AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.155
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.155
Lugano
16 luglio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.1998.773
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 29
ottobre 1998 da
rappr. da: avv.
contro
rappr. da: avv.
chiedente la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 66'805.40, oltre accessori;
domanda contestata
dalla convenuta che, in via di riconvenzione, ha chiesto la condanna
dell'attore al pagamento di almeno fr. 25'000.- oltre accessori;
richieste decise
con sentenza 18 luglio 2002 che ha respinto la riconvenzione mentre ha accolto
la domanda principale limitatamente a fr. 42'241.45 oltre interessi del 5% dal
31 ottobre 1998;
appellante la
società convenuta che, in riforma della decisione di primo grado, propone
l'integrale reiezione della petizione e il parziale accoglimento della
riconvenzione;
preso atto delle osservazioni dell'attore che
chiede la reiezione dell'appello;
letti gli atti e i documenti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'attore,
architetto e specialista di informatica, ha lavorato per la convenuta dal 1996
al 1998, in particolare con il compito di creare videoanimazioni e
rappresentazioni tridimensionali di progetti architettonici. Il rapporto di
lavoro ha preso fine per cause gravi in seguito all'occasionale scoperta da
parte del signor __________, direttore della convenuta, che l'amministratore
della __________ di __________, signor __________, deteneva una cassetta video,
allestita o assemblata da __________, consegnatagli sì da una terza persona, ma
assertivamente uscita indebitamente dall'ambito della ditta ad opera del
convenuto.
-
Con
la causa in esame il lavoratore -ritenuta pretestuosa la causa del suo
licenziamento e contestati i fatti così come proposti dalla controparte- ha
chiesto alla ex datrice di lavoro il pagamento dello stipendio fino alla fine
di novembre 1998, la quota parte di tredicesima fino allo stesso termine,
un'indennità per vacanze non godute e una penalità di fr. 44'196.- in virtù
dell'art. 337c cpv. 3 CO. Sostenendo la gravità del comportamento dell'attore
nell'ottica dell'art. 337 CO, la convenuta ha affermato che egli -unico
dipendente in grado di svolgere la descritta attività informatica- ha preparato
la videocassetta contestata e l'ha indebitamente asportata dal luogo di lavoro,
eliminando le indicazioni esistenti sugli originali, in particolare relativi ai
diritti della convenuta, modificandone il logo e rifacendone la copertina. Ha
negato inoltre, data la forte concorrenza nel settore, di aver mai autorizzato
alcuno a distribuire cassette a titolo pubblicitario, e tanto meno in concreto,
dal momento che l'assemblaggio creato dall'attore concerneva importantissimi
progetti di carattere riservato. Egli avrebbe così leso il proprio dovere di
fedeltà nei confronti della datrice di lavoro, abusando altresì dei diritti
d'autore di questa.
La
convenuta ha inoltre presentato domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto
la condanna di controparte al pagamento di fr. 25'000.- a titolo di
risarcimento danni, fondandosi sull'art. 337b CO.
-
Con la sentenza impugnata il Segretario assessore, accertato
preliminarmente che l'istante -contrariamente alla tesi della convenuta- non
aveva accettato il licenziamento in tronco notificatogli il 15 settembre 1998,
né aveva egli stesso disdetto il contratto, ha escluso che __________ abbia
consegnato direttamente o per il tramite di terzi la videocassetta al signor
__________. In particolare il primo giudice ha considerato al proposito che i video
realizzati dalla convenuta potevano concernere sia singoli progetti, sia più
progetti, che la cassetta litigiosa non era del tutto anonimizzata, apparendovi
la scritta "copyright 1996 __________", che la cassetta era stata consegnata
a __________ da tale __________ e che a quest'ultimo era stato __________ ad
affidarla. Non essendovi così prova delle asserite cause gravi per la disdetta
immediata del contratto di lavoro, il primo giudice ha fissato il credito
dell'attore in complessivi fr. 42'241.45, riconoscendogli il diritto al salario
netto da metà settembre a fine novembre 1998, alla quota parte di tredicesima
per lo stesso tempo, a un importo per vacanze non godute, nonché a un'indennità
-in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO- pari a 3,5 mensilità lorde. Ha invece
respinto la riconvenzione.
