AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.103
Data decisione, Autorità:
20.08.2004, IICCA
Incarto n.:
12.2003.103
Lugano
20 agosto
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.168
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 14
marzo 2000 da
AADE1
AADE2
rappr. da RAPP1
contro
APPE1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
9'500.- oltre interessi in seguito allo scioglimento del contratto di
compravendita di un veicolo e fr. 1'592.40 per il risarcimento del danno,
subordinatamente al pagamento di una somma da quantificare a titolo di minor
valore, oltre al risarcimento del danno in fr. 1'592.40;
domande
alle quali la convenuta, preclusa in causa, si è opposta con le conclusioni e
che il Pretore ha accolto con sentenza 13 maggio 2003 limitamente all'importo di
fr. 9'500.- per la restituzione del prezzo di vendita e di fr. 645.40 per il
risarcimento del danno;
appellante
la convenuta, che con atto di appello del 4 giugno 2003 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre gli
attori con osservazioni e appello adesivo del 30 giugno 2003 postulano la
reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, con il quale
chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente
la petizione;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Il
2 dicembre 1999 AADE1 ed AADE2 hanno acquistato da APPE1, ditta specializzata
in compravendita di autoveicoli, un veicolo Chrysler Voyager 3.0 matricola
__________con 166'500 km e collaudata il 3 dicembre 1999 al prezzo di fr.
9'500.- (doc. C). L'11 gennaio 2000 il tubo della marmitta della Chrysler
Voyager si è staccato a Bari e i proprietari, dopo aver fatto riparare il
guasto dall'officina __________., hanno ritirato il veicolo con la pompa della
benzina bruciata (doc. B). Il 21 gennaio 2000 il veicolo ha nuovamente
richiesto l'intervento di un'officina, per problemi non precisati (doc. E).
AADE1 ed AADE2 hanno invitato il 28 gennaio 2000 APPE1 a riparare gratuitamente
"ogni e qualsiasi difetto" dei veicolo entro il 10 febbraio 2000
(doc. F), lamentando problemi di spegnimento del motore durante la marcia, il
mancato funzionamento del contachilometri, il funzionamento a sprazzi del
riscaldamento, difetti ai semiassi e alla marmitta e il fatto che la pompa
della benzina era bruciata. Essi hanno annunciato l'invio di una perizia
eseguita dal TCS, riservandosi il diritto di chiedere la risoluzione del
contratto qualora i costi di riparazione fossero esorbitanti. APPE1 ha risposto
il 10 febbraio 2000, rifiutando di pagare riparazioni eseguite da terzi, avendo
offerto ai clienti la riparazione a un prezzo di favore del danno verificatosi
a Bari, consistente nella rottura della pompa dell'acqua (doc. I).
B. AADE1
ed AADE2 hanno convenuto APPE1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, con una petizione del 14 marzo 2000, nella quale chiedono la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'500.- oltre interessi in
restituzione del prezzo d'acquisto e di fr. 1'562.40 in risarcimento del danno,
subordinatamente la riduzione del prezzo in misura da determinare e il
versamento di fr. 1'562.40 a titolo di rifusione del danno. APPE1 non si è
costituita in giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al
dibattimento finale del 1° ottobre 2002, gli attori confermando le richieste di
giudizio sulla scorta del memoriale conclusivo del 18 settembre 2002.
C. Statuendo
il 13 maggio 2003, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.
9'500.- per la restituzione del prezzo d'acquisto e a fr. 645.40 per il
risarcimento del danno. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese sono
state poste a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere agli attori
fr. 2'000.- per ripetibili.
D. Contro
la sentenza pretorile citata APPE1 ha interposto appello il 4 giugno 2003,
postulando la reiezione dell'azione. Nel proprio appello adesivo del 30 giugno
2003 AADE1 ed AADE2, propongono di respingere l'appello della convenuta e di
riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la
petizione.
Considerato
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore, dopo aver rilevato che la notifica dei
difetti avvenuta il 28 gennaio 2000 era tardiva, ha ritenuto che gli acquirenti
potevano in ogni modo far valere il diritto di risoluzione del contratto per il
dolo della venditrice, i difetti del veicolo riscontrati ed elencati dal perito
giudiziario essendo tanti e tali da non poter sfuggire a un professionista del
ramo dei veicoli d'occasione come è la convenuta, anche senza tenere conto
della manipolazione del contachilometri accertata in istruttoria. Il primo
giudice è pertanto giunto alla conclusione che la venditrice non poteva
prevalersi della tardiva notifica dei difetti, avendo omesso di informare gli
acquirenti del reale stato della vettura oggetto del contratto, come avrebbe
dovuto fare nel rispetto del principio della buona fede. Ha di conseguenza
ammesso la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 205 CO
e ha condannato la venditrice a restituire agli attori il prezzo d'acquisto del
veicolo e a risarcire loro i danni nella misura di fr. 645.40 (riparazione fr.
