AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.28
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.28
Lugano
27 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.00092 della
Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza 22 settembre 2001 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr.
8'078.80 oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 maggio 2001 a titolo di
indennità per licenziamento abusivo, protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 17 gennaio 2003, ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 1'625.--;
appellante
l’istante che, con memoriale 21 gennaio 2003, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 6 febbraio 2003, postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 1. marzo 2001 la ditta
__________ (di seguito __________) notificava il trasferimento della gestione
della società ad una costituenda succursale diretta dalla sede principale di
__________, nonché la contestuale liquidazione della __________ (doc. A). La
__________ proponeva alle organizzazioni sindacali un piano sociale che
prevedeva il versamento di complessivi
fr.
75'000.--, da ripartire tra gli operai interessati dal licenziamento in base a
una determinata chiave di riparto. In data 1. maggio 2001 il gruppo __________
acquisiva la maggioranza del pacchetto azionario __________ che mutava la
propria ragione sociale in __________ (di seguito __________).
Il
24 luglio 2001 la __________ e i sindacati __________ e __________ giungevano
ad un accordo che prevedeva il versamento dell’importo di complessivi fr.
98'900.-- da parte della stessa __________ ai dipendenti licenziati menzionati
nella lista annessa alla convenzione (doc. U). Il pagamento della suddetta
somma avrebbe tacitato tutte le parti interessate e concluso definitivamente la
vertenza.
La
__________ non ha pagato le somme previste dall’accordo ai lavoratori
interessati dal licenziamento.
__________,
uno di questi, ha pertanto avviato un’azione giudiziaria al fine di ottenere il
pagamento di due mensilità a titolo di indennità per la disdetta subìta
nell’ambito del licenziamento collettivo, poiché ritenuta abusiva.
B. Con sentenza 17 gennaio 2003, il
Pretore stabiliva che la fattispecie si configurava quale licenziamento
collettivo ai sensi dell’art. 335d CO. Infatti, le ragioni del licenziamento
erano di carattere economico, in particolare da ricondurre alla
ristrutturazione del gruppo; il numero di lavoratori interessati dal
provvedimento era superiore a dieci e i licenziamenti erano stati notificati contemporaneamente
a tutte le parti interessate (doc. S).
Inoltre,
assodato che la __________ aveva agito contrariamente alle disposizioni legali
applicabili al caso in esame, segnata-mente poiché non aveva consultato la
rappresentanza dei lavoratori, rispettivamente i lavoratori medesimi (art. 335f
CO), il Pretore ha altresì stabilito che __________ aveva diritto ad
un’indennità per licenziamento abusivo. Visto che l’istante aveva iniziato la
propria attività presso la __________ il 21 agosto 2000 (doc. P), la sua
permanenza in ditta è stata considerata di durata limitata. Pertanto, la
indennità da corrispondere al lavoratore per rapporto alla gravità dell’abuso
subìto è stata stimata dal primo giudice in mezzo mese di salario, ossia in fr.
1'625.-- (tenuto conto della tredicesima mensilità pro rata, calcolata in base
a uno stipendio lordo mensile di fr. 3’000.--; doc. P).
C. Con appello 21 gennaio 2003,
__________ ha impugnato la decisione di prima istanza chiedendo che l’ammontare
dell’indennità fosse fissato in fr. 8'078.80 oltre interessi. In primo luogo,
l’appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto condannare il datore di
lavoro a versare un’indennità pari a due mensilità di salario in quanto il
comportamento della __________ era “profondamente sprezzante delle leggi”,
segnatamente poiché aveva omesso di informare e di consultare i dipendenti – e
neppure l’ufficio del lavoro – prima del loro licenziamento (addirittura, i
lavoratori sarebbero venuti a conoscenza delle intenzioni della ditta tramite
la stampa). L’indennità massima di due mesi prevista dall’art. 336a cpv. 3 CO
sarebbe altresì giustificata dalla particolare natura punitiva e dissuasiva
della norma legale.
In
secondo luogo, l’appellante sostiene che l’importo da utilizzare quale base di
calcolo per l’indennità non sarebbe lo stipendio costante mensile per l’anno
2000 (fr. 3'000.--; doc. R), bensì fr. 3'722.40 che rappresenterebbe il salario
costante mensile lordo e corrisponderebbe a fr. 4'032.60 includendo la quota
parte di tredicesima.
Con
le osservazioni all’appello la convenuta postula la reiezione del gravame.
considerato in diritto:
- È pacifico che alla presente
fattispecie risultano applicabili le norme che regolano il licenziamento
collettivo (art. 335d-g CO). A giusta ragione, il primo giudice ha stabilito
che i licenziamenti operati dal datore di lavoro erano da considerarsi abusivi
in quanto l’impresa di construzioni non si era attenuta alle norme di legge che
fissano i passi da intraprendere in caso di licenziamento collettivo,
segnata-mente la consultazione dei lavoratori e la notifica del progetto di
licenziamento collettivo all’ufficio cantonale del lavoro (v. art. 335f e 335g
CO; DTF 123 III 182; Müller,
Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen, in ArbR 1995, pag. 130).
La
parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di lavoro deve all’altra
un’indennità il cui ammontare viene stabilito dal giudice, tenuto conto di
tutte le circostanze (art. 336a CO). L’art. 336a cpv. 3 CO precisa che nel caso
la disdetta abusiva sia stata notificata nel quadro di un licenziamento
collettivo, l’indennità non può superare l’equivalente di due mesi di salario
del lavoratore.
Si
tratta di un’indennità sui generis avente una duplice natura, punitiva e
riparatrice (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Rehbinder, Berner Kommentar, Berna
1992, n. 1 ad art. 336a CO; Staehelin,
Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna 1996, n. 1 ad art. 336a CO; Nordmann, Die missbräuchliche
Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, tesi Basilea 1998, pag. 201
ss.).
Il
giudice fissa tale indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di
tutte le circostanze concrete: egli gode quindi di un vasto margine di
apprezzamento in merito alla quantificazione della indennità e nel caso
specifico del licenziamento collettivo abusivo, come già esposto, l’unico
limite è rappresentato dall’importo equivalente a due mensilità di salario del
lavoratore (DTF 123 III 391, 119 II 157; SJ 1995, pag. 805; II
CCA 30 ottobre 1997 in re G.B./CSS; Brühwiler,
op. cit., n. 4 ad art. 336a CO; Egli,
Handkommentar OR, Zurigo 2002, n. 3 ad art. 336a CO).
In
altre parole, per i tribunali il salario del dipendente è vincolante unicamente
quale base di calcolo per il limite massimo dell’indennità (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art.
336a CO; Rehbinder, op.
cit., n. 4 ad art. 336a CO; Gauch/Aepli/
Casanova, OR BT Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo
1998, pag. 197 s.). Ne discende che il giudice, rimanendo nel limite stabilito
dalla legge (in casu: due mesi), può anche stabilire una cifra forfetaria.
Per
quantificare l’indennità da corrispondere al lavoratore, il
giudice
valuta tutte le circostanze del caso, segnatamente la gravità del pregiudizio
alla personalità del lavoratore, le conseguenze per il dipendente, l’intensità
e la durata delle relazioni contrattuali tra le parti, il modo in cui è
avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e la posizione
sociale del datore di lavoro e una eventuale concolpa della parte licenziata (Humbert, Die Aenderungskündigung im
Lichte der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: recht 2/1998, pag.
81; Brühwiler, op. cit.,
n. 2 ad art. 336a CO; Staehelin,
op. cit., n. 6 ad art. 336a CO; Egli,
op. cit., n. 3 s. ad art. 336a CO; DTF 123 III 391; II CCA 30
ottobre 1997 in re G.B./CSS; Nordmann,
op. cit., pag. 214 ss.; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).
L’autorità
di appello può riesaminare liberamente le valutazioni del primo giudice
effettuate in base al proprio libero apprezzamento; in tal caso però,
l’autorità di seconda istanza procede con estrema cautela, intervenendo
soltanto quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano
manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; II CCA
30 ottobre 1997 in re G.B./CSS).
