AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.85
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.85
Lugano
24 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.00626
(già 171/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 22 agosto 1997 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'443.05
oltre interessi ed accessori nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 9'000.- oltre interessi;
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 8 aprile 2002, con
cui ha accolto la petizione limitatamente a fr. 37.- e respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante
l'attrice con atto di appello 24 aprile 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 5'127.60 più
interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente la convenuta con osservazioni ed appello adesivo 6 giugno 2002,
con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del
proprio nel senso di respingere la petizione e di ammettere integralmente la
domanda riconvenzionale o in subordine di accoglierla per fr. 2'800.- più
interessi, il tutto con protesta di spese e ripetibili delle due sedi;
mentre
l'attrice, con osservazioni 19 agosto 2002, postula la reiezione dell'appello
adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna la __________ ha chiesto la condanna della __________,
società per la quale si era occupata della tenuta della contabilità e della
consulenza fiscale dal 1991 all'ottobre 1996, al pagamento di fr. 15'443.05 più
interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Lugano. Essa ha in sostanza preteso il saldo delle
fatture relative alle prestazioni svolte nel 1995 e nel 1996, pari a fr.
10'185.80 rispettivamente a fr. 5'090.60, il pagamento di un'ulteriore nota
d'onorario di fr. 141.65, emessa nell'agosto 1996, e fr. 25.- per spese di
sollecito; oltre a ciò sono stati pure chiesti, a titolo di accessori, la
rifusione di fr. 41.80, corrispondenti agli interessi di mora dal 3 giugno
all'11 luglio 1996 su un acconto di fr. 10'037.95 versato tardivamente, e il
rimborso delle spese esecutive di fr. 177.20.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l'attrice era già stata
adeguatamente retribuita mediante gli acconti, tanto più che le prestazioni da
lei svolte nel 1996 si erano rivelate del tutto inutilizzabili, ciò che tra
l'altro aveva comportato la necessità di rivedere tutti i conti e di
rielaborare la contabilità. Di qui la sua richiesta, in via riconvenzionale, di
farsi retrocedere l'acconto di fr. 9'000.- versato per le prestazioni di
quell'anno, a suo dire del tutto prive di valore, richiesta che è stata
formulata anche a titolo di risarcimento danni.
-
Il
Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la
petizione per fr. 37.- e respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di
prime cure, richiamate correttamente le norme relative al mandato, ha
innanzitutto escluso che l'attrice potesse ancora vantare un credito per
l'attività da lei svolta nel 1995, dato che il perito giudiziario aveva
confermato che gli acconti percepiti per quell'anno superavano ampiamente le
sue pretese; stante il ritardo della convenuta nel pagamento dell'acconto di
fr. 10'037.95, avvenuto solo il 10 luglio 1996 a fronte di una messa in mora
già il precedente 13 giugno, egli ha tuttavia riconosciuto all'attrice fr. 37.-
a titolo d'interessi moratori al 5%. Quanto alle pretese relative al 1996, ivi
compresa la fattura di fr. 141.65, il Segretario assessore, pur avendo
accertato che per quell'anno le parti si erano accordate per un onorario
forfetario di fr. 18'000.-, ha però dovuto prendere atto che l'attrice non
aveva addotto né dimostrato che le prestazioni svolte nei primi 9 mesi
avrebbero giustificato la corresponsione dei 9/12 dell'onorario pattuito, per
cui ha concluso per la reiezione della sua richiesta. La pretesa fatta valere
in via riconvenzionale è stata a sua volta respinta. La convenuta, da una
parte, non aveva in effetti provato in quale misura le prestazioni svolte
dall'attrice nel 1996, risultate parzialmente utilizzabili, potessero
giustificare una riduzione dell'onorario e con ciò la restituzione degli
acconti; e dall'altra non aveva dimostrato l'ammontare del danno da lei subito
a seguito delle inadempienze contrattuali della controparte.
-
Entrambe
le parti si sono aggravate contro il primo giudizio.
L'attrice,
con l'appello principale, ribadisce il buon fondamento della pretesa di fr.
5'090.60, relativa al saldo per le prestazioni svolte nel 1996, rilevando come
a suo tempo le parti si fossero accordate per un onorario forfetario di fr.
1'500.- mensili ed essa avesse effettuato tutte le mansioni previste nel
contratto.
La
convenuta, con l'appello adesivo, contesta in primo luogo la pretesa di fr.
37.- che il primo giudice aveva riconosciuto alla controparte nonostante fosse
provato che gli acconti versati per il 1995 superassero ampiamente le sue
pretese. A suo giudizio, inoltre, già il solo fatto che il Segretario assessore
avesse respinto la pretesa creditoria formulata dall'attrice per l'anno 1996,
implicava che quest'ultima dovesse restituirle gli acconti di fr. 9'000.- a suo
tempo percepiti, tanto più che le prestazioni da lei svolte erano risultate del
tutto inutilizzabili; in ogni caso il teste __________ aveva comprovato che il
danno subito dalla convenuta a seguito delle carenze nella contabilità
allestita dall'attrice ammontava a fr. 2'800.-, somma di cui è chiesta la
rifusione in via subordinata.
-
Delle
osservazioni con cui entrambe le parti postulano la reiezione del gravame di
parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
La
censura, oggetto dell'appello principale, con cui l'attrice chiede il
riconoscimento di ulteriori fr. 5'090.60 a saldo delle prestazioni svolte nel
1996 (la posizione è formata da fr. 13'500.- di onorari e da fr. 590.60 a
titolo di spese, dedotti gli acconti percepiti di fr. 9'000.-), è del tutto
infondata.
L'attrice
non ha innanzitutto provato l'ammontare delle spese da lei esposte, così che la
pretesa di fr. 590.60 dev'essere respinta.
Ma anche
la pretesa residua di fr. 4'500.- è a sua volta priva di fondamento.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, non è in effetti vero che le
parti si fossero a suo tempo accordate per un onorario forfetario di fr.
1'500.- mensili, l'accordo da esse concluso prevedendo al contrario un onorario
di fr. 18'000.- annui, da corrispondere con acconti mensili di fr. 1'500.-
(doc. I, L, N; cfr. pure petizione p. 4 e replica p. 8). L'onorario non
maturava dunque ogni mese, come preteso dall'attrice -di qui la sua richiesta
di fr. 13'500.- per i mesi da gennaio a settembre- ma unicamente alla fine
dell'anno. Ora, avendo la convenuta contestato che le prestazioni svolte
dall'attrice nei primi 9 mesi di quell'anno giustificassero il versamento dei
9/12 dell'onorario annuale pattuito, spettava in definitiva all'attrice
dimostrare la congruità della sua fatturazione (art. 8 CC), tanto più che la
stessa parte aveva ammesso che non tutti i mesi venivano effettuate le medesime
prestazioni e che, anzi, alcune operazioni particolari, ad es. gli
aggiustamenti e le registrazioni finali, andavano eseguite solo alla fine
dell'anno (conclusioni p. 4-5, appello p. 3-5 e osservazioni all'appello
adesivo p. 5; cfr. pure teste __________ p. 4 in merito alle schede contabili):
la prova in tal senso non essendo stata apportata, è senz'altro a ragione che
il Pretore ha concluso per la reiezione della pretesa.
- Passando
ad esaminare le censure oggetto dell'appello adesivo, è innanzitutto a torto
che la convenuta pretende la rifusione dell'acconto di fr. 9'000.-, da lei
versato nel 1996.
Diversamente
da quanto addotto nel gravame, il solo fatto che il Segretario assessore abbia
respinto la pretesa con cui l'attrice postulava il saldo delle prestazioni
svolte per l'anno 1996, non implica di per sé che anche le prestazioni per le
quali era stato corrisposto l'acconto in questione non fossero dovute.
L'unico
modo per potersi ammettere la restituzione dell'acconto - essendo ormai
pacifico, a questo stadio della lite, che la parte convenuta non aveva provato
in quale misura le prestazioni svolte dalla controparte fossero parzialmente
utili- consisteva nel provare che quanto effettuato dall'attrice fosse del
tutto inutilizzabile e dunque senza valore (cfr. DTF 124 III 423 consid.
4a). Questa prova, che incombeva alla convenuta (art. 8 CC; cfr. Fellmann,
Berner Kommentar, N. 543 ad art. 394 CO), non è però stata addotta, ciò che
implica la reiezione della pretesa: il teste __________, funzionario del
__________, società che ha ripreso la contabilità della convenuta dopo il 1°
ottobre 1996, ha in effetti confermato che l'attività svolta dall'attrice, pur
contenendo diversi errori ed omissioni, aveva tutto sommato permesso la ripresa
della contabilità (sia pure con un maggior onere, cfr. doc. 3) e dunque non si
era rivelata del tutto inutilizzabile (p. 2 segg.); di tenore analogo, in
sostanza, è pure la __________, che, nella sua perizia di parte -allestita per
altro senza disporre di tutta la documentazione (cfr. teste __________ p. 2),
messa poi a disposizione del __________ (ad es. i bilanci, teste __________ p.
2)- è stata in grado di evidenziare solo alcune mancanze che impedivano
l'utilizzo immediato delle schede contabili (doc. GG); quest'ultimo giudizio è
stato sostanzialmente confermato anche dal perito giudiziario (complemento
perizia p. 10, 11 e 12).
- Infondata,
siccome irricevibile, è invece la richiesta con cui la convenuta ha chiesto, in
via subordinata, il rimborso di fr. 2'800.-, pari al danno da lei subito a
seguito delle inadempienze commesse dalla controparte nell'espletamento del
mandato.