-
Con
il presente appello la società convenuta impugna la sentenza del primo giudice,
postulando sia la reiezione dell'azione principale, sia l'accoglimento della
riconvenzione. Riaffermando introduttivamente la tesi della risoluzione
consensuale del contratto di lavoro, sostiene comunque la legittimità del
licenziamento, considerando manifestamente insostenibili le conclusioni del
Segretario assessore. Per quanto riguarda il comportamento rimproverato al
lavoratore l'appellante lo ridefinisce in tre momenti: nell'allestimento di
video-cassette anonime contenenti un riassunto dei principali progetti di
__________, vincolati da riservatezza verso i terzi, e di altri progetti
ignoti, non di pertinenza di __________; nel prelevamento dal luogo di
lavoro di tale materiale, rispettivamente nel trasferimento del medesimo al
domicilio dell'attore; nella presentazione del contenuto delle cassette o nella
consegna delle stesse a terzi. In particolare, relativamente a quest'ultimo
aspetto l'appellante rimprovera al primo giudice di aver preso in
considerazione l'incredibile deposizione del teste __________, cognato
dell'attore, secondo cui sarebbe stato lo stesso direttore della convenuta a
consegnargli la cassetta da lui esibita al signor __________: tesi che
contrasterebbe con la logica delle cose poiché, se la cassetta avesse dovuto
avere scopo promozionale, certamente avrebbe contenuto tutte le indicazioni
possibili su __________ e non sarebbe stata resa anonima. Inoltre, le
dichiarazioni del teste sarebbero contraddette da altre testimonianze (testi
__________, __________ e __________). La deposizione __________ sarebbe
peraltro inaffidabile per tutta una serie di motivi, dettagliatamente descritti
dall'appellante e di cui si dirà, se necessario, nel seguito. La convenuta
considera poi inesatto di aver prodotto cassette contenenti più progetti già
nel 1997, mentre attribuisce l'indicazione del copyright nel video
litigioso a una svista del contraffattore che comunque non permette di
risalire alla titolarità dei progetti. Nel complesso ritiene che il
Segretario assessore abbia esatto un grado di prova eccessivo per riconoscere i
fatti imputati alla controparte, non tenendo invece conto del normale andamento
delle cose e di altri indizi contenuti nell'incarto. L'appellante fa inoltre
riferimento agli illeciti contatti da lui avuti con la ditta confederata
__________.
Per
quanto riguarda il conteggio del credito riconosciuto all'attore, l'appellante
si limita a rilevare come questi, subito dopo il licenziamento, abbia
guadagnato circa fr. 4'200.-, mentre il primo giudice non ha ammesso -a torto-
nessuna concolpa a carico di __________.
Delle
argomentazioni a sostegno della riconvenzione, come delle osservazioni
all'appello, si dirà nel seguito.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto -in buona fede- non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è talmente compromesso da
non permettere più una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta
immediata appare come l'unica soluzione praticabile. Anche manchevolezze minori
possono giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano
ripetutamente e malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta
in caso di recidiva. In ogni caso, il giudice valuta secondo il suo libero
apprezzamento se -nel caso concreto- la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, applicando i principi del diritto e
dell'equità (DTF 127 III 313, cons. 3).
-
Queste
conseguenze di legge non si attuano evidentemente se non è data l'ipotesi del licenziamento
in tronco. In concreto, la situazione si verificherebbe se -come evoca anche in
questa sede la società convenuta- il lavoratore avesse aderito a una proposta
di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro. L'appellante invero non
indica elementi di prova a sostegno della sua tesi, se non accennando a
contraddizioni in cui sarebbe incappato l'attore in sede di interrogatorio
formale: tuttavia, rispondendo alla domanda 14, segnatamente a sapere se il
giorno del licenziamento avesse rassegnato le proprie dimissioni con effetto
immediato, l'attore ha risposto senza dubbio negativamente. Sono pertanto
inutili i tentativi dell'appellante di far ricorso ad altri passi della
risposta a quella stessa domanda per inquinarne il significato: in altre
parole, non è pertinente ricordare che l'attore ha premesso alle sue
dichiarazioni di aver meditato da tempo di lasciare __________ per ridurre le
proprie spese di doppia economia domestica, né di aver saputo che il direttore
__________, negli ultimi tempi, non fosse più soddisfatto di lui e pure di aver
detto -proprio quel giorno- che se ne sarebbe andato: tutt'altra cosa è infatti
accedere esplicitamente a un'interruzione immediata del contratto con i
pregiudizi economici che ciò comporterebbe. D'altra parte, fosse intervenuto un
accordo di rescissione, tutt'altro sarebbe stato il contenuto della
comunicazione di risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro
consegnata all'attore (doc. E). A proposito poi dei rapporti intercorrenti fra
le parti, può essere almeno fatto accenno abbondanziale alla deposizione
testimoniale di __________, già contitolare dello studio d'architettura
canadese __________ di __________, ossia verosimilmente di un'importante
associata dell'appellante (vedi anche doc. V), il quale -dopo aver espresso
tutta la sua disistima per l'arch. __________ - afferma testualmente di
averlo fatto rimuovere a causa di tale suo apprezzamento del dipendente di
__________ (rogatoria __________, N. 85) e quindi non per altri motivi. Su questo
aspetto la sentenza impugnata merita così conferma.
-
Nel
caso in esame il rimprovero mosso al lavoratore è quello di aver leso
gravemente il suo obbligo di fedeltà alla datrice di lavoro con esplicito
riferimento alla segretezza delle produzioni affidategli. Ciò impone anzitutto
di verificare -a dipendenza dello scopo e dell'attività della società
convenuta- a quali criteri di riservatezza dovesse attenersi il lavoratore e
per che motivo. A dire il vero l'attività di __________ non risulta in modo
chiarissimo, né emerge dalla documentazione pubblicitaria (in particolare doc.
V), né è stata descritta in causa in modo univoco (testi __________,
__________, __________, IF __________), potendosene tuttavia concludere che la
società si dedicasse in linea di principio alla promozione immobiliare in Paesi
esteri: in particolare essa si attivava nel presentare progetti edilizi,
elaborati da terzi, a possibili clienti (testi __________, __________),
rispettivamente partecipava -con tali progetti- a concorsi per la realizzazione
di opere dell'edilizia (teste __________), esclusa comunque la fase
dell'appalto (IF __________). In quest'ambito promozionale la società faceva
capo alle produzioni informatiche dell'attore (piani tridimensionali e
videoanimazioni) come metodi di miglior presentazione dei progetti. Pertanto è
persino ovvio che __________ -cui venivano affidati da parte di architetti
(rispettivamente di studi d'architettura) i piani di possibili opere- dovesse
trattare quei documenti con discrezione (testi __________, __________), non
foss'altro -verosimilmente- che per evitare che qualcuno, segnatamente clienti,
altri progettisti, o altri promotori se ne appropriassero anche solo
parzialmente, rispettivamente ne conoscessero le caratteristiche prima della
presentazione a un concorso, ecc. In tal senso è sostenibile -come afferma la
convenuta- che il direttore della società tenesse a presentare i progetti (con
o senza sviluppo tridimensionale o videoanimazione) personalmente, ossia dopo
aver accertato il concreto interesse di determinati, potenziali clienti.
-
E'
però altrettanto vero che l'appellante, da un certo momento in poi, ha
proceduto all'allestimento di videocassette in cui erano rappresentati più
progetti; e ciò non al fine della loro promozione, ma per mostrare a chi ne
fosse interessato quel particolare metodo di presentazione, ossia per far
conoscere una caratteristica importante dell'attività e del potenziale
produttivo di __________ (testi __________, __________, __________). In quest'ambito
non è affatto scontato che la società fosse tenuta a discrezione nei confronti
dei singoli progetti poiché l'intento pubblicitario -così come impostato-
comportava in sé l'uso di prodotti intellettuali di terzi. Era semmai compito
di __________, allestendo questo tipo di materiale, di scegliere progetti
usciti d'attualità o di cui la protezione non s'imponesse per qualsiasi motivo
(al riguardo, teste __________, risposta a controdomanda 2). Orbene, pacifico
che la videocassetta di cui si rimprovera all'attore la produzione e la
consegna a terzi fosse di quest'ultimo tipo, sarebbe stato compito della
datrice di lavoro -nell'ambito del proprio onere probatorio (Brühwiler,
Comm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7c)- di dimostrare che i
progetti rappresentati in quel collage fossero da trattare comunque
confidenzialmente, dato ad esempio il rischio di compromettere il buon nome
della società, rispettivamente i rapporti fra lei e chi le aveva affidato i
piani da elaborare e da promuovere. Ma in concreto l'appellante non ha
sostenuto una simile puntuale versione dei fatti in particolare in relazione ai
progetti assunti per comporre la cassetta litigiosa, limitandosi a definire importantissimi
e di carattere riservato i progetti (in generale) da lei promossi sul
mercato internazionale in collaborazione con i maggiori colossi dell'architettura
