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Numero d'incarto:
12.2002.213
Data decisione, Autorità:
13.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.213
Lugano
13 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n.
OA.2002.00032 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa
con petizione 8 aprile 2002 da
AO0
rappr. da RA0
contro
AP0 Zurigo
rappr. da RA0
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 27'950.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e che il
Pretore con sentenza 27 novembre 2002 ha accolto per fr. 13'000.- più
interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 16 dicembre 2002, con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 24 gennaio 2003, postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
L'attore
ha notificato alla convenuta, presso la quale aveva concluso un'assicurazione
della mobilia domestica (cfr. doc. C), il furto delle sue valigie avvenuto
nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2001, allorché si trovava, in vacanza,
nella casa paterna a G__________ (I). Il valore della refurtiva, asseritamente
composta da svariati oggetti (denaro, gioielli, vestiti, fotocamera, macchina
fotografica, ecc., cfr. l'elenco dettagliato di cui al doc. F), è stato
quantificato in fr. 27'950.-, somma di cui è chiesto il risarcimento con la
petizione in rassegna, alla quale la convenuta si è opposta, evidenziando tutta
una serie di circostanze che, a suo dire, mettevano in dubbio il verificarsi
del preteso furto.
-
Il
Pretore, con il querelato giudizio, ha accolto la petizione per fr. 13'000.-
più interessi. Egli ha innanzitutto ritenuto che l'attore, versando agli atti
l'immediata denuncia ai carabinieri (doc. A) nonché la fattura relativa alla
riparazione della finestra attraverso la quale i ladri sarebbero penetrati
nella casa paterna (doc. I), e con le risposte da lui fornite nel formulario
sottopostogli dalla convenuta (doc. Q), aveva fornito sufficienti indizi atti
ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro era accaduto e a suffragare
la verosimiglianza del furto in questione. Non potendosi mettere in dubbio
nelle particolari circostanze l'esistenza ed il valore degli oggetti posseduti
dall'attore al momento del furto, il giudice di prime cure ha in definitiva
riconosciuto a quest'ultimo gli importi massimi che erano stati concordati a
titolo di copertura assicurativa in caso di furto fuori casa, ovvero fr. 10'000.-
per la mobilia domestica (cifra 1341 CGA) e fr. 3'000.- per i valori pecuniari
(doc. C, in deroga alla cifra 133 CGA).
-
Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che le
circostanze di fatto da lei evocate facevano ritenere poco verosimile il furto
rispettivamente l'esistenza e il valore degli oggetti asseritamente rubati, per
cui l'attore avrebbe dovuto addurne la prova certa. In ogni caso la somma che
questi avrebbe potuto pretendere per contratto era tutt'al più di fr. 10'000.-,
ritenuto che in tale importo era già compresa la copertura per i valori
pecuniari.
-
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
-
Secondo
gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio
all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del
sinistro è impossibile -a meno di sorprendere l'autore del furto in flagranza
di reato- giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova
indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice
verosimiglianza dell'ipotesi di furto; egli deve invece provare la
realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base
all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. IICCTF
1° febbraio 1996 5C.240/1995, 8 gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811;
RUA XVIII n. 31; IICCA 7 gennaio 1999 inc. n. 12.98.185; Nef,
Basler Kommentar, N. 21 ad art. 39 LCA e N. 56 ad art. 40 LCA; Suter,
L'assurance des choses, Zurigo 1984, p. 178; Hauswirth/Suter,
Sachversicherung, Berna 1990, p. 271). Peraltro, di fronte a una prova che non
è assoluta, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di
fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti
così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305, 120 II 393
consid. 4b; IICCTF 21 agosto 2001 5C.162/2001; Kummer,
Berner Kommentar, N. 362 segg. e in particolare N. 366 ad art. 8 CC; Gaugler,
Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26
p. 306 segg., 309; Nef, op. cit., N. 22 e 38 ad art. 39 LCA). L'onere probatorio dell'assicurato è rafforzato e deve avvicinarsi
tanto più alla prova certa quanto più le circostanze del furto appaiono
contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore ha apportato elementi
contrari (Nef, op. cit., N. 23 ad art. 39 LCA; Carré, Loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, p. 286; JdT 1997 I
812; IICCTF 5 dicembre 1996 5C.86/1996, 11 aprile 2002 5C.11/2002
pubblicata in JdT 2002 I 531, 17 aprile 2002 5C.47/2002; IICCA 10
gennaio 2002 inc. n. 12.2001.48, 5 luglio 2002 inc. n. 12.2001.187); in
particolare, il verificarsi del furto e l'esistenza del danno non sono provati
con un sufficiente grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazione
appare altrettanto plausibile di quella di un furto reale (RUA XVIII n.
15).
-
Nel
caso di specie si tratta di stabilire se la versione del furto fornita
dall'attore risulti contraddittoria o illogica rispettivamente presenti
ambiguità o incertezze tali da mettere in dubbio l'esistenza stessa del
sinistro.
6.1 La
versione fornita dall'attore negli allegati preliminari è stata la seguente. In
data 22 luglio 2001, egli, la moglie V__________ e la figlia di 2 anni A__________
sarebbero partiti con la loro automobile per trascorrere 3 settimane di vacanza
in Italia a G__________, ove essi avrebbero soggiornato presso la casa paterna.
La famiglia dell'attore sarebbe arrivata a destinazione lo stesso 22 luglio
alle ore 21.00 circa. L'attore avrebbe poi scaricato la macchina depositando
tutti i bagagli nella sala da pranzo della casa paterna. Verso le ore 22.30,
dopo aver salutato i parenti, la famiglia sarebbe in seguito partita per
recarsi nella casa di vacanza del padre a __________, distante circa 4 km, per
pernottarvi. Verso le 8.30 del 23 luglio l'attore sarebbe tornato a Gagliano
del Capo e avrebbe constatato che durante la notte persone ignote avevano
scassinato una finestra della camera da letto ed erano penetrati nella casa
paterna, rubando tutte le valigie e le borse dell'attore. Già alle 10.30 egli
avrebbe provveduto a denunciare il furto ai carabinieri.
6.2 A
giudizio della scrivente Camera, tutta una serie di circostanze permettono di
ritenere inverosimile o comunque illogica la versione dei fatti fornita
dall'attore, per altro suffragata unicamente dalla sua denuncia ai carabinieri
(doc. A) e dalla fattura relativa alla riparazione di un vetro nella casa
paterna (doc. I), rispettivamente di far apparire altrettanto plausibile
l'eventualità di un furto simulato, ciò che, non essendo stata fornita la prova
prossima alla certezza dell'esistenza dell'evento coperto dall'assicurazione,
giustifica di respingere la petizione.
La
prima stranezza è costituita dal fatto che l'attore abbia lasciato le valigie e
le borse a G__________ e sia andato a dormire nella casa di vacanza del padre.
L'attore, pur avendo osservato che inizialmente non era previsto di pernottare
nella casa di __________ (replica p. 3), non ha spiegato le ragioni che in
seguito lo hanno indotto a cambiare idea. Questa decisione appare per altro
assai illogica e contraddittoria, per varie ragioni: innanzitutto, se è vero
che l'attore e la sua famiglia erano talmente stanchi
("stanchissimi") da non voler ricaricare tutti i bagagli in macchina
(osservazioni p. 5), non si capisce perché, dopo il lungo viaggio, abbiano
nondimeno deciso di risalire in macchina per andare a dormire da un'altra
parte; oltretutto, se, come indicato dallo stesso attore, era stato previsto
che essi avrebbero alloggiato, come di consueto (doc. A), a G__________
(petizione p. 2), perché mai avrebbero dovuto dormire altrove, per una sola notte,
creando a sé e ad altri non pochi inconvenienti di carattere pratico (si pensi
solo all'esigenza di cambiare le lenzuola e di pulire la casa di vacanza), per
poi ritornare già l'indomani nella casa paterna, già attrezzata per ospitare la
famiglia dell'attore? Del tutto illogico è pure il fatto che essi non abbiano
ritenuto di portare con sé a S__________ né l'orologio, né il pigiama, né la
biancheria di ricambio, né gli effetti personali contenuti nel beauty-case, che
in effetti erano inseriti nella lista degli oggetti asseritamente sottratti
(doc. F) rispettivamente risultavano rubati nel formulario all'indirizzo della
compagnia d'assicurazione (doc. Q). Il fatto che l'attore abbia dichiarato di
aver tra l'altro salutato i suoi famigliari a G__________ (replica p. 2)
permette inoltre di ritenere che questi ultimi si trovassero a quel momento
nella casa paterna: ora, la loro presenza in loco rende assai inverosimile
l'avvenuta rottura di una zanzariera e di un vetro senza che essi se ne fossero
accorti e soprattutto il fatto che non siano stati loro, ma l'attore, a
scoprire lo scasso e il furto il mattino seguente. Ma, ad essere maggiormente
sospetto è soprattutto il fatto che, oltre alle valigie e alle borse
dell'attore, non è stato rubato assolutamente nulla (doc. Q). Se ciò non
bastasse, altre circostanze concorrono a loro volta a mettere in dubbio
l'attendibilità e la credibilità dell'attore. Egli ha dichiarato di aver
portato con sé vestiti per non meno di fr. 12'750.- (fr. 6'900.- per la moglie,
fr. 4'850.- per sé e fr. 1'000.- per la figlia, cfr. doc. F) per un soggiorno
di 3 settimane: il dato risulta eccessivo già nel caso in cui si trattasse di
persone con un elevato tenore di vita e lo è a maggior ragione nel caso di
specie, se solo si pensa che le condizioni economiche dell'attore non erano
particolarmente floride, tanto è vero che egli aveva addirittura chiesto al
Pretore di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, allegando la
notifica di tassazione 2001/2002 (doc. B Ag), dalla quale risultava in
particolare che egli non disponeva di alcuna sostanza al 31 dicembre 2000; a
rendere ulteriormente inverosimile la circostanza, vi è pure il fatto che dopo
il furto l'attore non ha in pratica dovuto effettuare l'acquisto di vestiti, se
non qualche capo, soprattutto di biancheria intima, al mercato (cfr. doc. R e
Q) -egli non ha comunque versato agli atti alcun giustificativo in proposito-
in quanto ha potuto arrangiarsi con i vestiti "vecchi" che già si
trovavano nella casa paterna (doc. Q), il che però escludeva a sua volta la
necessità di portare con sé tutti quegli indumenti. L'attore è infine incorso
in alcune contraddizioni e non si è dimostrato del tutto cooperativo nei
confronti della convenuta: egli aveva innanzitutto addotto che l'abitazione dei
genitori era isolata (crociando nel doc. Q i termini "nel nucleo
ecc."), salvo poi precisare che in realtà egli intendeva dire che si
trattava di una casa unifamiliare sita all'interno del villaggio (replica p.
3); egli ha preteso la rifusione di alcuni anelli ed orecchini della moglie
(doc. Q) che non erano stati menzionati nella denuncia ai carabinieri (doc. A);
emblematico è infine il fatto che egli non sia stato in grado di precisare in
quali negozi di __________ e __________ avrebbe acquistato i due vestiti
Versace e Dolce & Gabbana, costati ciascuno oltre fr. 1'000.- (cfr. doc. Q)
-fatto quest'ultimo decisamente fuori dall'ordinario per persone con un tenore
come quello dell'attore e dunque tale da rimanere impresso nella memoria- e non
abbia versato agli atti i giustificativi della carta Eurocard con cui in parte
sarebbero stati effettuati gli acquisti in questione (doc. Q), come pure che
non abbia ritenuto di rispondere alla domanda con cui gli era stato chiesto di
indicare in modo dettagliato le persone che avevano regalato gioielli alla
moglie e alla figlia rispettivamente di fornirne una descrizione (doc. Q).
- Ad
ogni buon conto, l'importo che avrebbe potuto essere attribuito all'attore
sarebbe stato al massimo di fr. 9'800.-.
A
ragione la convenuta ha in effetti evidenziato come la copertura per i valori
pecuniari di cui alla cifra 1333 CGA, ridotta nella polizza da fr. 5'000.- a
fr. 3'000.- (doc. C), rientrasse in quella di fr. 10'000.- per i sinistri
avvenuti fuori casa ("nell'ambito di questa limitazione della garanzia
sono pure coperte … i danni alle cose indicate alla cifra 133 fino all'importo
massimo indicato sotto le stesse rispettive cifre", cfr. la cifra 1341
CGA). Da questa somma doveva pure essere dedotta la franchigia di fr. 200.-
prevista per ogni evento (cifra 154 CGA).
- Ne
discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 dicembre 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
-
La petizione 8 aprile 2002 è
respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 30.-, da anticipare
dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla
controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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