205.40, costo del parcheggio del veicolo inutilizzabile fr. 440.-), mentre ha
respinto la pretesa di fr. 947.- per spese legali preprocessuali, da lui
ritenute coperte con l'assegnazione dell'indennità per ripetibili.
- L'appellante
non contesta nel proprio gravame i fatti così come accertati dal Pretore, ma
rimprovera a quest'ultimo di aver erroneamente applicato il diritto, per avere
ritenuto tempestivo l'annuncio dei difetti, avvenuto oltre un mese dopo la
consegna dell'auto collaudata e l'uso del veicolo per lunghi viaggi con
manipolazioni alle parti meccaniche non eseguite a regola d'arte. La convenuta
si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha ammesso il dolo della
venditrice, non provato dall'istruttoria, e ritiene di poter invocare la
limitazione dell'obbligo di garanzia, gli acquirenti avendo notificato
tardivamente i difetti del veicolo.
Si deve
dapprima rilevare che le allegazioni dell'appellante sulle riparazioni da essa
eseguite prima della vendita non possono essere considerate ai fini del
giudizio, per il chiaro divieto contenuto nell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che
impone anche lo stralcio dal fascicolo processuale di tutti i documenti
prodotti dalla convenuta in questa sede. In concreto, la convenuta non si era
costituita in giudizio, avendo omesso di presentare la risposta di causa nei
termini stabiliti dal pretore, e non può pertanto più contestare i fatti
addotti dalla parte attrice con la petizione (Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, m. 5 ad art.
169). Essa può appellare per dimostrare che la sentenza del primo giudice non
adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo
il diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 169), senza poter
contestare i fatti di petizione, nella misura in cui essi sono stati accertati
dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla parte attrice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 169), né addurre fatti di risposta e sollevare eccezioni
(Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura
civile ticinese, Zurigo, 1981, pag. 129). L'appello può dunque essere esaminato
solo in tale limitata misura.
- A norma dell'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore
tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o
giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine
all'uso cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv.
2). Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato
reale della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe
dovuto essergli consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa
nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco
e per converso può essere esente da difetto nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO
anche se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della
cosa consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti (Venturi,
in: Commentaire Romand, CO I, n. 2 ad art. 197 CO). Il venditore risponde in
primo luogo per le qualità promesse, ossia per le affermazioni che ha potuto
dare all'acquirente circa le qualità della cosa. Ogni divergenza tra lo stato
della cosa consegnata e le affermazioni del venditore è un difetto (Venturi,
op. cit., n. 11 ad art. 197 CO). Le qualità promesse s'interpretano secondo il
principio dell'affidamento (Venturi, op. cit., n. 12 ad art. 197 CO). Il
loro senso è quello che può attribuire un acquirente di buona fede al momento
della conclusione del contratto (DTF 116 II 535 consid. 3b; 109 II 24
consid. 4b).
In
caso di compravendita di veicoli d'occasione l'esistenza di un difetto può
essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del
veicolo (JdT 1968 I 401; cfr. pure Giger, Berner Kommentar, n. 81
ad art. 197 CO). Qualora i contraenti non si siano limitati ad accordarsi per
la vendita di una semplice automobile d'occasione, ma abbiano anche specificato
che si tratta di una vettura collaudata, si ritiene che il venditore abbia dato
una garanzia implicita sulla funzionalità e l'idoneità all'uso del veicolo (Maissen,
Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1999, pag.
65, in particolare le note 208 e ss.).
-
Il
compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e
se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito
notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2
CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario il compratore
deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Il
venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con
astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità (Tercier, Les contrats
spéciaux, 3a ed., n. 689 e 690) non può invocare la limitazione dell'obbligo
della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto tardivo l'avviso dei difetti avvenuto il 28
gennaio 2000 e la censura dell'appellante al riguardo cade pertanto nel vuoto.
Il primo giudice, nondimeno, ha ritenuto che la venditrice non poteva
prevalersi dell'avviso tardivo dei difetti avendo venduto un veicolo che
presentava numerosi difetti riscontrabili da una persona del ramo senza averne
informato gli acquirenti (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). L'appellante sostiene
che il suo dolo non è provato e adduce di aver eseguito e pagato riparazioni
del veicolo prima di rivenderlo. Se non che, queste affermazioni sullo stato
del veicolo al momento della vendita sono nuove e pertanto improponibili in
questa sede (consid. 2).
