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Numero d'incarto:
12.2003.11
Data decisione, Autorità:
03.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.11
Lugano
3 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00761
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 18
dicembre 2000 da
rappr. da
rappr. da
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di DM 70'000.- oltre
interessi, domanda avversata dalla controparte, con risposta 15 febbraio 2001,
dichiarata irrita siccome inviata unicamente per fax;
ed ora
sulla domanda processuale presentata il 9 dicembre 2002 dal convenuto, volta ad
ottenere l'assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare un nuovo
allegato responsivo, e che il Segretario assessore, con decreto 30 dicembre
2002, ha respinto;
appellante
il convenuto con atto di appello 13 gennaio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore, con osservazioni 9 aprile 2003, postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 14 gennaio 2003 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto
sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
decisione 26 febbraio 2002, confermata da questa Camera il 2 dicembre 2002, il
Segretario assessore ha decretato l'irricevibilità della risposta 15 febbraio
2001 del convenuto, rilevando come la stessa fosse stata inoltrata solo per fax.
-
Con
la domanda processuale in rassegna, il convenuto ha chiesto l'assegnazione di
un termine di 30 giorni per presentare un memoriale responsivo formalmente
corretto e il conseguente annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti
a far tempo dalla risposta, sostenendo che nel caso di specie il giudice di
prime cure, confrontato con un allegato responsivo redatto da una parte
(straniera e non giurista) senza l'ausilio di un legale e che non soddisfaceva
i requisiti formali dell'art. 170 CPC, in particolare quello della firma
autografa (lett. l), avrebbe dovuto procedere secondo quanto stabilito
dall'art. 39 cpv. 2 CPC, pena la declaratoria di nullità della sentenza e di
tutti gli atti procedurali successivi all'atto viziato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 39).
-
Il
Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha respinto la domanda
processuale, evidenziando innanzitutto che il convenuto, almeno fino
all'intimazione del termine di grazia per la risposta, era patrocinato da un
legale e pertanto in base alla giurisprudenza non era da ritenersi privo di
assistenza giuridica; inoltre l'indirizzo apposto sul fax 15 febbraio 2001
lasciava chiaramente intendere che il medesimo scritto sarebbe stato spedito
pure per raccomandata, sicché nulla lasciava presagire che il convenuto avrebbe
poi omesso di inviare la risposta con la firma in originale: dovendosi pertanto
ritenere che la parte convenuta aveva le cognizioni per agire correttamente, ma
che in seguito, volontariamente, non vi si era attenuta, era a suo giudizio
escluso che essa potesse in un secondo tempo avvalersi dell'art. 39 cpv. 2 CPC
per rimediare al proprio errore.
-
Delle
argomentazioni dell'appello, con cui il convenuto chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, e delle osservazioni
dell'attore, con cui si postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Ogni
persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome
collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a
farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in
Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (IICCTF 23 novembre
1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una
persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 39
cpv. 2 CPC). La designazione di un patrocinatore d’ufficio (e la diffida che
precede tale designazione) configura una restrizione della capacità processuale.
Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di
particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo
capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 p. 168 in alto,
1988 p. 375 consid. a). Il solo fatto che una parte sia sprovvista di
patrocinatore ancora non significa, quindi, che essa vada diffidata a munirsi
di un legale o che il giudice le debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così
fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe
svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali
della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta,
considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (cfr. la casistica in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 8 e segg. ad art. 39). Una parte può apparire incapace di
difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per
malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno
sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art.
29). La situazione va apprezzata di caso in caso (IICCA 13 luglio 2000
inc. n. 12.2000.58 e 70, 13 ottobre 2003 inc. n. 12.2003.63).
-
Nella
fattispecie, si tratta di esaminare se, in data 15 febbraio 2001, il primo giudice
poteva ragionevolmente ritenere che il convenuto non fosse in grado di
discutere con la necessaria chiarezza la sua causa. Il quesito dev'essere
risolto per la negativa. La risposta di causa allestita personalmente dal
convenuto e da lui trasmessa per fax, ancorché succinta, era in effetti
ossequiosa dei requisiti formali dell'art. 170 CPC, tranne per quanto
riguardava la necessità della firma autografa del suo estensore: considerato
però che in quello scritto, e meglio sopra l'indirizzo della pretura, era stato
riportato il termine "raccomandata", il Segretario assessore poteva
senz'altro ritenere che il convenuto era consapevole della necessità di
confermare con un invio postale raccomandato il tenore della comunicazione già
trasmessa via fax e che anzi questi avrebbe certamente provveduto ad agire in
tal senso, così che in definitiva nessuna circostanza oggettiva giustificava a
quel momento di procedere nei suoi confronti secondo l'art. 39 cpv. 2 CPC. Il
fatto che in seguito il convenuto abbia omesso di effettuare l'invio postale in
questione non modifica questa situazione: ciò non prova (ancora) che egli in
realtà ignorasse tale esigenza -che, come detto, dal tenore dello scritto 15
febbraio 2001 sembrava al contrario essergli perfettamente nota- ma semmai che
egli nell'occasione si era comportato in modo negligente, il che però non
costituisce un requisito per poter far capo a quella norma.
-
Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 gennaio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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