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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.42
Data decisione, Autorità:
16.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.42
Lugano
16 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00074
della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 25 settembre
2001 da
rappr. da
contro
rappr. da __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'569.70
più accessori a titolo di mercede dell'architetto, domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale
ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'000.- e oltre
per risarcimento danni;
ed ora
sull'eccezione di falso sollevata dalla convenuta il 4 luglio 2002 con
riferimento ai doc. _, che il Pretore, con decreto 29 gennaio 2003, ha respinto;
appellante
la convenuta con atto di appello 10 febbraio 2003, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l'eccezione e con ciò di
estromettere dagli atti i documenti in questione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 14 marzo 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 11 febbraio 2003 con cui il Pretore ha concesso l'effetto sospensivo
all'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l'appello che qui ci occupa la convenuta rimprovera al giudice di prime cure di
aver respinto l'eccezione di falso da lei sollevata in relazione ai doc. _,
prodotti a suo tempo dall'istante con la replica e risposta riconvenzionale;
che il
gravame deve essere respinto già per il fatto che l'eccezione era stata
validamente sollevata solo dopo la chiusura dello scambio degli allegati
preliminari e pertanto tardivamente, la giurisprudenza cantonale avendo già
avuto modo di stabilire che la circostanza andava al più tardi eccepita con la
replica o la duplica (art. 78 CPC; cfr., proprio in materia di eccezione di
falso, ICCA 18 gennaio 2002 inc. n. 11.2000.128 e 23 novembre 2000 inc.
n. 11.2000.135, pubblicata in BOA No. 22 p. 18);
che, ad
ogni buon conto, l'asserita difformità dei documenti in questione con il doc. _
-tutti pacificamente allestiti dall'istante- segnatamente in punto alle
dimensioni dei piani, non poteva nemmeno essere sanzionata nell'ambito della
procedura di eccezione di falso di cui agli art. 216 segg. CPC;
che in
effetti quest'ultima trova applicazione soltanto nei confronti del documento
eccepito di falso formale e non in caso di falso materiale o di contenuto,
essendo chiaro che questa procedura, basata esclusivamente sul confronto fra il
documento eccepito di falso e altri emanati dalla medesima persona, ad altro
non può approdare che ad un giudizio sull'autenticità formale dello stesso e
non del suo contenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad
art. 216);
che la
tematica sollevata dalla convenuta, concernente la validità materiale dei
documenti in questione, potrà in definitiva essere risolta dal giudice, in base
al suo libero apprezzamento, solo dopo un esame critico di tutte le emergenze
processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), ivi compresa
un'eventuale perizia tecnica;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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