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Numero d'incarto:
12.2003.159
Data decisione, Autorità:
07.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.159
Lugano
7 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. LA.2003.00101 della Pretura del distretto di __________ - e più
precisamente sull'istanza di sfratto 19 agosto 2003 promossa da
rappr. da
contro
rappr. da
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta
introdotta l'11 luglio 2003 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 18 settembre 2003, con cui ha
respinto l'istanza di contestazione della disdetta e, in accoglimento
dell'istanza di sfratto, ha fatto ordine a __________ di mettere a libera
disposizione di __________ SA la PPP __________f.b. __________RFD di
__________, i posteggi contrassegnati con le lettere A,B,C,D e E, il
ripostiglio contrassegnato con la lettera "af", la terrazza contrassegnata
con la lettera "BC" assegnati alla suddetta PPP, nonché il posto auto
contrassegnato con la lettera I e il posto auto contrassegnato con la lettera
H, nello stabile denominato __________;
appellante
__________ con atto di appello 1° ottobre 2003, con cui chiede, previa
concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel
senso di ammettere l'istanza di contestazione della disdetta e di respingere
l'istanza di sfratto, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
__________ SA ha concesso in locazione a __________ tutta una serie di
superfici nello stabile denominato __________;
che in
data 11 giugno 2003 il rapporto di locazione è stato da lei disdetto con
effetto al 31 luglio 2003;
che il 19
agosto 2003 la locatrice, preso atto che l'ente locato non era stato
riconsegnato alla scadenza del termine di disdetta, ha inoltrato al Pretore
un'istanza di sfratto, mentre in precedenza, con istanza 11 luglio 2003, il
conduttore aveva contestato la disdetta innanzi all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________ adducendo che la stessa era stata data in
palese contrasto con la buona fede, era abusiva ai sensi degli art. 271 e 271a
cpv. 1 lett. a e b CO rispettivamente era stata significata senza un interesse
degno di protezione;
che il
Pretore, nel giudizio qui impugnato, dopo aver appurato che il conduttore era
in arretrato con il pagamento del canone di locazione per il mese di maggio
2003, che questi era stato regolarmente diffidato a pagare quanto dovuto entro
30 giorni con la comminatoria della disdetta di cui all'art. 257d CO, che nel
termine assegnato non era avvenuto nessun versamento, che il contratto era
stato disdetto su modulo ufficiale per il 31 luglio 2003, ha concluso per il
benfondato dell'istanza di sfratto, ritenuto che la domanda tendente ad
accertare la nullità della disdetta doveva essere respinta, al pari della
richiesta di protrazione, quest'ultima esclusa ex art. 272a lett. a CO;
che con
l'appello che qui ci occupa il conduttore ha postulato, previa concessione
dell'effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere l'istanza di contestazione della disdetta e di respingere l'istanza
di sfratto;
che, come
correttamente rilevato dall'appellante, il Pretore non si è assolutamente
pronunciato sulla questione, oggetto dell'istanza di contestazione della
disdetta, a sapere se quest'ultima fosse o meno abusiva siccome contraria alla
buona fede (art. 271 e 271a CO), ed invano si cercherebbero nella sentenza
impugnata elementi che permettano di far ritenere che il giudice abbia valutato
questa situazione giuridica;
che ne
discende che la sentenza è priva di motivazione e dev’essere, d'ufficio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 285), dichiarata nulla ai sensi dell’art. 285
cpv. 2 lett. e CPC già nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art.
313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 313bis), poiché
l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un
elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di
verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973, 89 e
1981, 85; cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 7 ad art. 285; DTF
121 III 331);
che data
la particolarità della fattispecie, non si prelevano né tasse né spese per il
presente giudizio, mentre le ripetibili sono a carico dello Stato, in quanto il
gravame è accolto a dipendenza di un'iniziativa processualmente scorretta del
giudice di prime cure (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148);
Per i quali motivi
visti gli art. 285 e 313bis CPC
dichiara e pronuncia
- La sentenza 18 settembre 2003 del Pretore di __________, nella causa
inc. n. LA.2003.00101 __________ SA / __________ é dichiarata nulla.
§
L’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
-
Non si prelevano tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'appellante fr. 150.- per ripetibili.
-
Intimazione a: - avv. __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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