Appeal dismissed for lack of standing and costs upheld

12.2002.59Autre juridiction2 déc. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a first-instance refusal of interim measures aimed at stopping the sale of pledged shares and attacked the costs order. The Court of Appeal held that the case was not moot, because the respondent had not admitted selling all disputed shares. It also found the appeal lacked a sufficient protectable interest, since a strike-out would not have changed the costs situation in a way the appellant had shown. Finally, the court upheld the first-instance fees and compensation, holding that the value of a monetary dispute is determined by the claim itself, even in interim proceedings, and that later reductions in value do not affect the cost calculation. The appeal was dismissed and appellate costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 5 CPC; costs in interim proceedings and standing to appeal against cost orders: in monetary disputes the value in dispute is determined by the claim as formulated, including in proceedings for provisional measures. A subsequent reduction or extinction of the factual economic interest does not retroactively alter the value for the assessment of court fees and party compensation. An appeal against refusal of a strike-out is inadmissible for lack of protectable interest where the appellant shows no concrete procedural advantage, in particular no relevant difference in the allocation of costs (consid. 5-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.59

Data decisione, Autorità: 02.12.2002, IICCA

Incarto n. 12.2002.59

Lugano 2 dicembre 2002/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.2001.897 (già 189/G/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza di misure cautelari 20 dicembre 2001 da


rappr. dall'avv.


contro


rappr. dallo studio legale __________

con cui l’istante ha chiesto, previa l'adozione di misure supercautelari, che fosse fatto divieto alla convenuta, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, di procedere alla vendita delle azioni della __________ intestate ad __________, in suo possesso;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Segretario Assessore con decreto 4 marzo 2002 ha respinto, caricando alla parte istante la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le ripetibili di fr. 6'000.-;

appellante l'istante con atto di appello 15 marzo 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli l'istanza siccome divenuta priva d'oggetto e di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili a suo carico, il tutto con protesta di spese e ripetibili d'appello;

mentre la convenuta con osservazioni 8 aprile 2002 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con l'istanza cautelare in rassegna, avversata dalla controparte, __________, asserendo di essere il proprietario di almeno 77'121 azioni della __________., intestate alla società __________, ha convenuto in lite la __________ chiedendo che a quest'ultima, presso la quale le stesse erano state impegnate in virtù di un atto di pegno a suo dire inefficace, fosse fatto divieto di continuare la vendita delle azioni, a quel momento già in atto.

  2. Il Segretario Assessore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che l'istante non avesse sufficientemente reso verosimile di essere il proprietario delle azioni in questione; di conseguenza, stante un valore di causa di fr. 680'000.-, corrispondente al valore di mercato delle circa 35'000 azioni non ancora realizzate dalla convenuta al momento della litispendenza, ha caricato alla parte istante, integralmente soccombente, la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le ripetibili di fr. 6'000.-.

  3. Con l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli l'istanza siccome divenuta priva d'oggetto e di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili da lui dovute.

A suo dire, il Segretario Assessore da una parte avrebbe omesso di considerare che in sede conclusionale la convenuta aveva ammesso di aver nel frattempo realizzato tutte le azioni, e dall'altra si sarebbe erroneamente basato sul valore litigioso della futura causa di merito, oltretutto senza tener conto del fatto che a seguito della vendita, imputabile alla convenuta, il valore della causa si era di fatto azzerato.

  1. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

  2. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, a p. 2 dell'allegato conclusionale la convenuta non ha affatto asserito di aver nel frattempo venduto tutte le azioni litigiose ma solo di aver continuato nella loro vendita fino a copertura degli impegni garantiti con il pegno, di modo che, non essendovi a quel momento più alcun "rischio di danno supplementare per l'attesa nella realizzazione delle rimanenti azioni", essa rinunciava alla richiesta di una cauzione a carico della controparte. In tali circostanze, ritenuto oltretutto che nemmeno era stato specificato il numero delle azioni da lei vendute, il Segretario Assessore non poteva ovviamente concludere per lo stralcio della causa siccome divenuta priva d'oggetto.

A prescindere da quanto precede, la richiesta di riforma del primo giudizio postulata con l'appello avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile già per l'assenza di gravamen, ovvero di un interesse degno di protezione dell'appellante, indispensabile premessa per la ricevibilità dell'impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 129; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 21 febbraio 1997 in re B./S. e M.). In effetti l'unico vantaggio pratico che l'istante avrebbe potuto conseguire da un giudizio di stralcio dell'istanza piuttosto che dalla sua reiezione consisteva, ritenuto che entrambi i pronunciati non acquisivano autorità di forza giudicata (per il decreto cautelare: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 384; per il decreto di stralcio: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 351), nella conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili che ne sarebbe potuto derivare, visto e considerato che in tale evenienza gli oneri processuali andavano caricati alle parti tenendo conto del presumibile esito della causa ai sensi dell'art. 72 PCF (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 351). Sennonché nel caso di specie l'istante, il quale oltretutto ha esplicitamente ammesso la correttezza dell'accertamento del primo giudice circa l'intestazione fiduciaria delle azioni ad __________ (appello p. 4) ciò che già avrebbe implicato la reiezione dell'istanza e dunque la sua integrale soccombenza, non ha assolutamente preteso che lo stralcio della causa avrebbe comportato una diversa ripartizione tra le parti degli oneri processuali della prima sede, tanto è vero che -come vedremo- il giudizio su spese e ripetibili è stato in definitiva contestato solo con riferimento all'ammontare delle somme attribuite.

  1. Ma anche la richiesta di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili è a sua volta infondata.

È innanzitutto a torto che l'appellante rimprovera al Segretario Assessore di essersi erroneamente fondato sul valore di causa della futura azione di merito invece che sul valore dell'istanza cautelare, che in concreto non coinciderebbero: in effetti, giusta l'art. 5 cpv. 1 CPC, se -come nel caso di specie- l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore di causa, sia essa ordinaria oppure cautelare, è in ogni caso sempre determinato dalla domanda; per tener conto della minor complessità rispetto alle cause ordinarie, il legislatore cantonale ha tuttavia previsto che gli oneri processuali delle azioni cautelari andavano fissate sulla base di criteri diversi, l'art. 19 LTG invece dell'art. 17 LTG per quanto riguardava la tassa di giustizia, rispettivamente l'art. 15 TOA invece dell'art. 9 TOA per le ripetibili.

Parimenti priva di fondamento è la censura secondo cui la riduzione del valore litigioso a fr. 0.- in sede conclusionale, che -come detto- non è stata provata, tanto meno in quella misura, imporrebbe di ridurre l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare come ogni riduzione del valore di causa sia ininfluente per tale questione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 e 5 come pure n. 39 ad art. 5).

Stando così le cose e ritenuto che in base alle norme applicabili la tassa di giustizia avrebbe in concreto anche potuto raggiungere fr. 10'000.- (art. 19 LTG) e le ripetibili i fr. 38'080.- (art. 15 TOA), non vi è motivo di ridurre le somme attribuite dal Segretario Assessore, di gran lunga inferiori, tanto più che per costante giurisprudenza, stante il vastissimo margine di apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure, il potere di verifica dell'autorità di seconda istanza circa l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili è limitato al caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; per tante IICCA 25 settembre 2002 in re A. SA/U. SA).

  1. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 1'000.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

interim measuresmootnessstandingprotectable interestlitigation valuecourt costsparty compensationshare saleappeal admissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should lead to striking the interim application as moot because the shares had allegedly already been sold.

Solution extraite

No. The record did not show that all disputed shares had been sold, and the first judge could not treat the case as moot.

Motifs extraits

The respondent had only stated that it continued selling shares until the secured obligations were covered and waived a security request; it did not admit full sale. The number of shares sold was not specified.

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to challenge the first-instance costs and fees order.

Solution extraite

The appeal was inadmissible in substance for lack of protectable interest, because a strike-out would not have produced a materially different outcome on costs.

Motifs extraits

Both a dismissal of the interim request and a strike-out lacked res judicata. The only possible benefit from a strike-out would have been a different allocation of costs, but the appellant did not show that such a different allocation was sought or warranted.

Question juridique clé

Whether the first-instance court miscalculated the justice fee and party compensation by using the value of the merits claim or by ignoring a later reduction in litigation value.

Solution extraite

No. In monetary disputes, the value of the case is determined by the claim itself, also in interim proceedings; later changes in value do not affect the cost calculation.

Motifs extraits

Cantonal law fixes the value of the case by the claim under Art. 5 CPC. For interim actions, lower tariffs apply, but the underlying amount in dispute remains decisive. Subsequent reduction of value is irrelevant for fees and compensation.

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