AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.218
Data decisione, Autorità:
23.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.218
Lugano
23 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.139
della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 27 agosto 2003
da
rappr. da
contro
rappr. da avv.
con la quale si chiede la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di
Fr. 50'000.- (compravendita, risarcimento danni).
Ed ora sul ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003
della __________ nei confronti del decreto 2 dicembre 2003 del Segretario
assessore della Pretura con il quale è fatto ordine all'attrice di prestare una
cauzione processuale per ripetibili, ex art. 153 CPC, di Fr. 6'000.-.
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.
Considerato
che il
primo giudice ha obbligato l'attrice, su esplicita richiesta della parte
convenuta, a prestare una cauzione processuale di Fr. 6'000.- poiché si trova
in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, inverando così la
condizione di cui all'art. 153 cpv. 1
litt. a)
CPC;
che lo
stato di insolvenza è stato accertato, risultando a carico dell'attrice sedici
attestati di carenza beni per oltre quarantamila franchi;
che, con
il ricorso in oggetto, l'appellante ritiene la domanda di prestazione di
cauzione ingiustificata poiché fatta valere approfittando della sua
"momentaneamente squilibrata" situazione finanziaria;
che scopo
della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il
pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la
difficoltà di ottenerne, nel caso di esito a lei positivo della causa, il
rimborso (Rep. 1978, 342);
che una
delle condizioni esatte dalla legge per comprovare tale prevedibile difficoltà
è l'insolvenza della parte attrice risultante da atti ufficiali, tra i quali
l'attestato carenza beni (Rep. 1979, 341);
che
l'attrice non contesta di essere gravata da attestati di carenza beni, anzi
conferma di attraversare una difficile situazione finanziaria;
che la
cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non
permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi (Rep. 1990,
275), nemmeno potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte
convenuta a farne domanda giacché si tratta di un diritto che la legge le
offre;
che
l'appellante non contesta l'ammontare della cauzione;
che
l'appello di __________ si rivela così infondato e, come tale, può essere
sancito già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di
intimarlo, per le osservazioni, alla controparte;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 di __________ è
respinto.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a
carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster