AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.51
Data decisione, Autorità:
23.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.51
Lugano
23 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretaria:
Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.00121
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione 26 luglio
2002, da
APPO1
rappr. dall' RAPP2
contro
APPE1
rappr. dall' RAPP1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento
della somma di Fr. 22'355.- oltre interessi (appalto, risarcimento per
difetti);
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore,
con sentenza 3 febbraio 2003 ha parzialmente accolto, nel senso che ha
condannato la convenuta a versare all’attrice l’importo di Fr. 19'800.-, oltre
interessi al 5% dal 22 aprile 1997;
appellante la convenuta che, con gravame 25 febbraio
2003 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi,
mentre l’attrice, con osservazioni 7 aprile 2003,
postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
- Nel
1987 la APPO1 ha perfezionato un contratto d'appalto con la APPE1, in forza del
quale quest’ultima si impegnava a risanare un serbatoio a __________recante il
N. 310, mediante l’esecuzione di un doppio fondo a sistema “Gro Tank No. 1” e
secondo il certificato federale EAGS No. 03.06.84 (doc. A). Per questi lavori
l’appaltatrice ha rilasciato alla committente una garanzia di 10 anni per i “difetti
causati dalla cattiva qualità del materiale impiegato, o dalla cattiva
esecuzione del lavoro” (doc. C). All’inizio del dicembre 1994 furono
eseguiti dei controlli al serbatoio, il quale aveva delle perdite che, nel
gennaio 1995 furono attribuite alla mancata ermeticità del doppio fondo
dell’impianto (doc. G e H). In data 6 febbraio 1995 la APPO1ha notificato il
difetto alla APPE1, invocando la garanzia che era stata rilasciata (doc. H).
Con scritto 17 febbraio 1995 la APPE1si era dichiarata disposta ad eseguire dei
controlli e a procedere a delle eventuali riparazioni, a condizione che
l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (di seguito
UFAFP) rilasciasse a quest’ultima un’autorizzazione per procedere alla
riparazione o all’esecuzione di un nuovo mantello (doc. I). L’UFAFP comunicò
alla APPE1che le condizioni per la trascrizione del certificato EAGS No.
03.06.84 non sono mai state adempiute e che la riparazione del serbatoio poteva
essere eseguita solo se il doppio fondo avrebbe garantito la sua funzionalità
per lungo tempo. In caso contrario si sarebbe dovuto sostituire il doppio fondo
con uno nuovo, in acciaio o plastica. La riparazione sarebbe stata possibile
previa designazione di un esperto comune che avrebbe dovuto pronunciarsi sulle
cause del difetto e sulla funzionalità a lungo termine del doppio fondo
riparato (doc. D). Le parti non sono riuscite a designare un perito comune e la
APPE1ha respinto la sua responsabilità (doc. T). Stante l’assenza di una
perizia, la Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua ha negato alla APPE1la
possibilità di procedere a degli interventi di riparazione (doc. U).
Successivamente, nel novembre 1995, la __________ (di seguito __________), su
incarico della APPO1, ha allestito una perizia dalla quale risultava che il
doppio fondo del serbatoio non poteva più essere riparato e che la causa delle
perdite erano riconducibili ad una cattiva esecuzione dei lavori (doc. L pag.
2).
La
__________, proprietaria del serbatoio, ha quindi incaricato
____________________di procedere alla sostituzione del doppio fondo, i cui
lavori sono costati Fr. 55'971.- (doc. M).
- Con petizione 26 luglio 2000 la APPO1 ha convenuto in giudizio la APPE1,
chiedendo la condanna al pagamento della somma di Fr. 22'355.-, oltre interessi
al 5% a decorrere dal 22 aprile 1997. L’attrice non ha chiesto l’intera somma
alla convenuta per la sostituzione del doppio fondo, giacché si doveva tener
conto della vetustà dell’impianto, nonché del maggior valore dell’opera.
La
domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale ha negato che le perdite al
serbatoio potessero essere attribuite ad una sua responsabilità in relazione
alla qualità del materiale o ai lavori prestati a suo tempo. Soggiungeva che la
notifica del difetto era avvenuta tardivamente e che la garanzia prestata non
era operante, stante che terzi erano intervenuti ad eseguire perizie e lavori
senza il suo consenso. Rimproverava altresì all’attrice di non averle
consentito di verificare lo stato del serbatoio, come pure di averle impedito
ad intervenire unitamente alle autorità amministrative. Le spese di riparazione
sono state sostenute dalla __________, la quale era stata risarcita
dall’assicurazione. In queste condizioni l’attrice non poteva chiedere nulla
alla convenuta.
-
Con sentenza 3 febbraio 2003 il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione dell’attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di
Fr. 19'800.-, oltre interessi al 5% a decorrere dal 22 aprile 1997. Fondandosi
sulle testimonianze e su una perizia privata, il Pretore ha ammesso l’esistenza
di difetti nel doppio fondo del serbatoio riconducibili ad una carente
esecuzione dei lavori, come pure ha stabilito che non v’era alcuna possibilità
di procedere alla riparazione di questi vizi. Per il Pretore l’attrice ha
notificato tempestivamente e telefonicamente i difetti nei giorni precedenti il
6 febbraio 1995, mentre le prime perdite di benzina dal serbatoio sono state
rilevate con certezza il 7 gennaio 1995. Stante la mora della convenuta ad
intervenire per risanare il doppio fondo del serbatoio, l’attrice era
autorizzata a rivolgersi all’ __________ per allestire una perizia e per
procedere alla riparazione delle opere difettose, i cui costi erano dell’ordine
di Fr. 44'710,40, per il risarcimento dei quali occorreva però tenere conto
della vetustà dell’impianto che non aveva avuto problemi per circa 10 anni, su
una vita media di circa 30 anni, nonché di un importo di Fr. 15'000.- percepiti
dall'assicurazione. L’entità del pregiudizio è perciò stata quantificata in Fr.
19'800.-.
-
Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,
assumendo che l’attrice, sulla base dei rilievi eseguiti mensilmente ha potuto
prendere atto delle anomalie e delle perdite di benzina dal serbatoio già nel
dicembre 1994, ovvero il 16 dicembre 1994, allorché fu avvisata la Sezione per
la protezione dell’aria e dell’acqua. La notifica del difetto, avvenuta il 6
febbraio 1995 è quindi tardiva e comporta la perenzione dei diritti della
committente anche nell'ipotesi in cui quest’ultima avesse preso conoscenza dei
vizi il 7 gennaio 1995. Rimprovera al Pretore di non aver considerato che la
garanzia decadeva dal momento in cui terze persone avessero lavorato nel
serbatoio senza la sua autorizzazione. In concreto due ditte avevano eseguito
dei lavori nel serbatoio senza l’autorizzazione dell' APPE1. Addirittura la
__________era intervenuta ad un’epoca anteriore la rottura del doppio fondo del
serbatoio. Soggiunge che l’attrice non avrebbe proceduto, ogni mese, alle
misurazioni di controllo prescritte dal certificato federale. Da ultimo rileva
che l’attrice, diversamente da quanto aveva precisato l’UFAFP, non aveva
designato un perito comune, ma uno di parte, il quale era direttore di una
società che non aveva interesse a procedere alla riparazione del doppio fondo,
ma alla sua completa sostituzione. Detta perizia era inservibile per il
giudizio del Pretore anche perché non correlava i difetti con i lavori eseguiti
a suo tempo dalla APPE1.
Con
tempestive osservazioni l’attrice ha postulato la reiezione del gravame
osservando che la segnalazione del difetto è avvenuta tempestivamente, essendo
trascorso un solo mese fra la sua constatazione e la sua notifica. Precisa che
la convenuta non poteva più procedere alla riparazione del doppio fondo, perché
ciò non era tecnicamente possibile e perché la convenuta non era stata
autorizzata dall’autorità federale a sostituire questo doppio fondo con uno
identico. Il certificato Gro Tank 1 era stato ritirato dall’UFAFP, per cui i
lavori di risanamento dovevano essere oggettivamente appaltati a terzi, specie
in considerazione del fatto che, per ben 9 mesi, la __________non aveva assunto
alcuna responsabilità in ordine all’eliminazione del vizio. La __________aveva
eseguito dei lavori sul tetto e non sul fondo del serbatoio. Col che non si
poteva addossare la responsabilità della rottura del doppio fondo ai dipendenti
di questa società. Da ultimo ha posto in evidenza che la perizia di parte,
unitamente alla testimonianza del teste __________, costituisce una coerente
unità probatoria atta a confermare che il difetto lamentato dall’attrice era
imputabile all’operato della convenuta.
-
Fra le parti è incontestato che nel corso del 1987 è stato
perfezionato un contratto di appalto regolato dagli art. 363 segg. CO ed avente
per oggetto il risanamento di un serbatoio di benzina, mediante l’applicazione
di un doppio fondo a sistema “Gro Tank 1” secondo il certificato federale EAGS
No. 03.06.84 (doc. A). Per quest’opera la APPE1ha rilasciato alla committente
una garanzia della durata di 10 anni. Il contendere fra le parti verte
principalmente - ma non solo - sulla questione di sapere se le perdite di
benzina dal doppio fondo della cisterna possono essere addebitate ad un
inadempimento del contratto da parte della convenuta al momento in cui essa
eseguì queste opere, rispettivamente sul quesito di sapere se il difetto è
stato notificato tempestivamente.