- La base di calcolo dell’indennità
è lo stipendio lordo del dipendente, comprensivo di tutte le indennità e perciò
anche della quota parte di tredicesima e di rimborsi spese forfetari aventi
carattere di salario (Rehbinder,
op. cit., n. 3 ad art. 336a CO; Staehelin,
op. cit., n. 6 ad art. 336a CO; von
Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser
Entlassung, Berna 1996, pag. 87; Nordmann,
op. cit., pag. 201 ss.). Come già accennato, trattandosi di un’indennità sui
generis, per la sua quantificazione il giudice valuta libera-mente tutte le
circostanze, l’unico limite essendo rappre-sentato dall’ammontare massimo della
stessa, in casu l’equivalente di due mesi di salario (art. 336a cpv. 3 CO).
Dagli
atti emerge che __________ è stato assunto dalla __________ il 21 agosto 2000
(doc. U), ossia sette mesi prima della notifica della disdetta del contratto di
lavoro.
Come
giustamente ritenuto dal Pretore anche la durata del rapporto di lavoro deve
essere tenuta in cosiderazione (JAR 2000, pag. 400; DTF 123 III
391; Brühwiler, op. cit.,
n. 2 ad art. 336a CO; Nordmann,
op. cit., pag. 216 e note 965 s.). Nel caso in esame quindi, la permanenza in
ditta dell’appellante è stata di durata particolarmente limitata e quindi si
giustifica senz’altro una limitazione dell’indennità a metà mese.
Inoltre,
tra le parti non è sorto un rapporto particolarmente stretto e dagli atti di
causa non risulta che l’appellante abbia subito un particolare pregiudizio alla
propria personalità, anche se è vero che a seguito del comportamento ambiguo
della ditta i lavoratori sono rimasti nell’incertezza quo al loro futuro
lavorativo (DTF 123 III 393 con ulteriori riferimenti dottrinali sub
consid. 3cc; Egli, op.
cit., n. 4 ad art. 336a CO; Nordmann,
op. cit., pag. 223).
Alla
luce di quanto esposto, la valutazione delle circostanze da parte del Pretore è
senz’altro corretta e trova quindi conferma.
Non
emergono invece motivi tali da indurre l’autorità di appello ad intervenire per
modificare nel suo quantum la sentenza di primo grado, segnatamente per
correggere la base di calcolo dell’indennità utilizzata dal Pretore. Infatti,
non è possibile utilizzare lo stipendio orario del lavoratore per l’anno 2001
poiché non è dato di sapere le ore da questi effettivamente svolte. Si rileva a
tale proposito che l’appellante non ha mai allegato e provato in prima sede che
lo stipendio mensile si ottenesse moltiplicando il salario orario per il
coefficiente di trasformazione 176. Stante il divieto di addurre in appello
nuovi fatti ed eccezioni, egli è pertanto malvenuto ad avanzare questa
richiesta per la prima volta in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 20 ss. ad art. 321 CPC).
Inoltre,
il Pretore si è basato sulla documentazione versata agli atti dallo stesso
istante, il quale non ha però specificato alcunché riguardo alle cifre esposte.
In
ogni caso, il Pretore ha invece ritenuto che lo stipendio mensile costante per
l’anno 2000 (doc. P) rappresentasse una base equa per il calcolo delle
indennità; alla luce delle risultanze di causa, questa Camera non ritiene che
la valutazione del primo giudice sia ingiusta o iniqua e quindi non deve essere
modificata (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC; II CCA 30 ottobre
1997 in re G.B./CSS).
Infine
si segnala di transenna che, al contrario di quanto sostiene l’appellante,
sull’importo stabilito dal giudice a titolo di indennità ex art. 336a CO non
maturano gli interessi di mora dalla data del licenziamento, bensì dalla
sentenza giudiziale. Infatti, unicamente la decisione del giudice quo
all’ammontare dell’indennità risulta essere costitutiva del credito del
dipendente (Rep. 1994,
pag. 349; JAR 2001, pag. 293).
- L’appello deve quindi essere
respinto. Non si prelevano tasse e spese. Per quanto riguarda le ripetibili, la
parte appellata si è limitata a produrre, in luogo di osservazioni articolate,
uno scritto contenente una semplice richiesta di conferma della sentenza
pretorile – del resto identica in tutte le procedure giunte in seconda istanza
e relative al licenziamento collettivo della __________. Per questo motivo e
per la natura particolare della lite si impone quindi di soprassedere
all’assegnazione di ripetibili.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
21 gennaio 2003 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per la procedura di appello e non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Rivera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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