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Numero d'incarto:
12.2003.194
Data decisione, Autorità:
11.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.194
Lugano
11 novembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
Segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause -inc. n. LA.2003.20 e
21 della Pretura del distretto di __________ - promosse con istanze di sfratto
28 febbraio 2002 (recte 2003) da
contro
rappr. da
chiedenti
l'immediata messa a disposizione, previo il relativo sgombero immediato, delle
tubazioni libere di cui al tracciato planimetrico allegato all'istanza o di
qualsivoglia altro tracciato di proprietà dell'istante dove erano ancora
posizionate reti di fibre ottiche o altri oggetti e proprietà acquistate da
__________ nella procedura concordataria di __________ in liquidazione, nonché
l'immediata espulsione delle convenute dalle infrastrutture (tubazioni,
cunicoli, tracciati e quant'altro) di proprietà dell'istante;
Ed ora
sugli appelli 6 novembre 2003 della convenuta __________ e 7 novembre 2003
della convenuta __________ nei confronti del decreto 3 novembre 2003 con cui il
Pretore ha accolto le istanze di sfratto;
richiamato
il decreto 7 novembre 2003 con cui la giudice delegata di questa Camera ha
concesso al gravame della convenuta __________ l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che con l'istanza in rassegna la società istante ha chiesto che alle
convenute fosse fatto ordine di mettere immediatamente a libera disposizione,
procedendo al relativo sgombero immediato, le tubazioni libere di cui al
tracciato planimetrico allegato o qualsivoglia altro tracciato di sua proprietà
dove erano ancora posizionate reti di fibre ottiche o altri oggetti e proprietà
acquistate da __________ nella procedura concordataria di __________ in
liquidazione, come pure che fosse ordinata l'espulsione immediata delle
convenute dalle infrastrutture (tubazioni, cunicoli, tracciati e quant'altro)
di sua proprietà;
che all'udienza di
discussione del 2 giugno 2003 l'istante era rappresentata unicamente dalla sua
dipendente avv. __________, al beneficio di una procura ad hoc (doc. _);
che a prescindere
dai casi particolari previsti dall'art. 64a CPC che pacificamente non attengono
alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64
CPC, disposizione che stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali
patrocinatori (cpv. 1, prima frase), ammissione al libero esercizio che
formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati, di cui una
delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente oppure come
collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3
LAvv);
che nel caso di specie è pacifico che l'avv. __________, in quanto
dipendente della società istante, non è iscritta all'Albo degli avvocati del
Canton Ticino -né lo pretende- e quindi non può assumere mandati di patrocinio
processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 64): da
nessuno, quindi né da terze persone, né dalla società presso la quale svolge
funzione di consulente;
che sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono
rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una
rappresentanza legale, così ad es. -come indica esplicitamente la norma- gli
organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC): è del
resto in tal modo che le persone giuridiche esplicano la loro capacità
processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri
(art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti
civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art.
38 cpv. 1 CPC), ritenuto che chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di
principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque
dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome
altrui (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p.
136).
che i membri del
consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della
persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro
che, senza una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla
formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie
(Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna
1996, p 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi).
che per quanto riguarda gli organi formali, può essere
precisato che -nei confronti dei terzi- la società è rappresentata dal
consiglio d'amministrazione, con possibilità di delega a uno o più
amministratori delegati o a direttori (art. 718 CO); il modo nel quale una
società anonima si fa rappresentare, rispettivamente i nomi degli
amministratori e delle persone autorizzate alla rappresentanza devono essere
iscritti a Registro di commercio (art. 641 n. 8 e 9 CO).
che nel caso
concreto, è del tutto pacifico che l'avv. __________ non è un amministratore
della società istante né dispone di un potere di rappresentanza iscritto a
Registro di commercio, per cui non è un organo formale di quella società;
che essa, come già recentemente statuito dalla scrivente Camera in
un'altra vertenza (IICCA 13 agosto 2003 inc. n. 12.2003.121), non può
nemmeno essere considerata un organo di fatto poiché è evidente che non
partecipa in maniera determinante alla formazione della volontà sociale,
rispettivamente non risulta che sia chiamata a prendere decisioni di portata
fondamentale per la gestione della società (Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel,
op. cit., p. 176; DTF 107 II 353-354 e dottrina cit.);
che è così accertata la carenza -rilevabile d'ufficio- di un
presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei
suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), come questa Camera ha del resto già
avuto modo di giudicare a più riprese (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11
ad art. 64; Rep. 1999 n. 65; per tante IICCA 18 luglio 2002 inc.
n. 12.2001.186);
che ne discende,
per motivi di economia processuale, l'accoglimento degli appelli già
nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 313bis), con la declaratoria di nullità degli atti
processuali compiuti irritualmente dall'istante, ossia l'udienza di
discussione, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e di tutti quelli
successivi, ivi compresa l'emanazione del querelato giudizio;
che la tassa di
giustizia e le spese vanno a carico dell'istante che, agendo in materia di
rappresentanza contrariamente alle norme procedurali, ha provocato la nullità
della procedura dedotta in appello (IICCA 18 luglio 2002 inc. n.
12.2001.186), senza attribuzione di ripetibili alle appellanti, che nel loro
gravame non hanno sollevato la relativa censura, evidenziata d'ufficio;
Per i quali motivi
visti, per le spese l'art. 147 CPC e seg. e la vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
È accertata la nullità dell'udienza 2 giugno 2003 e di tutti i
successivi atti procedurali nelle cause LA.2003.20 e 21 della Pretura del
distretto di __________, tra __________ c. __________ e __________ ivi compreso
il decreto 3 novembre 2003.
-
La tassa di
giustizia e le spese della procedura d'appello, di complessivi fr. 200.--, sono
a carico dell'istante, qui appellata.
-
Intimazione a: - __________,
-
avv.
__________;
-
__________;
Comunicazione alla
Pretura del distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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