e dell'edilizia a livello mondiale, e sostenendo che l'attività imputata
alla controparte ne è risultata lesiva dei suoi interessi e dei diritti
d'autore su tali progetti (risposta, pag. 5 e duplica, pag. 7). Genericità di
addebiti che non basta tuttavia per imputare concretamente alla controparte,
sulla base invece di un episodio ben determinato, di aver leso l'obbligo di
fedeltà nei suoi confronti, ossia di segretezza rispetto al lavoro svolto, e
per considerare il comportamento del lavoratore talmente grave da non
permettere oltre la sua collaborazione alle dipendenze della società. Infatti,
affinché il giudice -nell'ambito del suo potere d'appezzamento- possa
concludere alla gravità dei fatti in conformità dell'art. 337 CO, deve poterli
valutare nella loro concretezza e non sulla base di indicazioni generiche sul
comportamento denunciato, rispettivamente sugli obblighi effettivamente
disattesi dal lavoratore. Infatti, l'obbligo di fedeltà si concretizza nel non
fare tutto ciò che può nuocere agli interessi economici del datore di
lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 15, N. 124); in
particolare, per quanto attiene all'obbligo di segretezza, il lavoratore deve
tralasciare ogni comportamento inteso alla divulgazione di ciò che ha appreso
durante il rapporto di lavoro e che sa che il datore di lavoro vuole tenere
segreto (Rehbinder, op. cit., N. 131). Ne consegue l'importanza -per
valutare il comportamento del lavoratore- di considerare la segretezza
oggettiva dei dati divulgati, rispettivamente almeno la volontà del datore di
lavoro di considerarli riservati. In concreto e contrariamente alla censura
mossa dall'appellante, non è quindi eccessivo esigere dalla datrice di lavoro
-in ossequio all'onere probatorio di cui s'è detto- che almeno di uno dei
progetti assemblati nella videocassetta dimostrasse l'effettiva riservatezza
imposta dalle circostanze: lo stadio della promozione, la pendenza di un concorso,
il concreto interesse di un cliente, ecc., rispettivamente il proprio interesse
in tal senso: momento determinante rimasto per contro ignoto e senza prova,
verosimilmente anche a causa degli esiti negativi dell'attività promozionale di
__________, in parte almeno, confermati in sede istruttoria (testi __________,
__________, __________). D'altra parte, non è contestato che altre
videocassette di natura pubblicitaria, allestite con l'approvazione di
__________, contenessero elementi dei medesimi progetti architettonici di cui
alla cassetta litigiosa (testi __________, __________, decisione PP, punto 4),
ciò che induce a concludere che la stessa società non si sentisse più in
obbligo di riservatezza relativamente a quei piani.
-
Non
provata in concreto l'esigenza oggettiva che i piani presentati nella cassetta
contestata dovessero restare segreti, potrebbe entrare comunque in linea di
conto una disposizione della datrice di lavoro in tal senso ai suoi
collaboratori. Tuttavia, una simile direttiva né risulta dagli atti (anzi è
escluso che ci fosse: teste __________), né emerge univocamente dalle
testimonianze assunte che -su questo punto come su altri- sono fra loro
contraddittorie: è comunque sostenibile che non vi fosse un divieto di
__________ ai suoi collaboratori a che le videocassette promozionali potessero
essere consegnate a terzi senza particolari riserve (testi __________).
Inoltre, il teste __________, già collaboratore della direzione commerciale di
__________ nel secondo semestre del 1997, ha affermato che il direttore
__________ aveva dato sia a lui, sia all'attore addirittura il permesso di
distribuire cassette a scopo promozionale. Ne consegue che, stesse l'ipotesi
fattuale (e contestata) dell'appellante, la gravità del comportamento del
lavoratore in quanto lesivo dell'obbligo di fedeltà non sarebbe data.
