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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.54
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.54
Lugano
29 aprile
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.6
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza di
sfratto 14 gennaio 2003 da
patrocinata dall' avv. __________
contro
patrocinato
dall' avv. __________
che il Pretore, con decreto 18 febbraio 2003, ha
accolto ordinando al convenuto di riconsegnare all'istante i locali commerciali
da lui occupati nello stabile "__________" in via __________ ad
__________.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello
28 febbraio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
l'istanza di sfratto, mentre la controparte, con osservazioni 18 marzo 2003, ne
postula la reiezione.
Ed ora sulla richiesta di stralcio della procedura di
sfratto perché divenuta priva di oggetto, chiesta dall'appellante con lettera
22 aprile 2003.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l'appellante postula lo stralcio della procedura di sfratto poiché divenuta
priva d'oggetto dal momento che lo stabile, dove sono ubicati i locali
commerciali da lui occupati, è stato venduto dalla parte appellata e con il
nuovo proprietario ha potuto stipulare un contratto di locazione per gli stessi
locali sino al 31 dicembre 2008;
che
l'appellata chiede, invece, che lo stralcio sia decretato per desistenza
dell'appellante, con addebito di congrue ripetibili;
che una
lite diviene priva di oggetto quando il contenzioso viene meno per motivi non
ascrivibili alle parti (Guldener, Schweizerische Zivilprozessrecht, 3.
ed. Zurigo 1979, pag. 204) mentre, in concreto, la dichiarazione
dell'appellante rappresenta una desistenza, nella procedura d'appello, avendo
egli trovato altra soluzione che non rende privo di interesse, almeno
giuridicamente, il discorso attorno alla proponibilità dello sfratto;
che il
desistente è considerato soccombente con l'obbligo di assumere tasse, spese e
ripetibili del procedimento;
che la
tassa di giudizio può essere contenuta nei minimi tariffari proprio per l'esito
della lite che evita un giudizio di merito, mentre le ripetibili alla
controparte sono calcolate prendendo spunto da quelle attribuitele in prima
sede e ridotte ai sensi dell'art. 17 TOA;
Per i quali motivi
decreta
-
L'appello 28 febbraio 2003 di __________ è stralciato dai ruoli per
desistenza.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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