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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.59
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.59
Lugano
2 dicembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.2001.897
(già 189/G/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
istanza di misure cautelari 20 dicembre 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dallo
studio legale __________
con cui
l’istante ha chiesto, previa l'adozione di misure supercautelari, che fosse
fatto divieto alla convenuta, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, di
procedere alla vendita delle azioni della __________ intestate ad __________,
in suo possesso;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Segretario Assessore con decreto 4 marzo 2002 ha respinto, caricando alla parte
istante la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le ripetibili di fr. 6'000.-;
appellante
l'istante con atto di appello 15 marzo 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli l'istanza siccome divenuta
priva d'oggetto e di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia
rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili a suo carico, il tutto con protesta
di spese e ripetibili d'appello;
mentre la
convenuta con osservazioni 8 aprile 2002 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
l'istanza cautelare in rassegna, avversata dalla controparte, __________,
asserendo di essere il proprietario di almeno 77'121 azioni della __________., intestate
alla società __________, ha convenuto in lite la __________ chiedendo che a
quest'ultima, presso la quale le stesse erano state impegnate in virtù di un
atto di pegno a suo dire inefficace, fosse fatto divieto di continuare la
vendita delle azioni, a quel momento già in atto.
-
Il
Segretario Assessore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l'istanza,
ritenendo in sostanza che l'istante non avesse sufficientemente reso verosimile
di essere il proprietario delle azioni in questione; di conseguenza, stante un
valore di causa di fr. 680'000.-, corrispondente al valore di mercato delle
circa 35'000 azioni non ancora realizzate dalla convenuta al momento della
litispendenza, ha caricato alla parte istante, integralmente soccombente, la
tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le ripetibili di fr. 6'000.-.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di stralciare dai ruoli l'istanza siccome divenuta priva d'oggetto e
di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le
ripetibili da lui dovute.
A suo
dire, il Segretario Assessore da una parte avrebbe omesso di considerare che in
sede conclusionale la convenuta aveva ammesso di aver nel frattempo realizzato
tutte le azioni, e dall'altra si sarebbe erroneamente basato sul valore
litigioso della futura causa di merito, oltretutto senza tener conto del fatto
che a seguito della vendita, imputabile alla convenuta, il valore della causa
si era di fatto azzerato.
-
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'appellante, a p. 2 dell'allegato conclusionale la
convenuta non ha affatto asserito di aver nel frattempo venduto tutte le azioni
litigiose ma solo di aver continuato nella loro vendita fino a copertura degli
impegni garantiti con il pegno, di modo che, non essendovi a quel momento più
alcun "rischio di danno supplementare per l'attesa nella realizzazione
delle rimanenti azioni", essa rinunciava alla richiesta di una cauzione a
carico della controparte. In tali circostanze, ritenuto oltretutto che nemmeno
era stato specificato il numero delle azioni da lei vendute, il Segretario
Assessore non poteva ovviamente concludere per lo stralcio della causa siccome
divenuta priva d'oggetto.
A
prescindere da quanto precede, la richiesta di riforma del primo giudizio
postulata con l'appello avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile già per
l'assenza di gravamen, ovvero di un interesse degno di protezione
dell'appellante, indispensabile premessa per la ricevibilità dell'impugnativa
(art. 97 CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice
di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 129; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 21
febbraio 1997 in re B./S. e M.). In effetti l'unico vantaggio pratico che
l'istante avrebbe potuto conseguire da un giudizio di stralcio dell'istanza
piuttosto che dalla sua reiezione consisteva, ritenuto che entrambi i
pronunciati non acquisivano autorità di forza giudicata (per il decreto
cautelare: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 384; per
il decreto di stralcio: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 351), nella
conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili che ne sarebbe
potuto derivare, visto e considerato che in tale evenienza gli oneri
processuali andavano caricati alle parti tenendo conto del presumibile esito
della causa ai sensi dell'art. 72 PCF (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4
ad art. 351). Sennonché nel caso di specie l'istante, il quale oltretutto ha
esplicitamente ammesso la correttezza dell'accertamento del primo giudice circa
l'intestazione fiduciaria delle azioni ad __________ (appello p. 4) ciò che già
avrebbe implicato la reiezione dell'istanza e dunque la sua integrale
soccombenza, non ha assolutamente preteso che lo stralcio della causa avrebbe
comportato una diversa ripartizione tra le parti degli oneri processuali della
prima sede, tanto è vero che -come vedremo- il giudizio su spese e ripetibili è
stato in definitiva contestato solo con riferimento all'ammontare delle somme
attribuite.
- Ma
anche la richiesta di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia
rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili è a sua volta infondata.
È
innanzitutto a torto che l'appellante rimprovera al Segretario Assessore di
essersi erroneamente fondato sul valore di causa della futura azione di merito
invece che sul valore dell'istanza cautelare, che in concreto non
coinciderebbero: in effetti, giusta l'art. 5 cpv. 1 CPC, se -come nel caso di
specie- l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore di causa, sia
essa ordinaria oppure cautelare, è in ogni caso sempre determinato dalla domanda;
per tener conto della minor complessità rispetto alle cause ordinarie, il
legislatore cantonale ha tuttavia previsto che gli oneri processuali delle
azioni cautelari andavano fissate sulla base di criteri diversi, l'art. 19 LTG
invece dell'art. 17 LTG per quanto riguardava la tassa di giustizia,
rispettivamente l'art. 15 TOA invece dell'art. 9 TOA per le ripetibili.
Parimenti
priva di fondamento è la censura secondo cui la riduzione del valore litigioso
a fr. 0.- in sede conclusionale, che -come detto- non è stata provata, tanto
meno in quella misura, imporrebbe di ridurre l'ammontare della tassa di
giustizia e delle ripetibili: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di
precisare come ogni riduzione del valore di causa sia ininfluente per tale
questione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 e 5 come pure n. 39 ad art.
5).
Stando
così le cose e ritenuto che in base alle norme applicabili la tassa di
giustizia avrebbe in concreto anche potuto raggiungere fr. 10'000.- (art. 19
LTG) e le ripetibili i fr. 38'080.- (art. 15 TOA), non vi è motivo di ridurre
le somme attribuite dal Segretario Assessore, di gran lunga inferiori, tanto
più che per costante giurisprudenza, stante il vastissimo margine di
apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure, il potere di verifica
dell'autorità di seconda istanza circa l'ammontare della tassa di giustizia e
delle ripetibili è limitato al caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; per tante IICCA 25
settembre 2002 in re A. SA/U. SA).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della sede ricorsuale seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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