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Numero d'incarto:
12.2002.158
Data decisione, Autorità:
19.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.158
Lugano
19 maggio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.66
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23
luglio 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
in materia di contratto di lavoro e chiedente la
condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 44'580,80 oltre
interessi;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore,
con sentenza 30 luglio 2002, ha respinto;
appellante l’attore che, con appello 3 settembre 2002,
chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere integralmente
la petizione, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 24 ottobre 2002,
postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Dal 2 luglio 1997 al 28 febbraio 2001 __________ ha lavorato come
meccanico alle dipendenze della __________. In data 18 aprile 2001 __________
ha convenuto in causa il datore di lavoro per ottenere il pagamento di fr.
16'721.70, oltre interessi, per pretese derivanti dal rapporto di lavoro, con
particolare riferimento allo stipendio del mese di febbraio 2001, alla
tredicesima mensilità pro rata per i mesi di gennaio e febbraio 2001, nonché
per il recupero di differenze salariali fra lo stipendio percepito e quello
prescritto dalla CCL. Questa causa è stata definita con una transazione
giudiziale proposta dal Pretore, mediante la quale la __________ si è impegnata
a versare al lavoratore una somma di fr. 1'000.-. La lite è stata stralciata
dai ruoli con decreto di data 26 luglio 2001.
-
Con petizione 23 luglio 2001 il signor __________ si è nuovamente
rivolto al Pretore chiedendo la condanna della __________ al pagamento di una
somma di fr. 44'580,80 per il servizio di picchetto che il lavoratore ha
prestato per una settimana ogni mese, dal 1° agosto 1997 al 28 febbraio 2001.
Per ogni intervento eseguito durante il picchetto, l’attore ha percepito
un’indennità pari al 30% di quanto è stato fatturato ai clienti dalla
convenuta. Per questo servizio il datore di lavoro ha corrisposto al lavoratore
dal 1997 in avanti, fr. 16'644.10. Secondo l’attore, l'indennità che gli è
stata versata non terrebbe conto della retribuzione per il tempo d'attesa messo
a disposizione in favore della convenuta la notte, i fine settimana e i giorni
festivi. Una rinuncia da parte del lavoratore non sarebbe stata possibile
secondo l’art. 341 cpv. 1 CO e la remunerazione per il picchetto doveva
corrispondere al 50% dello stipendio di meccanico.
Alla
petizione si è opposta la convenuta, rilevando che la domanda del signor
__________ andava respinta per effetto del principio della forza di cosa
giudicata. La transazione perfezionata fra le parti nella prima causa verteva
anche sull’indennità di picchetto. Nel merito ha osservato che la remunerazione
del picchetto era stata pattuita fra le parti con le modalità ricordate qui
sopra e che tutte le pretese dell’attore sono già state liquidate in conformità
dell’accordo.
- Con sentenza 30 luglio 2002 il Pretore ha respinto l’eccezione
dell’autorità di cosa giudicata sollevata dalla convenuta, precisando che
l’oggetto delle pretese fatte valere nella prima causa non riguardava la
remunerazione delle ore di picchetto. Per contro, dopo aver spiegato che il
picchetto è una prestazione che va remunerata, perché non viene svolta
disinteressatamente dal lavoratore, ha concluso che nella specie nulla era più
dovuto all’attore, giacché le parti avevano risolto contrattualmente il tema,
riconoscendo al lavoratore un’indennità pari al 30% delle fatture emesse dal
__________ ai clienti per gli interventi effettuati durante il servizio.
Per il
Pretore, gli accordi sul salario non rientrano nel novero dei diritti ai quali
il lavoratore non può rinunciare, come pure questa convenzione non era da
ritenere iniqua, perché è in uso fra altri garagisti della zona.
- Contro
il premesso giudizio, l'attore si è aggravato in appello, rilevando che la
remunerazione per il periodo di picchetto di fr. 16'644,10 riguardava solo la
manodopera prestata durante i vari interventi dal 1997 in avanti, ma non il
tempo d'attesa che il lavoratore sacrificava per il suo tempo libero e la
famiglia in favore del datore di lavoro. L’appellante rimprovera al Pretore che
nel caso in cui il lavoratore non avesse effettuato degli interventi, costui
non avrebbe percepito nulla, nonostante avesse messo a disposizione il suo
tempo per la convenuta. Sarebbe ininfluente il fatto che il CCL non contiene
alcuna disposizione sulla retribuzione del picchetto, perché il salario non può
essere inferiore al 50% della retribuzione oraria.
Con
tempestive osservazioni la convenuta ha ribadito che la petizione andava
respinta, perché la transazione perfezionata fra le parti nella prima causa
comprendeva anche le pretese sulla remunerazione del picchetto. Sulle altre
controdeduzioni si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi di
diritto.