-
Per difetto dell’opera ai sensi dell’art. 368 CO si intende la sua
difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve
essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste
dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano
state oggetto di accordo tra di loro o che il committente in buona fede poteva
lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata.
6.1. L’istruttoria ha potuto chiarire che dopo la vuotatura del serbatoio
nel 1995, il doppio fondo “era rotto e in parte rovinato” (teste
__________ e documentazione fotografica doc. L). La causa di questo difetto è
però controversa. L’attrice, fondandosi su una perizia privata e sulla
testimonianza dell’estensore di questa consulenza (teste __________ ), sostiene
che il doppio fondo della cisterna non è stato eseguito in conformità delle
istruzioni contenute nell’autorizzazione, giacché “in corrispondenza dei
punti di appoggio non era stato eseguito il doppio mantello e mancava il vacuum
sotto gli appoggi stessi”. “In diversi punti lo spessore del doppio
mantello era eccessivo e si sono formate delle crepe capillari attraverso le
quali la benzina poteva, per effetto della pressione, defluire nel doppio fondo”.
“Il rivestimento del serbatoio era sollevato in diversi punti e c’erano
tracce di corrosione” (teste __________e doc. L), mentre il teste
__________ha riferito che camminando sul fondo della cisterna si avvertiva che
in alcune zone v’erano delle bolle.
La
convenuta ha contestato questi assunti sostenendo che la perizia privata agli
atti e la relativa testimonianza del teste __________ non possono avere alcun
valore probatorio. Nelle conclusioni essa ha adombrato l’ipotesi che il danno
poteva essere stato provocato dalla caduta sul fondo del serbatoio della
staggia di controllo del livello del carburante, come pure che i danni al fondo
del serbatoio potevano essere stati causati da terzi che avevano lavorato
nell’impianto senza la sua autorizzazione. Queste obiezioni sono tuttavia
rimaste allo stadio delle supposizioni. Agli atti non è stata recata prova
alcuna a sostegno di queste tesi.
6.2. Va precisato che la convenuta ha prestato all’attrice una garanzia
di longevità e di affidabilità (o di funzionamento) di questa opera per una
durata di 10 anni (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed. N. 1386-1388). Ciò significa
che se, nonostante un’utilizzazione corretta dell’impianto, la qualità promessa
viene meno prima della scadenza del periodo di garanzia, l’opera deve essere
considerata difettosa (Gauch, op. cit. N. 1404). La prova dell’esistenza di un
difetto dell’opera compete al committente (Gauch, op. cit. N. 1507; Chaix,
Commentaire Romand N. 74 all’art. 368). Di regola, come ha precisato
pertinentemente il Pretore, una perizia privata prodotta quale documento non ha
giuridicamente portata diversa di un’affermazione di parte. Ma se accanto a
questo documento vengono ad aggiungersi altri mezzi concordanti di prova, come
ad esempio l’audizione testimoniale del perito – alla quale la controparte ha
partecipato attivamente – ci si trova di fronte ad una coerente unità
probatoria atta a fondare e giustificare il libero convincimento del Giudice
nel senso delle conclusioni di quella perizia (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, m. 21 e
22 all’art. 90; Gauch, op. cit. N. 1515 in fine e 1522 in fine). In concreto
dei dubbi intorno alla possibilità di riparare, anziché sostituire il doppio
fondo del serbatoio potevano legittimamente sorgere, perché l’__________, come
ha sottolineato la convenuta, aveva un interesse innegabile a rifare
interamente il doppio fondo dell’impianto, perché il certificato Gro Tank N. 1
era stato ritirato dal competente Ufficio federale (UFAFP) e la riparazione
dell’impianto poteva essere effettuata a cura dell' APPE1solo sulla base di una
perizia comune, dalla quale si potesse desumere che l’intervento avrebbe
offerto le necessarie garanzie di funzionalità anche nel tempo (doc. U e D). In
concreto questo esame non è stato eseguito, stante il rifiuto della convenuta
(doc. T), benché essa avesse l’obbligo giuridico di collaborare
nell’amministrazione delle prove in base ai principi che discendono dalla buona
fede (Bühler, Zürcher Kommentar, N. 42 all’art. 368; Chaix, op. cit. N. 74
all’art. 368). Del suo rifiuto il Giudice ne può tener conto nell’ambito
dell’apprezzamento delle prove (Gauch, op. cit. N. 1508), specie in relazione
all’accertamento delle cause dei danni al doppio fondo del serbatoio. Come è
stato rilevato dal Pretore, la documentazione fotografica agli atti ha permesso
di accertare che il fondo del serbatoio era stato intaccato da un processo di
corrosione e che, di conseguenza, il lavoro eseguito a suo tempo dalla convenuta
non aveva dato quelle garanzie di affidabilità che essa aveva promesso. Questa
circostanza esclude, da sola, che il serbatoio potesse essere stato danneggiato
da terzi. Allo stesso modo le fotografie agli atti mostrano altri danni, le cui
cause, sono compatibili con le spiegazioni tecniche che sono state illustrate
dal teste __________ (cfr. consid. 2.1). Col che, in assenza di riscontri
diversi, le conclusioni del Pretore possono essere condivise anche da questa
Camera.