Ogni
parte è processualmente vincolata alle affermazioni di fatto che rilascia
nell'ambito della causa giudiziaria e che diventano oggetto dell'istruttoria
probatoria, con la conseguenza che se la fase istruttoria rivela che i fatti si
sono svolti diversamente da quanto asserito dalla parte gravata dell'onere
della prova, questo diverso svolgimento dei fatti non diventa automaticamente
parte della realtà processuale, ma conduce piuttosto a ritenere non ossequiato
l'onere della prova relativamente alla differente costellazione di fatti
affermata dalla parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad
art. 78). Nel caso di specie, la convenuta, con l'allegato di risposta e
domanda riconvenzionale (p. 11 e 13) aveva addotto che l'inadempimento da parte
dell'attrice aveva comportato la necessità di rivedere tutti i conti e di
rielaborare la contabilità, argomentazione poi riproposta anche in sede
conclusionale (p. 7). In realtà il teste __________ ha però escluso che il
maggior costo da lui indicato nel doc. 3 si lasciasse ricondurre alla necessità
-che in realtà non vi è stata- di rivedere tutti i conti presentati
dall'attrice o di rielaborare la contabilità da lei allestita, tanto più che la
nuova fiduciaria, conformemente al mandato ricevuto, si era limitata a
riprendere i conti dal 1° luglio 1996, disinteressandosi per quanto possibile
dei dati relativi al semestre precedente, di cui era semmai responsabile
l'attrice (p. 2): a suo dire, il maggior onere era piuttosto dovuto alla
necessità di correggere alcuni errori commessi dall'attrice -per inciso si
osserva che la circostanza che la cassa risultasse in "dare" non era
però dovuta a un suo errore, bensì al fatto che il direttore della convenuta,
contro il parere dell'attrice stessa (cfr. testi __________ p. 3 e __________
p. 5), era solito utilizzarla come un conto correntista (ciò che, per il teste
__________, p. 5, costituisce un "vizio" che si riscontra spesso
nelle piccole ditte artigianali ticinesi)- e di completare i dati mancanti, ad
es. la contabilità stipendi, circostanze queste del tutto diverse da quelle
indicate nella domanda riconvenzionale. Ma a rendere irricevibile la richiesta
formulata in via subordinata dalla convenuta, è pure il fatto che mai, né negli
allegati preliminari né in sede conclusionale, essa aveva addotto che il danno
potesse effettivamente ammontare a fr. 2'800.-, come risultava dal doc. 3, di
modo che tale circostanza non può essere presa in considerazione in questa
sede, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
- Merita
per contro di essere ammessa, almeno parzialmente, la censura relativa agli
interessi di complessivi fr. 37.-, che il primo giudice ha riconosciuto
all'attrice in conseguenza della mora della convenuta, durante 27 giorni (dal
13 giugno al 10 luglio 1996), nel pagamento di un acconto di fr. 10'037.95.
Il
Segretario assessore, richiamandosi alla perizia giudiziaria, ha quantificato
in fr. 15'591.60 (ovvero fr. 14'640.- più IVA al 6.5%) l'onorario che l'attrice
avrebbe potuto pretendere per quanto svolto nel 1995, concludendo -giustamente-
che per quell'anno essa, avendo già incassato complessivamente fr. 17'066.95
(fr. 10'037.95 e fr. 7'029.-), non potesse più pretendere alcunché.
Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, ciò non significa però che
l'attrice non possa prevalersi del fatto che la convenuta abbia pagato
l'acconto di fr. 10'037.95 con 27 giorni di ritardo. Pur essendo pacifico che a
quel momento quella somma non era del tutto esigibile, è in effetti chiaro,
sulla base degli accertamenti del perito giudiziario, che essa lo era per lo
meno in ragione di fr. 8'562.60 (cioè la differenza tra l'onorario
effettivamente dovuto all'attrice, fr. 15'591.60, e gli acconti da lei
incassati sino a quel momento, pari a fr. 7'029.-), per cui gli interessi
moratori del 5% (art. 104 CO) dovranno essere calcolati unicamente su questo
importo, il che permette di ridurre a fr. 31.05 il credito a favore
dell'attrice. Che questa somma dovesse essere compensata con il maggior credito
a favore della convenuta risultante nel 1995, è stato addotto da quest'ultima
per la prima volta, e quindi irritualmente (art. 78 CPC), solo in sede
conclusionale (p. 13).
- Ne
discende la reiezione dell'appello principale e il parziale accoglimento
-ancorché in misura minima- di quello adesivo.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 aprile 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 350.- per ripetibili.
III. L’appello
adesivo 6 giugno 2002 di __________ è parzialmente accolto e di
conseguenza la sentenza 8 aprile 2002 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La petizione di
__________, è parzialmente accolta e pertanto __________, è condannata a
versarle fr. 31.05.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 430.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
450.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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