- Prima di entrare nel merito della controversia giova esaminare
nuovamente l’eccezione sollevata dalla convenuta davanti al Pretore e
riproposta nelle osservazioni all'appello, per la quale la materia del contendere
avrebbe già formato oggetto di una decisione. L’autorità di cosa giudicata ha
per effetto di vincolare il giudice in un successivo processo, quando le parti,
in un’altra vertenza, hanno sottoposto al giudice la stessa pretesa litigiosa
che si fonda sullo stesso complesso di fatti (DTF 125 III 10 consid. 3;
119 II 90; 116 II 743 consid. 2). La "res iudicata" si riferisce al
dispositivo della sentenza, ma talora è necessario ricorrere ai motivi della
decisione per conoscere il senso, la natura e la portata del dispositivo (DTF
128 III 195; 125 III 13; 116 II 743/744 consid. 2a; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 4 all’art. 109). Nulla vieta però ad una parte che si fa attrice in
una causa di introdurre delle azioni parziali, nel senso di far valere solo una
parte delle sue pretese senza che, nei confronti di domande diverse successive,
fondate sullo stesso rapporto di diritto, possa essere sollevata l’eccezione di
cosa giudicata. Questo perché soltanto la prestazione domandata e non il
rapporto di diritto che le dà origine costituisce l’oggetto del litigio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 all’art. 70; Rep. 1995 n. 53 pag. 222/223). Nel caso in
rassegna la lite si è esaurita mediante una transazione giudiziaria, la quale,
alla stregua di una sentenza, ha acquisito forza di cosa giudicata (art. 352
cpv. 1 CPC). Dal testo della transazione del 12 luglio 2001 non è desumibile
sapere se essa comprendeva anche le pretese concernenti il picchetto, perché
essa si riferisce alla liquidazione “di ogni e qualsiasi pretesa a
dipendenza della presente causa”. Una seconda azione è quindi inammissibile
solo se le domande odierne fossero state comprese nell’azione precedentemente
giudicata. Il giudice in simili evenienze deve interpretare le domande
oggettivamente secondo i principi generali e le regole che governano la buona
fede; senza soffermarsi sui termini utilizzati dalle parti, ma bensì
sull’oggetto dei due processi, per verificare se è lo stesso nelle due cause,
pur rimanendo vincolato dalle conclusioni delle parti (DTF 105 II 152; Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, pag. 365; Cocchi/Trezzini,
op. cit. n. 5 all’art. 109). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere
che la sentenza su un’azione parziale (Teilklage) è vincolante solamente con
riferimento alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini
del giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità (DTF
125 III 13 con rinvii). Nel caso in esame occorre rilevare che il primo
procedimento aveva per oggetto il pagamento dello stipendio per il mese di
febbraio 2001, la tredicesima mensilità proporzionale ai mesi di gennaio e
febbraio 2001, nonché differenze salariali fra quanto previsto dal CCL e lo
stipendio corrisposto dal datore di lavoro per il periodo riferito dal 1°
giugno 1997 al 28 febbraio 2001 (cfr. istanza 18 aprile 2001 del __________
pag. 1). Come ha rilevato il Pretore, è vero che l’istante riconobbe un credito
in favore del datore di lavoro di fr. 2'673,40, “pari alla differenza tra il
materiale acquistato (fr. 13'243,30) e le ore di picchetto soccorso stradale
prestate (fr. 10'570.-)”, ma è altrettanto vero che la pretesa per
l’indennità di picchetto non era stata sottoposta all’esame del Giudice, anche
se con la risposta scritta con domanda riconvenzionale del 10 luglio 2001, la
convenuta aveva precisato che l’istante non aveva diritto ad alcuna altra
indennità per picchetti, stante che tutte le pretese erano state liquidate.
Questo accenno serviva alle parti per procedere al conteggio dei rapporti di
dare ed avere in relazione alle pretese che erano state avanzate in causa. Da
una memoria 11 luglio 2001 del __________ risulta altresì che l’istante, pur
avendo diminuito le sue richieste di causa da fr. 16'721,70 a fr. 5'537,25, nulla
diceva intorno alle modalità di calcolo dell’indennità di picchetto. Per contro
nella procedura qui in oggetto l’attore ha contestato la legittimità
dell’accordo perfezionato fra le parti in punto alla remunerazione delle
prestazioni eseguite dal lavoratore. La liquidazione delle pretese inserite
nell’accordo transattivo riguardavano solo quelle fatte valere in causa, ma non
anche altre che non sono state discusse dalle parti e che non sono state
sottoposte all’esame del Pretore.
L’eccezione
d’ordine sollevata dalla convenuta non può quindi trovare accoglimento nemmeno
in appello.
- In causa non è contestato che la remunerazione delle prestazioni
eseguite dal lavoratore per il servizio di picchetto era stata convenuta
mediante il riconoscimento a quest’ultimo del 30% dell’importo fatturato dal
datore di lavoro ai clienti del garage (cfr. appello pag. 3 e petizione pag. 3
e 4). Per l’attore il fatto che la remunerazione sia stata concordata fra le
parti non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, perché essa tende a
compensare solo le prestazioni che vengono svolte effettivamente dal
lavoratore, ma non anche il tempo di attesa trascorso al di fuori dal luogo di
lavoro, la quale è un’attività che deve essere riconosciuta e remunerata
unitamente all’altra. Complessivamente il picchetto dovrebbe essere retribuito
nella misura del 50% della retribuzione oraria ordinaria.