-
Comunque
la sentenza impugnata merita conferma anche in merito alle circostanze che
hanno portato alla consegna della videocassetta litigiosa a __________ della
__________ e ciò considerando in particolare le dichiarazioni del teste
__________. Così come ha considerato il Procuratore pubblico nella sua
decisione di non luogo a procedere 7 ottobre 2002 nei confronti dell'attore e
dello stesso dott. __________, la testimonianza resa da questi appare
circostanziata e confermata dal teste __________, mentre altri testi sentiti
nella sede civile hanno reso deposizioni fra loro contrastanti. E' questo un
serio motivo in più per non scostarsi dalla versione dei fatti accertata dal
primo giudice, ossia che non l'attore ma __________, nell'ambito di una
trattativa immobiliare estranea al presente contenzioso, ha consegnato la
cassetta a __________, e ciò dopo averla ricevuta direttamente dal direttore
della società appellante. Questa fattispecie, aspramente contestata da
quest'ultima, trova altresì riscontro, in buona parte, nella testimonianza
__________, laddove quest'ultimo e il dott. __________ sono le uniche persone a
poter testimoniare direttamente sui fatti, mentre ogni altra deposizione -fatta
eccezione del teste __________ - non può che riferire informazioni generiche
sulla segretezza o meno del materiale informatico di __________. Il signor
__________ ha dichiarato, senza poter essere messo in dubbio, di aver ricevuto
la videocassetta litigiosa da __________, mentre nulla sa dell'attore,
tantomeno ne ricorda la presenza al sopralluogo e alla riunione d'affari
seguitane in una casa di __________. Inoltre, egli si è dichiarato indifferente
alla consegna della cassetta, in particolare non interessato al metodo di
presentazione adottatovi e ha confermato che intenzione del dott. __________
era unicamente di mostrargli quella modalità di presentazione di progetti in
generale.
Inoltre,
tale consegna della videocassetta di dimostrazione non può nemmeno
rappresentare un pericolo per l'appellante nei confronti della concorrenza: sia
perché -dichiaratamente- l'attività di __________ era rivolta esclusivamente al
mercato estero (teste __________), sia perché __________ è invece legata al mercato
locale (teste __________).
-
Giacché
la convenuta ritorna su questo aspetto anche con l'appello, è doveroso
precisare che la videocassetta contestata non risulta anonimizzata come
essa sostiene: tutte le prove, in particolare l'ispezione, convergono in tal
senso. Che poi __________ attribuisca a una svista di controparte la mancata
cancellazione del copyright è una pura illazione che non può cambiare i
termini dell'accertamento.
-
L'appellante
precisa che le videocassette promozionali (collages) sono state da lei
prodotte solo a partire dal 1998, così che nel 1997 non ne potevano ancora
esistere. Sennonché le risultanze istruttorie non sono precise su questo
aspetto della vertenza, indicando la produzione di questo materiale a partire
dalla fine 1997 - inizio 1998 (teste __________), ciò che relativizza le
conclusioni dell'appellante. Comunque, si tratta di un argomento nuovo (non
prodotto negli allegati introduttivi della causa) e come tale improponibile in
virtù dell'art. 321 CPC. Come nuovo e improponibile in appello è il rimprovero
mosso all'attore di aver asportato senza permesso videocassette dal luogo di
lavoro e di averle tenute presso il proprio domicilio: questione di cui
peraltro non è motivata la gravità.
-
La
ricorrente ritorna sull'episodio __________, non tanto ad adiuvandum per
dimostrare ulteriormente l'infedeltà dell'attore, ma considerandolo in sé
motivo di disdetta immediata. Al proposito il primo giudice, pur ammettendo che
il lavoratore non avesse chiesto il permesso di __________, ha ritenuto lieve
la sua mancanza per aver trasmesso, in un'unica occasione, alla menzionata
ditta di __________ solo 4 immagini tridimensionali di progetti, dopo aver
concordato che sulla pagina Web di __________ -cui erano destinate- dovesse
figurare (com'è avvenuto) il logo della datrice di lavoro. Ha inoltre osservato
che __________ non è concorrente __________, occupandosi dello sviluppo e della
distribuzione di software per architetti. Sull'entità dell'operazione,
così come descritta dal Segretario assessore, l'appellante non eccepisce nulla;
sostiene tuttavia che i progetti non erano contrassegnati in modo da
renderne evidente la titolarità. Questo accenno rappresenta un ulteriore
rimprovero alla controparte, dal momento che nei propri allegati introduttivi
essa aveva invece messo l'accento sul fatto che i fotomontaggi tridimensionali
di suoi progetti erano stati trasmessi senza autorizzazione (risposta, pag. 5;
duplica, pag. 9). Sennonché, sull'aspetto qui evidenziato vale quanto rettamente
accertato dal primo giudice, ossia che sulla pagina Web di __________ il logo
della convenuta figurava (doc. 4; teste __________). D'altra parte, non deve
stupire che la ditta di __________ si sia rivolta direttamente all'attore in
vista dell'allestimento della propria pubblicità, tenuto conto che -presso la
ditta convenuta- solo quegli si occupava della trasposizione tecnica dei piani
architettonici e che __________ -verosimilmente- trattava esclusivamente con
lui in quanto fruitore delle sue prestazioni di fornitrice di programmi
informatici per architetti. Il rimprovero appare tuttavia di ben poca rilevanza
e del tutto sostenibile è l'apprezzamento del primo giudice sulla gravità o
meno della fattispecie.
