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Numero d'incarto:
12.2003.121
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.121
Lugano
13 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella causa –inc. n. LA.2002.00124
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4– e più precisamente
sull'istanza di sfratto 9 settembre 2002 promossa da
contro
(rappr. dall'avv. __________)
(rappr. dall'avv. __________)
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 6
agosto 2002 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Breganzona da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
Ed ora sull'eccezione di carenza di legittimazione del
rappresentante sollevata il 30 ottobre 2002 da __________, che il Segretario
assessore, con decreto 30 luglio 2003, ha accolto, dichiarando di conseguenza
nulle l'udienza di discussione 30 ottobre 2002 e l'ordinanza sulle prove 9
dicembre 2002;
appellante la società __________, con atto di appello 6 agosto 2003,
con cui chiede di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione del
rappresentante o in subordine di rinviare gli atti al primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto: che nel
corso dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2002, __________ ha tra
l'altro sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione dell'avv.
__________, intervenuta all'udienza in rappresentanza della società __________;
che
con il decreto qui impugnato il Segretario assessore ha accolto l'eccezione, dichiarando
di conseguenza nulle l'udienza di discussione e la successiva ordinanza sulle
prove 9 dicembre 2002;
che,
con l'appello che qui ci occupa, la società __________ chiede di riformare il
giudizio di prime cure nel senso di respingere l'eccezione di carenza di
legittimazione del rappresentante e con ciò di confermare la validità
dell'udienza di discussione e dell'ordinanza sulle prove, ritenendo in sostanza
che l'avv. __________ fosse senz'altro legittimata a rappresentarla in quanto
avvocato e siccome organo di fatto della società; in subordine chiede di
rinviare l'incarto al Segretario assessore affinché assegni un congruo termine
per la completazione od il rilascio di una nuova procura più specifica
rispettivamente per effettuare i necessari accertamenti in merito alla sua
rappresentanza legale;
che,
stante l'infondatezza del gravame, le controparti, in applicazione dell'art.
313bis CPC, non sono state invitate a presentare le loro osservazioni;
che
a prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64a CPC, che
pacificamente non attengono alla presente vertenza, la rappresentanza
processuale è regolata dall'art. 64 CPC, disposizione che stabilisce anzitutto
che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone
possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase), ammissione al libero
esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati,
di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente,
oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art.
1 e 3 LAvv);
che nel caso di specie è pacifico che l'avv. __________, in quanto
dipendente della società __________, non è iscritta all'Albo degli avvocati del
Canton Ticino –né lo pretende– e quindi non può assumere mandati di patrocinio
processuale (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, Lugano 2000, ad art. 64 m. 10): da nessuno, quindi né da terze persone,
né dalla società presso la quale svolge funzione di consulente;
che sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono
rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una
rappresentanza legale, così ad es. –come indica esplicitamente la norma– gli
organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC): è del
resto in tal modo che le persone giuridiche esplicano la loro capacità
processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri
(art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti
civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art.
38 cpv. 1 CPC), ritenuto che chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di
principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque
dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome
altrui (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo 1979, p. 136);
che
i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi
(formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di
fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente
funzioni societarie (Forstmoser/Maier–Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e
cit. ivi);
che per quanto riguarda gli organi formali, può essere
precisato che –nei confronti dei terzi– la società è rappresentata dal consiglio
d'amministrazione, con possibilità di delega a uno o più amministratori delegati
o a direttori (art. 718 CO); il modo nel quale una società anonima si fa
rappresentare, rispettivamente i nomi degli amministratori e delle persone
autorizzate alla rappresentanza devono essere iscritti a Registro di commercio
(art. 641 n. 8 e 9 CO);
che
nel caso concreto, è del tutto pacifico che l'avv. __________ non è un amministratore
della società __________ né dispone di un potere di rappresentanza iscritto a
Registro di commercio (doc. T), per cui non è un organo formale di quella società;
che essa non può nemmeno essere considerata un organo di fatto
poiché è evidente che non partecipa in maniera determinante alla formazione
della volontà sociale, rispettivamente non risulta che sia chiamata a prendere
decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (Forstmoser/Maier–Hayoz/Nobel, op.
cit., p. 176; DTF 107 II 353–354 e dottrina cit.);
che
la circostanza che l'avv. __________ fosse un organo di fatto andava –come
detto– provata dalla parte, il semplice fatto che nella procura processuale
versata agli atti (doc. R) essa sia stata designata in tal modo non essendo
ovviamente sufficiente per ammettere tale qualifica, come del resto non lo è il
fatto –per altro ancora da dimostrare, ritenuto che quanto addotto dai firmatari
della procura nel corso dell'udienza del 29 aprile 2003 costituisce una
semplice allegazione di parte– che essa fosse a capo, quale unico avvocato o
giurista, del servizio giuridico della società, che fosse considerata alla
stregua di un direttore e fosse consulente di direzione;
che
tale prova non è stata però addotta, ritenuto che al contrario proprio il fatto
che la procura (doc. R) sia stata limitata al solo aspetto giuridico e più in
particolare alla sola procedura di sfratto oltretutto in una ben determinata e
specifica pratica ("in occasione della procedura giudiziaria di sfratto
promossa con istanza 9 settembre 2002 nei confronti di __________, __________ e
Sig. __________ ") permette senz'altro di concludere che essa, pur
svolgendo una funzione di indubitabile responsabilità nel settore specifico,
non potesse partecipare in modo determinante alla formazione della volontà
sociale, nel cui scopo non figurava per altro la consulenza o la protezione
giuridica, rispettivamente prender parte alle decisioni strategiche della
società (Rep. 1999 n. 65):
emblematico, in tal senso, che la sua qualifica di organo di fatto sia stata a
suo tempo limitata "con particolare riferimento al caso specifico della
procedura di sfratto promossa nei confronti di __________, __________ e Sig.
__________ " (cfr. doc. R);
che va pertanto confermata –come giustamente rilevato dal Segretario
assessore– la carenza di legittimazione del rappresentante, come questa Camera
ha del resto già avuto modo di giudicare a più riprese con riferimento ai
responsabili o consulenti del servizio giuridico di banche, di sindacati e di
altre società commerciali (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 64 m. 11; Rep.
1999 n. 65; II CCA 7 gennaio 2000 in re B./M., 1° dicembre 2000 in
re S./G. SA, 1° marzo 2002 in re C. AG/S. SA, 18 luglio 2002 in re F./C.);
che
in tali circostanze nemmeno torna conto, come invece preteso dall'istante in
via subordinata, ritornare gli atti al primo giudice affinché assegni un
congruo termine per la completazione o il rilascio di una nuova procura
rispettivamente per effettuare i necessari accertamenti –che la parte, a
conoscenza dell'eccezione, ha invero già avuto tutto il tempo per porre in atto
nel corso della procedura– in merito alla sua rappresentanza legale;
che
ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, con accollo all'appellante
della tassa di giustizia e delle spese, mentre non si assegnano ripetibili alle
controparti che sono state esentate dal presentare le loro eventuali
osservazioni;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 agosto 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 130.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 150.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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