- Allorché il committente fa valere delle pretese di garanzia,
l’appaltatore che intende contestarle deve allegare che l’opera è stata
accettata tacitamente nonostante i difetti (DTF 107 II 54). In questa evenienza
compete in generale al committente provare che i difetti sono stati notificati
tempestivamente (art. 370 cpv. 3 CO). Si tratta di una condizione d’esercizio
dell’azione in garanzia che deve essere adempiuta dal committente. Diversamente
da altri termini legali di perenzione, l’obbligo di segnalare tempestivamente i
difetti (art. 370 cpv. 3 CO) non è legato a un numero di giorni fissato
anticipatamente, ma dipende dalle circostanze. Per recare tale prova il
committente deve stabilire a che momento ha avuto conoscenza del difetto (DTF
118 II 147; 107 II 176). Appena scoperti i difetti, ossia quando il committente
è in grado di indicarli e descriverli, egli, trascorso un brevissimo termine,
deve comunicarli immediatamente all’appaltatore. La notifica del difetto non è
subordinata ad alcuna forma (Rep. 1993 pag. 200 consid. 3;
Gauch, op. cit. N. 2146), ma la giurisprudenza del TF
tende ad interpretare restrittivamente questo termine (DTF 107 II 176; Chaix,
op. cit. N. 16 all’art. 370), mentre taluni autori sono per un’applicazione più
morbida dell’art. 370 cpv. 3 CO (Gauch, op. cit. N. 2181). In particolare è
però già stato precisato che un termine di 20 giorni (Rep. 1993 pag. 200
consid. 4) o di 3 settimane (DTF 118 II 148, con riferimento alla DTF 107 II
176 in relazione ad infiltrazioni d’acqua in un’abitazione; Chaix, op. cit. N.
17 all’art. 370), è già troppo lungo e comporta la decadenza dei diritti alla
garanzia (idem 5 settimane nel caso di un vizio alla facciata di un edificio;
DTF 118 II 148; Gauch, op. cit. N. 2181).
Nel caso
in esame il Pretore ha precisato che solo a partire dal 7 gennaio 1995
l’attrice ha potuto constatare delle tracce di benzina nell’intercapedine del
serbatoio, allorché il signor __________ ispezionò il serbatoio, essendosi
insospettito dai rilievi usuali del mese di dicembre che non rientravano nei
parametri di controllo della tenuta stagna del serbatoio. Per l’appellante
l’attrice si sarebbe accorta già nel mese di dicembre, quando essa aveva preso
atto che i valori normali della depressione (0.4 bar; doc. E punto 5) erano
saliti da 0.10 bar il 16 dicembre 1994 sino a + 0.30 bar il 30 dicembre 1994.
In concreto può rimanere indeciso se l’attrice già nel dicembre 1994 poteva
oggettivamente (Gauch, op. cit. N. 2183) segnalare il vizio all’appaltatrice.
La notifica del difetto è avvenuta per iscritto il 6 febbraio 1996 (doc. H)
mentre, diversamente da quanto ha stabilito il Pretore, non risulta che il
signor __________ avesse segnalato il difetto nei giorni precedenti
telefonicamente. Molto laconicamente il teste __________ ha riferito di aver fatto
precedere il suo scritto da una telefonata, senza sapere se quello stesso
giorno dell'invio della lettera o nei giorni precedenti e, se in precedenza, in
quale momento. In assenza di altri risconti, si deve desumere che la notifica
del difetto è avvenuta il 6 febbraio 1995, ovvero almeno un mese dopo la
scoperta del difetto. Questo assunto è stato peraltro ammesso esplicitamente
dall’attrice con le osservazioni all’appello (pag. 4 ad. 2.3 e 2.4). Sia come
sia, si deve ritenere che un mese fra la scoperta e la notifica del difetto è
un periodo di tempo eccessivo che, inesorabilmente, conduce alla decadenza dei
diritti alla garanzia anche se il vizio concerne un serbatoio di benzina di
grandi dimensioni.
Ne
consegue che, su questo punto, l’appello merita di essere accolto e la
petizione respinta.
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 febbraio 2003 della APPE1, è accolto e di conseguenza
la sentenza 3 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così
riformata:
La petizione 26 luglio 2000 della APPO1a,
è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 900.- e le spese di Fr. 600.- sono poste
a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta la somma di
Fr. 2'500.- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 400.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
450.-
sono
poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere alla convenuta Fr.
1’500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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