L'istruttoria
ha permesso di appurare lo stato catastrofico in cui si trovava il veicolo,
indipendentemente dal viaggio affrontato nel gennaio 2000 e dall'intervento
meccanico eseguito a Bari. Il perito giudiziario __________ a, perito ASEAI che
ha esaminato il veicolo il 25 settembre 2000, ha accertato, infatti, che il
veicolo compravenduto era di sesta mano e in uno stato "assolutamente
precario", con tanti e tali difetti (al motore, all'impianto di alimentazione,
a quello di scarico, a quello di trasmissione) che i costi per la loro
eliminazione superano il valore di un veicolo analogo in buono stato, che il
contachilometri era stato modificato sicuramente almeno una volta prima del
collaudo presso l'UCC e che vi era da ritenere un inganno degli acquirenti, i
quali avevano pagato il veicolo al triplo del suo valore reale (perizia
giudiziaria 27 settembre 2001, act. VII, pag. 6, 8, 9 e 10). Il perito ha
affermato che il veicolo non avrebbe potuto superare il collaudo e che le
verifiche eseguite da garage autorizzati non davano le stesse garanzie di un
collaudo ufficiale (perizia, pag. 5). L'esperto ha rilevato inoltre che dopo la
compravendita non risultavano eseguite modifiche, se non le saldature
dell'impianto di scarico eseguite a Bari, senza incidenza visto che questo era
in ogni modo da sostituire (referto, pag. 9). Il Pretore ha condiviso tali
accertamenti, traendone la conclusione che la convenuta, specialista in veicoli
usati, non poteva ignorare le condizioni in cui si trovava il veicolo e avrebbe
dovuto informarne gli acquirenti, nel rispetto del principio della buona fede.
Il
risultato al quale è giunto il primo giudice regge alla critica. Nel caso
concreto la venditrice è una professionista attiva nel settore specifico del
commercio di veicoli usati e non poteva quindi essere all'oscuro dello stato
precario del veicolo, che essa ha venduto agli attori come
"collaudato" e quindi atto all'uso (cfr. consid. 3) al triplo del
valore effettivo del mezzo. La venditrice ha promesso agli acquirenti un
veicolo collaudato e ha fornito un mezzo in stato precario, con il
contachilometri manipolato. In tal modo essa ha commesso un dolo eventuale,
sufficiente per ammettere l'esistenza di un dolo ai sensi dell'art. 203 CO (Schwenzer,
Basler Kommentar, 3a ed., OR I, n. 11 ad art. 28) da parte di un venditore
professionista (Pedrazzini, La dissimulation des défauts, Fribourg,
1992, n. 567 pag. 110). Ne discende che l'appellante non può prevalersi della tardività
della notifica dei difetti (Pedrazzini, op. cit., n. 942 pag. 192).
In
sintesi, dunque, l'istruttoria ha dimostrato sia l'esistenza dei difetti
ammessi dal Pretore, sia il sussistere del diritto alla garanzia. L'appello
deve di conseguenza essere respinto.
-
Nel
loro appello adesivo gli attori rimproverano al Pretore di non aver ammesso tra
le poste del danno da risarcire l'importo di fr. 947.- a titolo di spese legali
preprocessuali (doc. O) e affermano che esso copre le prestazioni antecedenti
l'introduzione della petizione, come tali non risarcite dall'indennità per
ripetibili. Per costante giurisprudenza le spese legali di assistenza prima
dell'apertura di una causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura
civile, costituiscono una posta del danno nella misura in cui un'assistenza
legale appaia giustificata e necessaria (DTF 117 II 101 consid. 6b pag.
107; Rep. 1989 492). Nel fascicolo processuale figura solo la lettera 13
marzo 2000 del patrocinatore degli attori, che indica il proprio onorario,
senza alcuna specificazione degli atti compiuti (doc. O). Si ignora quindi
quali prestazioni abbia in concreto fornito il legale degli attori oltre alle
due lettere del 28 gennaio 2000 (doc. F) e dell'11 febbraio 2000 (doc. G), con
le quali egli notificava alla venditrice i difetti del veicolo. È quindi
impossibile, sulla base dell'istruttoria, accertare quali prestazioni abbia
effettivamente compiuto il patrocinatore degli attori, ciò che impedisce di
verificare se esse fossero giustificate e necessarie. In simili circostanze si
deve concludere che gli attori non hanno provato il danno di fr. 947.- per le
spese legali preprocessuali. Il loro appello adesivo, infondato, deve di
conseguenza essere respinto.
-
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza
delle parti (art. 148 CPC) in entrambi gli appelli. L'appellante rifonderà agli
attori un'equa indennità per ripetibili di appello, mentre questi ultimi nulla
devono alla convenuta a questo titolo per il loro appello adesivo, al quale non
sono state presentate osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l'art.
148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'appello 4 giugno 2003 di APPE1 è
respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
500.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
AADE1 ed AADE2 fr. 700.- complessivi per ripetibili di appello.
-
L'appello
adesivo 30 giugno 2003 di AADE2 è respinto.
-
Gli
oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
100.-
già
anticipati dagli appellanti adesivi, restano a loro carico in solido. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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