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Numero d'incarto:
12.2002.217
Data decisione, Autorità:
14.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.217
Lugano
14 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.704
della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 25 ottobre
2001 da
rappr. da
contro
rappr. da __________
chiedente la
condanna dalla convenuta al pagamento dell'importo di fr. 51'169.50 oltre
accessori a titolo di prestazione assicurativa;
domanda cui la
convenuta si è opposta e che il Pretore, con sentenza 27 novembre 2002, ha
integralmente accolto per quanto concerne l'importo capitale;
appellante la
convenuta che con allegato 19 dicembre 2002 chiede, in riforma della decisione
pretorile, che la petizione sia respinta;
lette le osservazioni all'appello, presentate
dalla società attrice il 6 febbraio 2003;
esaminato l'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
-
La
presente vertenza trae origine dalla partecipazione di __________, socio
gerente della società attrice, alla manifestazione __________, tenutasi il 10
ottobre 2000 e organizzata dal __________ (Italia) in favore dell'Unione
__________. Come ogni anno in quell'occasione, il gestore dell'autodromo di
__________ aveva messo a disposizione la pista ai partecipanti della giornata
perché, con le loro vetture, facessero compiere giri di pista a bambini,
giovani e adulti colpiti da handicap (doc. _). Durante uno di questi
giri, la vettura dell'attrice -verosimilmente a causa del fondo bagnato- è
uscita di pista, andando a urtare contro un muretto di protezione; i
danneggiamenti alla carrozzeria (lato guida, fianco, parafango, musetto,
paraurti posteriore: doc. _) hanno comportato riparazioni per complessivi fr.
58'775.95. Con la petizione in esame l'attrice ha chiesto alla compagnia
d'assicurazioni __________ la copertura di questi costi e delle spese legali
preprocessuali, sulla base dell'assicurazione casco totale di cui alla polizza
__________. La convenuta vi si è opposta, sostenendo che la copertura richiesta
è esclusa dalle CGA 01/1997 (art. 203.5), essendosi trattato di utilizzo del
veicolo su un percorso di gara.
-
Con
il giudizio impugnato, il Pretore -riferendosi a una recente sentenza federale
concernente la stessa clausola 203.5 delle CGA- ha considerato che
l'accresciuto pericolo attribuibile a un percorso di gara non dipende soltanto
dal fatto in sé della circolazione su una pista automobilistica, ma dal
concreto tipo di utilizzo messo in atto dal conducente. Data questa premessa,
ha escluso che nella fattispecie il trasporto di persone -effettuato a scopo
non competitivo- comportasse un rischio accresciuto rispetto all'usuale
circolazione su un tratto stradale aperto e ha concluso per la decadenza dello
scopo soggiacente alla clausola delle CGA e quindi per la carente attualità
della stessa.
-
In
questa sede, la compagnia convenuta non condivide le conclusioni del primo
giudice, in particolare traendo conclusioni opposte proprio dalla
giurisprudenza federale in materia. Subordinatamente, rileva come, al di là del
significato della clausola controversa, la manifestazione durante la quale si è
verificato l'incidente non fosse in realtà priva di rischi.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Oggetto
dell'appello non è il metodo di interpretazione della clausola assicurativa in
questione: infatti, l'appellante implicitamente condivide l'applicazione -anche
ai contratti d'assicurazione- dei principi generali d'interpretazione dei
contratti, segnatamente -sussidiaramente all'interpretazione soggettiva-
dell'interpretazione oggettiva, ossia della ricerca del significato che le
parti avrebbero dovuto attribuire a una pattuizione secondo il principio
dell'affidamento. Né essa contesta -in linea di principio- la possibilità di
far capo a un'interpretazione che si fonda sullo scopo della pattuizione, al di
là della forma e dei termini letterali usati. Una clausola contrattuale non
necessita però di essere interpretata in ogni caso: questa operazione s'impone
quando il tenore letterale risulta equivoco, in particolare -nell'ambito
applicativo della clausola d'esclusione di cui all'art. 33 LCA ultima frase-
quando contiene concetti che possono, di volta in volta, corrispondere a realtà
diverse, così che ne derivi la necessità di definirne la portata effettiva,
tenendo conto di tutte le circostanze, come il contenuto complessivo del
contratto, le usanze del ramo, lo scopo economico e la natura giuridica
dell'assicurazione in esame (Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, ed. 3, pag. 247 e 248). In generale, una clausola
limitativa della copertura dev'essere interpretata restrittivamente, quindi
-semmai- in favore dell'assicurato; ciò non vuol dire che per principio
dev'essere privilegiata la soluzione favorevole a questa parte: per apprezzare
la portata di una clausola di esclusione è necessario riferirsi al senso
conferito generalmente ai termini usati nel linguaggio corrente (Carré,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 33, 246).
