Appeal against costs in residential lease extension case

12.2002.60Autre juridiction5 avr. 2002Dismissed

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Résumé

In a tenancy matter concerning lease extension, the applicant appealed only the first-instance allocation of party costs, arguing that the Pretura had overstated the indemnity under the tariff for lawyers. The appellate court held that the moderation formula invoked by the first judge was not applicable on the facts, but that the special lease procedure already justified a reduced tariff under Art. 15 TOA. It found no reason for a reduction beyond 40% and concluded that the fee awarded below was in any event not excessive. The appeal was therefore dismissed, and the appellant was ordered to pay the appellate court fee, expenses, and additional party costs.

Regest

Art. 11 and 15 TOA; party costs in special tenancy proceedings; the moderation formula is reserved for the situations expressly envisaged by Art. 11 TOA. In procedures concerning residential and commercial leases, the special nature of the proceedings is already reflected by the reduced fee under Art. 15 TOA. The extent of the reduction depends on the concrete simplification of the procedure compared with ordinary contentious proceedings. Where the case is of average difficulty and ordinary effort, a reduction beyond 40% is not justified; a lower-instance award that remains below the reasonable fee thus cannot be held excessive.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.60

Data decisione, Autorità: 05.04.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.00060

Lugano 5 aprile 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00005 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 gennaio 2002 da


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

in materia di locazione (protrazione della locazione) che il Pretore, con sentenza 7 marzo 2002, ha respinto e condannato l'istante a versare alla controparte un importo di Fr. 8'600.- per ripetibili.

Appellante l'istante, con atto di appello 15 marzo 2002, nei soli confronti del dispositivo riguardante le indennità ripetibili che chiede di ridurre a Fr. 2'200.-, mentre la controparte, con osservazioni 28 marzo 2002 vi si oppone.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore ha calcolato l'indennità ripetibile di Fr. 8'600.- mediando l'onorario ad valorem (5% del valore di causa di Fr. 246'000.-) con quello a tempo (Fr. 220.- x 30 ore) secondo la nota formula applicata dal Consiglio di moderazione (cfr. Bollettino dell'Ordine degli avvocati 1998, pag. 18 consid. 2);

che l'appellante critica il calcolo del Pretore argomentando che, trattandosi di una procedura speciale per controversie in materia di locazione, andava considerato, ai sensi dell'art. 15 TOA, un onorario ad valorem inferiore a quello normale ed il dispendio orario non poteva essere superiore a sette ore;

che, applicando i parametri minimi della TOA e la formula adottata dal Pretore, conclude riconoscendo un'indennità per ripetibili di Fr. 2'200.-;

che la controparte osserva come le ripetibili accordate rientrino entro i limiti minimi e massimi della tariffa professionale e quindi non sono censurabili;

che l'utilizzo della formula come a prassi invalsa del Consiglio di moderazione è giustificato solo per i motivi espressi dall'art. 11 TOA che, in concreto non si realizzano poiché la causa giudiziaria non è terminata prematuramente e nemmeno la si può ritenere di valore elevato con dispendio minimo di tempo;

che del resto la particolarità della procedura per le controversie in materia di locazione è già considerata, attraverso l'applicazione di un onorario ridotto, rispetto a quello normale, come prevede l'art. 15 TOA;

che nel complesso la pratica può definirsi di media difficoltà e di ordinario impegno e ciò giustifica di far capo all’aliquota medio-inferiore del 6%, onde un onorario normale (ovvero secondo l’art. 9 cpv. 1 TOA) di fr. 14'760.–;

che nei procedimenti civili speciali di natura contenziosa, l’onorario va dal 30 all’80% di quello normale (art. 15 prima frase TOA) e apprezzare la misura di tale riduzione dipende dalle circostanze concrete, in specie dal grado di semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa contenziosa ordinaria;

che la “procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto” degli art. 404 segg. CPC si ispira largamente alla procedura davanti ai Pretori come istanza unica, le cui norme si applicano del resto a titolo sussidiario (art. 415 CPC) e di per sé il patrocinio in procedure davanti ai Pretori come istanza unica non comporta tuttavia alcuna riduzione dell’onorario, il quale va calcolato secondo le aliquote normali dell’art. 9 cpv. 1 TOA;

che, tutto considerato, non vi è motivo quindi per applicare, in concreto, una riduzione superiore al 40% (che è la metà del massimo, rispettivamente il doppio del minimo previsti dall’art. 15 prima frase TOA);

che ne discende, quindi, un onorario consono di fr. 8'956.– con la conseguenza che le ripetibili assegnate dal Pretore, inferiori a questo importo, non sono eccessive (Rep. 1996 n. 50) e vanno confermate;

che la reiezione dell'appello comporta l'addebito all'appellante di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza limitatamente al valore della procedura di ricorso di Fr. 6'400.-;

Per i quali motivi

visti gli art. 148 e seg. CPC, la TOA e la vigente TF

dichiara e pronuncia

  1. L'appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.

  2. La tassa di giudizio (Fr. 250.-) e le spese (Fr. 50.-) per un totale di Fr. 300.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d'appello.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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