6.1. Come è già stato ricordato dal Pretore, il Tribunale Federale ha
precisato che la nozione di lavoro ricopre ogni tipo di occupazione umana che
tende, in maniera concertata, alla soddisfazione di un bisogno, senza che si
debba trattare necessariamente di un comportamento attivo. Così, la semplice
disponibilità a lavorare da parte del lavoratore è tesa a soddisfare i bisogni
del datore di lavoro, anche se questo servizio avviene al di fuori dal posto di
lavoro. Questa disponibilità deve essere remunerata (art. 320 cpv. 2 CO),
perché il lavoratore non esegue questo servizio altruisticamente, ma in vista
dell’adempimento della prestazione principale che è retribuita (DTF 124
III 251 consid. 3b). Nel caso in rassegna l’attore ha messo a disposizione il
proprio tempo in favore del datore di lavoro quando era di turno e doveva
intervenire su chiamata del cliente del garage anche al di fuori dei normali
orari di lavoro, ossia durante i giorni festivi e durante il suo tempo libero.
Di regola questa attività esterna, che consente al lavoratore di utilizzare
questo tempo ad attività estranee a quelle lavorative, non viene remunerata
alla stregua dell’attività principale. Se l’indennità di picchetto non viene
fissata dal contratto individuale di lavoro o da una convenzione collettiva, il
datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la remunerazione usuale (art.
322 cpv. 1 CO) e, se la stessa non può essere stabilita, secondo criteri di
equità (DTF 124 III 251/252 consid. 3b; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, N. 2.4 all’art. 319; Wyler, Droit du travail,
Berna, 2002, pag. 53).
6.2. Nel caso in esame il quesito non pone problemi particolari, perché
il tema è già stato risolto convenzionalmente fra le parti, mediante il
pagamento al dipendente di un’indennità pari al 30% delle fatture emesse ai
clienti da parte della convenuta. Diversamente da quanto pretende l’attore non
v’è spazio per sapere se questo servizio remunerava solo le prestazioni
effettuate dal lavoratore durante i vari interventi e non anche durante il
tempo di attesa. Dagli atti (dai conteggi del servizio di picchetto stradale)
emerge che questo servizio veniva eseguito con una certa regolarità durante
tutti i mesi dell’anno. Non si poneva quindi la domanda di sapere in che modo
il “servizio esterno” poteva essere retribuito se il lavoratore non fosse mai
stato chiamato, perché questa prestazione remunerata è stata svolta con una
certa frequenza e l’evenienza ipotizzata dall’attore non si è verificata. Nella
sentenza richiamata qui sopra il TF ha stabilito che l’indennità di picchetto
va in primo luogo determinata in base agli accordi che discendono dal contratto
e solo sussidiariamente secondo l’uso o l’equità. Posto che il CCL non prevede
delle disposizioni specifiche sul servizio di picchetto, perché i sindacati
hanno rinunciato a disciplinare questi aspetti (cfr. teste __________), il
giudice deve attenersi agli accordi perfezionati fra le parti prima di
ricorrere ad altri criteri per stabilire l’indennità che deve essere
corrisposta al lavoratore. A torto quindi l’attore chiede che il servizio di
picchetto debba essere remunerato sulla base di criteri equitativi. In Svizzera
è noto che la remunerazione del lavoratore ubbidisce alle regole generali della
libertà contrattuale e il salario convenuto è vincolante fra le parti, a meno
che una convenzione collettiva di lavoro ne stabilisca uno più alto (art. 322
cpv. 1 e 357 CO; DTF 122 III 112 consid. 4b; Wyler, op. cit.,
pag. 110 e 125). Il contratto accessorio al CCL, stipulato fra le parti
oralmente, o quantomeno per atti concludenti, prevedeva la remunerazione del
lavoratore per tutto il servizio di picchetto nella sua globalità e, quindi,
anche per la prestazione del picchetto esterno. In nessun modo si può dedurre
dagli atti che il patto fra le parti poteva valere solo per la remunerazione
dei vari interventi. La retribuzione al lavoratore del 30% dell’importo
fatturato dal garage ai suoi clienti era una modalità – come altre – di
stabilire contrattualmente il corrispettivo che doveva essere versato al
lavoratore per questo tipo di prestazioni accessorie a quelle annoverate nel
CCL. Anche dall’art. 341 CO non può essere dedotto alcun diritto per il
lavoratore, perché solo i crediti che discendono da disposizioni imperative
della legge o da una convenzione collettiva di lavoro sono protetti. Non può
essere così per la fissazione del salario e, comunque, la rinuncia ad un altro
credito è di principio lecita, purché il lavoratore non impugni l’accordo in
base alle regole sulla lesione (art. 21 CO) o sui vizi del consenso (art. 23
segg. CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 1996, Nri. 4 e 7 all’art. 341; Rehbinder,
Berner Kommentar, N. 11 all’art. 341), cosa che l’attore non ha mai preteso.
- L’appello, infondato, deve quindi
essere respinto con carico di spese e ripetibili.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
L’appello
3 settembre 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
400.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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