-
Nel
caso concreto, l'appellante rimprovera soprattutto al primo giudice di aver travisato
il significato della decisione federale cui si è riferito, sostenendo che non
v'è motivo per scostarsi dal significato letterale della controversa clausola
contrattuale secondo cui è esclusa la responsabilità dell'assicuratore casco in
caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. La sentenza federale
citata dal Pretore (5C.53/2002) concerne anch'essa l'uso di un veicolo su una
pista automobilistica al di fuori di competizioni o di allenamenti (si trattava
di un corso di perfezionamento della guida), così che il tema del contendere
-in entrambi i casi- è ciò che deve intendersi per "utilizzo di veicolo su
percorsi di gara". Contrariamente a quella fattispecie, nella presente
vertenza la compagnia d'assicurazioni, giustificando la validità del senso
letterale della norma, ha affermato che i percorsi di gara, per loro natura,
sono particolarmente pericolosi, incitano all'alta velocità e quindi aumentano
il rischio di incidenti (duplica, pag. 3). Tuttavia, il Tribunale federale non
aveva tratto conclusioni da tale sola mancata allegazione, ma ha affermato
(ancorché a titolo abbondanziale) che comunque non appare errato ritenere che,
nel caso di uso di veicoli su piste automobilistiche (Rennstrecken), vi
sia fin dall'inizio un'accettazione di rischio accresciuto da parte del
conducente. Osservazione di tipo generale che, a conferma del tenore letterale
della clausola, ne costituirebbe un'interpretazione di tipo teleologico, ossia
determinata dallo scopo della clausola d'esclusione del rischio nell'ambito del
concreto contratto assicurativo.
-
D'altra
parte, in base alla stessa affermazione, è lecito considerare che -al di là del
motivo per cui l'assicurato accede con il suo veicolo a una pista
automobilistica- non si vede perché s'imponga oggettivamente di interpretare la
clausola in esame, già a dipendenza dell'inusualità della fattispecie
prospettata e delle particolarità di quei percorsi, comunque esclusi dalla rete
stradale destinata alla circolazione degli autoveicoli, notoriamente costruiti
secondo criteri dettati dalla competizione e non sottoposti alla segnaletica o
alla stessa segnaletica della rete stradale pubblica. Elementi che, se non sono
in grado di accertare una maggiore pericolosità di tali piste, sono almeno tali
da distinguerle facilmente dalle pubbliche vie (strade nazionali o provinciali,
autostrade, semiautostrade, ecc.), in modo tale da essere chiaramente
riconoscibili all'assicurato. Al proposito -è vero- vi sono compagnie
d'assicurazione che hanno adottato clausole d'esclusione diverse che non
accennano al solo uso di piste automobilistiche: così la __________
Assicurazioni esclude la partecipazione a corse, rallyes e competizioni
simili, così come alle corse dei relativi allenamenti (doc. _, n. K17 e
H24), mentre la __________ indica la partecipazione a gare, rally e simili
competizioni, come pure agli allenamenti sul percorso di gara (eccetto corsi di
slittamento, di condotta sportiva, ecc.) (doc. _, CGA - Disposizioni per le
assicurazioni casco - D2). Altre invece, come la __________ Assicurazioni e
l'appellante, menzionano -oltre alla partecipazione a competizioni (che
peraltro possono svolgersi anche al di fuori delle piste vere e proprie, in
particolare su strade)- qualsiasi spostamento con il veicolo su
percorsi di gara o di prova (per es. durante i corsi di antisbandamento
o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera
e riconosciuti dalla __________) (doc. _, n. C4), rispettivamente l'utilizzo
del veicolo su percorsi di gara (doc. _, n. __________). Si tratta cioè di
clausole che -prescindendo dal diverso rischio insito nella competizione o
nell'allenamento alla competizione- considerano rischio particolare (a sé
stante) quello rappresentato dalla circolazione su percorsi di gara (Rennstrecken)
come __________ (di cui alla menzionata decisione 5C.53/2002), o come
-pacificamente- l'Autodromo di __________. D'altra parte, se la formulazione
scelta dalla __________ potrebbe fors'anche essere interpretabile a
dipendenza dell'esempio di cui alla parentesi della norma C4, la clausola in
discussione non si presta per sé a una lettura differenziata, non potendo
apparire equivoca (anzi -proprio per la sua genericità- appare chiara), e
nemmeno è in contrasto con la scopo del contratto cui appartiene; in altre
parole, analogamente a ciò che si legge nella menzionata sentenza federale,
l'assicurato avrebbe dovuto riconoscere non solo che la compagnia
d'assicurazioni non intendeva coprire tutti i rischi connessi con l'uso di un
autoveicolo, ma in particolare che la semplice (estranea a qualsiasi attività
competitiva) effettuazione di giri di pista ricadeva nel concetto generico di utilizzo
del veicolo su percorsi di gara.
La
validità generale dell'esclusione in esame è poi sostenibile anche nell'ottica
della sicurezza del diritto, dal momento che -a dipendenza del comportamento
soggettivo di ogni singolo assicurato- anche le attività impostate con
determinati criteri di prudenza, potrebbero in effetti costituire assunzioni di
rischio accresciuto, certamente estranee al contenuto dell'assicurazione
pattuita. Ciò che invece il primo giudice ha negato, ammettendo l'ipotetica
presenza di un rischio accresciuto solo a dipendenza del tipo di utilizzo del
percorso di gara, per poi accertare in concreto la non pericolosità del
comportamento dell'assicurata perché la manifestazione non tendeva a sfruttare
le caratteristiche del circuito e perché comunque i partecipanti si sono
attenuti a criteri di prudenza. Sennonché, la non equivocità della clausola di
esclusione e quindi la sua validità in virtù dell'art. 33 LCA, dev'essere
considerata, prescindendo da ogni singolo possibile comportamento. In altre
parole, al di là dell'utilizzo previsto in concreto, l'esclusione (valida) di
un rischio deve valere a fronte di qualsiasi comportamento dell'assicurato: con
riferimento alla fattispecie concreta, sia di chi ha circolato con prudenza,
sia di chi avesse ritenuto di poter "sfruttare" le caratteristiche
della pista.
- L'appello
deve pertanto essere accolto e la petizione respinta. Di conseguenza non torna
conto di verificare l'effettivo svolgimento della manifestazione nell'ambito
della quale si è verificato l'incidente. Le spese, la tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello
19 dicembre 2002 di __________ Compagnia di Assicurazioni è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 del Pretore del Distretto di
__________ è così riformata:
-
La
petizione 25 ottobre 2001 di __________ Sagl è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 300.-, da
anticipare così come anticipate, sono poste a carico della attrice. Essa
rifonderà alla convenuta fr. 3'700.- di ripetibili.
II. Le
spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 700.-,
anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell'attrice.
Essa
verserà all'appellante l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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