AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.221
Data decisione, Autorità:
30.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.221
Lugano
30 giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.10
(mercedi e salari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa
con istanza 6 febbraio 2003 da
APPO1
contro
APPE1 __________
rappr. dall’
RAPP1 __________
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna di APPE1 al pagamento di fr. 15'736.75,
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha
accolto con sentenza 16 dicembre 2003;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 24 dicembre 2003 chiede in
riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza, con protesta di
ripetibili;
mentre
l'istante non ha proposto osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. APPO1
è stato assunto dal 1° giugno 2002 alle dipendenze della APPE1 con uno
stipendio mensile per tredici mensilità di fr. 5'000.- lordi mensili e una Sonderzulage
di fr. 1'500.- mensili per dodici mensilità (doc. A). Il 3 settembre 2002
APPO1, dirigente responsabile del reparto corse, ha preso una mezza giornata di
libero, che aveva chiesto in precedenza al suo diretto superiore, impegnandosi
a preparare il carico di due camion per la preparazione di una trasferta
agonistica alla quale partecipava la scuderia. Egli è partito a tarda
mattinata, assicurando al responsabile __________che tutto era a posto, mentre
invece era stato caricato solo un camion. __________ ha comunicato
telefonicamente lo stesso giorno a APPO1 di non presentarsi al lavoro fino al
10 settembre 2002, data alla quale terminava la trasferta della scuderia
automobilistica e alla quale avrebbero discusso la situazione con __________,
titolare della scuderia. APPO1 non si è presentato il 10 settembre 2002 e in
data imprecisata, ma nel corso del mese di settembre egli si è recato dal
contabile della APPE1 per ritirare lo stipendio residuo e si è annunciato
all’Ufficio del lavoro di Basilea Campagna per avere prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il 24 ottobre 2002 APPO1 ha
scritto alla APPE1 per chiedere il versamento dello stipendio maturato fino al
31 ottobre 2002, data alla quale scadeva il termine di disdetta legale. APPE1
non ha risposto.
B. Con istanza
orale 6 febbraio 2003 APPO1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere la condanna di APPE1 al pagamento di fr. 15'736.75 per
le pretese salariali maturate fino al 31 ottobre 2002. All'udienza tenutasi il
medesimo giorno l’istante ha confermato le domande, alle quali si è opposta la
convenuta, adducendo che nulla era dovuto poiché il dipendente aveva lasciato
il lavoro di sua spontanea volontà, non essendosi presentato il 10 settembre
2002. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 14 maggio 2003 le
parti hanno confermato le proprie domande di giudizio.
C. Statuendo
il 16 dicembre 2003, il segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, ha accolto integralmente l'istanza e ha condannato la
convenuta a versare all'istante fr. 15'736.75 lordi, dedotti gli oneri sociali
di legge, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002 e un'indennità per
ripetibili di fr. 500.-.
D. APPE1
è insorta con un appello del 24 dicembre 2003 contro la sentenza del segretario
assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza.
APPO1non ha presentato osservazioni all’appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro non
aveva rescisso il contratto con effetto immediato il 3 settembre 2002 e che il
dipendente non aveva avuto l’intenzione di abbandonare il posto di lavoro non
presentandosi all'incontro previsto il 10 settembre 2002, poiché riteneva di
essere già stato licenziato. In tali circostanze, ha concluso il primo giudice,
la rescissione del contratto di lavoro prendeva effetto solo dal primo termine
legale di disdetta, ossia dal 31 ottobre 2002, e la convenuta doveva quindi
all’istante i salari e le partecipazioni lorde di settembre e ottobre 2002,
oltre alla partecipazione del mese di agosto. Da qui l'integrale accoglimento
dell'istanza.
-
La
convenuta sostiene di non aver licenziato l'istante il 3 settembre 2002, ma di
averlo esonerato dal lavoro in attesa di discutere in modo approfondito il
comportamento da lui tenuto. Era invece stato il dipendente, assente
ingiustificato all’incontro del 10 settembre 2002, ad abbandonare il lavoro in
modo definitivo, tanto che aveva presentato un conteggio finale delle pretese
salariali maturate fino al 3 settembre 2002. Non era quindi necessario, adduce
l’appellante, che essa lo licenziasse. Solo in seguito, su pressione
dell’Ufficio del lavoro, l’istante era ritornato sui suoi passi e aveva
presentato le pretese salariali di cui all’istanza 6 febbraio 2003, che doveva
pertanto essere respinta, il contratto essendo terminato il 10 settembre 2002.
-
Dall’istruttoria
è emerso che l’istante aveva chiesto a __________, responsabile dell’officina,
il pomeriggio libero il 3 settembre 2002, data alla quale la scuderia sarebbe partita
per una competizione. __________ aveva acconsentito a condizione che quel
giorno l’istante, responsabile del settore corse, avesse preparato il carico
degli automezzi su due camion in vista di una competizione che si svolgeva
all’estero nei giorni successivi (deposizione testimoniale del 7 aprile 2003,
pag. 2). L’istante era partito affermando di aver disposto il carico, ciò che
però non era avvenuto, costringendo così il responsabile dell’officina ad
assumere una persona per quell’incombenza. Il superiore si era messo in
contatto per telefono con l’istante e lo aveva dispensato dalla trasferta
prevista dal 4 al 9 settembre, alla quale avrebbe dovuto partecipare come responsabile
del settore corse, comunicandogli di presentarsi in officina il 10 settembre
2002 per “discutere la questione” (loc. cit.). L’istante non si era presentato
alla data stabilita dal responsabile dell'officina (loc. cit.) e nel corso del
mese di settembre si è rivolto al contabile della ditta per avere lo stipendio,
sostenendo di essere stato licenziato e producendo un conteggio per lo
stipendio di 1,5 giorni di settembre, le vacanze non usufruite e la quota parte
di tredicesima (deposizione testimoniale __________, 7 aprile 2003, pag. 4).
-
Non
risulta che l’istante abbia discusso con il responsabile dell'officina o con il
titolare dopo il 10 settembre 2002 o si sia presentato al lavoro (deposizioni
testimoniali __________, __________, __________). Si tratta di sapere se in
concreto tale suo comportamento configuri un abbandono del posto di lavoro ai
sensi dell’art. 337d CO. Come ha esposto con pertinenza il primo giudice,
l’abbandono ingiustificato dell’impiego presuppone un rifiuto costante,
intenzionale e definitivo del lavoratore di continuare l’esecuzione del lavoro
affidatogli (DTF 112 II 41 consid. 2 pag. 49; Rep. 1995 90). Ora, dal fascicolo processuale risulta che il dipendente riteneva di
essere stato licenziato con effetto immediato il 3 settembre 2002 (deposizione
__________, doc. B), tanto che non ha inizialmente rivendicato il salario
dovuto per il periodo legale di disdetta. Non si può quindi concludere dal suo
comportamento che egli abbia voluto coscientemente abbandonare il posto di
lavoro omettendo di presentarsi in officina il 10 settembre 2002. I
responsabili della ditta non hanno dal canto loro reagito alla mancata comparsa
dell'istante, pur ritenendo tale comportamento assai più grave dell'episodio
avvenuto il 3 settembre 2002 (deposizione __________), in particolare
trattandosi di un dirigente responsabile. In una lettera inviata il 13 novembre
2002 all'Ufficio del lavoro di Pratteln la convenuta ha invero addotto di aver
licenziato l'istante, senza tuttavia dare indicazioni precise sui tempi e le
modalità della rescissione (doc. C).
-
Nella
fattispecie non si è quindi verificato un licenziamento in tronco, negato dalla
convenuta, né un abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente. In
simili circostanze la rescissione del contratto di lavoro, ammessa da entrambe
le parti, poteva dunque avere effetto solo per il 31 ottobre 2002, alla
scadenza del termine legale di preavviso. L'appello, infondato, deve di
conseguenza essere respinto.
-
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per
mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). Non si attribuiscono ripetibili,
l’istante essendo rimasto silente sull’appello.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148
cpv. 1 CPC
pronuncia: 1. L’appello 24 dicembre 2003 di APPE1 è
respinto.
Non si prelevano tasse di giustizia né spese e
non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster