Eviction upheld after separate notice to both co-tenants

12.2002.80Autre juridiction1 juil. 2002Dismissed

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Résumé Omnilex

The Ticino Court of Appeal rejected a tenant’s appeal against an eviction order based on rent arrears. The appellant argued that the lease was also held by a co-tenant who had not been properly involved. The court found, however, that the warning notices and termination had been separately served on both co-tenants and that the other co-tenant had accepted the termination. The first instance was therefore entitled to proceed only against the appellant, and the eviction order was upheld. Appeal costs of CHF 100 were left to the appellant, who also had to pay CHF 100 in party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 147 et seq. CPC; eviction for rent arrears when the lease is held by several co-tenants. If the default notices and termination are individually served on each co-tenant, the termination satisfies the formal requirements. The eviction proceedings may be directed only against the co-tenant still occupying the premises when the other co-tenant has accepted the termination and has likely already vacated the premises. In such a case, the objection that the absent co-tenant was not joined does not invalidate the eviction order.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.80

Data decisione, Autorità: 01.07.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00080

Lugano

  1. luglio 2002/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00038 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 marzo 2002 da


rappr. da __________

contro


rappr. dall'avv. __________

in materia di sfratto che il Pretore, con decreto 5 aprile 2002, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 4 1/2 locali al 5° piano, interno __________ (entrata B), nello stabile denominato __________ sito in via __________ a __________.

Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 16 aprile 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto mentre la controparte, con osservazioni 21 maggio 2002, ne postula la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che il Pretore ha ordinato lo sfratto della convenuta dall'appartamento occupato a __________, nello stabile di proprietà dell'istante, poiché il contratto di locazione è stato disdetto per mora nel pagamento della pigione;

che, con l'appello, la convenuta afferma che il contratto di locazione è intestato, oltre che a lei, anche al signor __________ e che la disdetta doveva essere data, non solo a lei, ma anche all'altro coinquilino il quale doveva pure essere coinvolto nella procedura di sfratto;

che i documenti prodotti agli atti di causa dimostrano, senz'ombra di dubbio, che le messe in mora con comminatoria di disdetta e la successiva disdetta del contratto di locazione sono state notificate, separatamente, ad entrambi i coinquilini (cfr. C, D, E, e F), nel rispetto delle esigenze esatte dalla dottrina (Lachat, Le bail à loyer, pag. 413 e 466) e invocate dall'appellante;

che l'istanza di sfratto è stata avviata nei soli confronti della convenuta poiché l'altro coinquilino ha accettato la disdetta (doc. G) ed ha già, con tutta verosimiglianza, lasciato i locali;

che il decreto di sfratto è pertanto legittimo e le obiezioni dell'appellante inconsistenti;

Per i quali i motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

  1. L'appello 16 aprile 2002 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello in fr. 100.--, già anticipati, dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tenancyevictionrent arrearsco-tenancytermination noticeappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the eviction order had to be set aside because the co-tenant was not joined in the proceedings.

Solution extraite

No. The notices of default and termination had been served separately on both co-tenants, and the proceedings could properly be brought only against the appellant because the other co-tenant had accepted the termination and likely already left.

Motifs extraits

The file showed that the pre-termination warnings and the lease termination were individually notified to both co-tenants, satisfying the formal requirements. Since the other co-tenant accepted the termination, the first instance could validly proceed only against the appellant.

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