CC) è un credito pecuniario e la liquidazione del regime
della partecipazione agli acquisti non consente la divisione in natura dei beni
che costituiscono gli acquisti di ogni coniuge (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, op. cit., § 23, n. 1476 pag. 591).
-
Con
l'azione di accertamento promossa il 21 maggio 2002 ai sensi dell'art. 107 n. 5
LEF l'attrice ha fatto valere il proprio credito di partecipazione agli
acquisti nei confronti del marito, che essa identifica nella metà dei beni
proprietà di quest'ultimo (cfr. petizione 21 maggio 2002). L'appellante non
contesta che i beni oggetto della vertenza (n. 1, 4 e 5 del verbale di
pignoramento, doc. _) siano proprietà del marito, né ha addotto l'esistenza di
diritti di pegno o di altri diritti preferenziali ai sensi dell'art. 106 cpv. 1
LEF. La rivendicazione dell'attrice si basa sul suo asserito diritto alla metà
dei beni sorto come credito di partecipazione agli acquisti dopo la pronuncia
della separazione dei beni con effetto dal 29 marzo 1999, data alla quale il
segretario-assessore della Pretura di Mendrisio-Nord ha pronunciato la
separazione dei beni (doc. _). Ora, la liquidazione del regime della
partecipazione agli acquisti non è ancora avvenuta, come pacificamente ammesso
dall'attrice (appello, pag. 3). Un eventuale credito della moglie non sarebbe
pertanto nemmeno esigibile (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., §
24 n. 1488, pag. 596).
-
Nel
caso qui in esame, come risulta dall'istruttoria, non è possibile accertare il
risultato finale della liquidazione della partecipazione agli acquisti, già per
il fatto che manca ogni indicazione sulla situazione finanziaria della moglie
al giorno determinante, vale a dire il 29 marzo 1999 (art. 207 cpv. 1 CC).
Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, infatti, per giungere al
risultato finale occorre tenere conto della situazione di entrambi i coniugi, i
cui eventuali crediti sono compensati prima di giungere alla liquidazione (art.
215 CC). A tale scopo non bastano le scarne e vaghe deposizioni testimoniali
dalle quali traspare che al momento del matrimonio i coniugi non avevano nulla
e che essi hanno sempre vissuto del reddito conseguito dal marito con il suo
lavoro di funzionario bancario (verbali, deposizione __________ del 19
settembre 2002, __________ e __________ del 28 novembre 2002). L'attrice nulla
ha addotto – e tantomeno nulla ha provato – sulla propria situazione
finanziaria, ciò che impedisce di calcolare il suo eventuale diritto a un
credito di partecipazione all'aumento conseguito dal marito. Come che sia,
nell'ipotesi a lei più favorevole l'attrice può tutt'al più far valere nei
confronti del marito un credito pecuniario, che come tale non può fondare l'azione
di rivendicazione dell'art. 106 LEF (Stoffel, Voies d'exécution, Berne
2002, § 5, n. 83, pag. 152; Stahelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, n.
17 ad art. 106 LEF).
-
In
siffatte circostanze l'appello deve essere respinto già solo per questo motivo,
senza che sia necessario esaminare le altre censure mosse dall'attrice al primo
giudice, sprovviste di rilievo ai fini del giudizio. A titolo abbondanziale,
giovi rilevare che gli inconvenienti di cui si duole l'attrice sono insiti nel
sistema del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, il quale
consente un'eventuale garanzia del credito di partecipazione solo a
liquidazione avvenuta (art. 218 cpv. 2 CC).
-
Gli
oneri del presente giudizio, commisurati al valore di causa di fr. 245'804.–
seguono la soccombenza e sono dunque a carico dell'appellante. Costei ha
chiesto con istanza del 7 aprile 2003 di essere ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, adducendo la propria precaria situazione
finanziaria e le motivazioni poco convincenti della sentenza impugnata. Se non
che, l'appello, infondato, era sprovvisto fin dall'inizio della benché minima
probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag) e la domanda deve quindi essere
respinta.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 148 CPC e per le spese la vigente LTG,
pronuncia: 1. L'appello
7 aprile 2003 di __________ è respinto.
-
La domanda di assistenza giudiziaria 7 aprile 2003 di __________
è respinta.
-
Gli oneri processuali, consistenti nella tassa di giustizia di
fr. 1'000.– e nelle spese di fr. 50.–, sono posti a carico di __________, che
rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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