-
Per
quanto riguarda il credito riconosciuto dal primo giudice, l'appellante rileva
anzitutto che il Segretario assessore non ha tenuto conto di quanto l'attore ha
guadagnato presso la __________ subito dopo il licenziamento, ossia fr.
4'200.-, e del fatto che questi ha avuto modo di completare la propria
formazione, sostenendo due esami di informatica (appello, pag. 12). Mentre di
questi "vantaggi" l'appellante non offre nessuna quantificazione, né
elementi per procedervi, del guadagno indicato -come rettamente osserva il
resistente- il primo giudice ha già tenuto conto, detraendo dal credito
riconosciuto al lavoratore non l'importo indicato da questi in modo
approssimativo in sede di interrogatorio formale, ma la somma esatta di fr.
3'285.- indicata dal responsabile di __________ (teste __________).
L'appellante sembra inoltre criticare la determinazione del credito in merito
all'applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO, ritenendo iniquo che il primo
giudice abbia escluso qualsiasi concolpa dell'attore. Orbene, al di là della
forma della censura (Interessante è anche constatare ecc.: appello, pag.
12), può essere comunque osservato che, nella determinazione dell'indennità in
discussione, il giudice considera anche l'eventuale concolpa del lavoratore (Brühwiler,
op. cit., art. 337c CO, N. 11); ciò che in concreto il primo giudice ha fatto,
escludendola: a buona ragione tuttavia, dal momento che la colpa individuata
dall'appellante nell'allestire e diffondere cassette pirata esisterebbe
solo in relazione con la fattispecie da lei sostenuta a carico del lavoratore e
rimasta senza prova.
-
Delle
poste che compongono la riconvenzione l'appellante, implicitamente, abbandona
in questa sede quella riferita a una fattura, mai esibita, dello studio
d'architettura __________ (Conclusioni, pag. 11) per alcune decine di migliaia
di dollari. Mantiene invece le altre, in particolare i costi per il ripristino
dell'accesso all'apparecchiatura informatica e le spese sostenute a causa
dell'impossibilità di utilizzazione succeduta alla partenza dell'attore dalla
ditta. Sennonché, le conclusioni del primo giudice, anche su questo aspetto
della lite, devono essere confermate. Anzitutto, l'importo di fr. 840.- che è
il totale delle due fatture __________ (doc. 7 e 8) non costituisce danno
ascrivibile all'attore: sia perché i documenti stessi non indicano l'origine
degli interventi, sia perché al teste __________ -che è intervenuto per quella
ditta- nemmeno sono stati sottoposti affinché dicesse in cosa fossero
costituiti quei lavori e se essi potessero essere messi in relazione con
attività dannose di . Anzi il teste sembra dire il contrario, ossia
che il suo intervento gli era stato richiesto dal direttore di __________ per
bloccare l'accesso esterno al sistema informatico e per modificare la password
per l'accesso a internet, ciò che può corrispondere -senz'altra
indicazione- a cautele della ditta. In merito alle spese d'inattività della
convenuta, una parte dell'importo (fr. 3'514.50) si fonda sulla fattura
__________ 5 dicembre 1997, relativa all'abbonamento (pagato anticipatamente)
per il 1998 e all'uso della hot-line per lo stesso periodo. Il rimanente, ossia
fr. 14'000.-, corrisponderebbe allo stipendio di due mesi per un dipendente
assunto in sostituzione dell'attore licenziato (riconvenzione, pag. 9) impossibilitato
al lavoro in seguito alle resistenze di quest'ultimo e alla mancata consegna
della chiave fisica d'accesso al programma grafico di __________ fino al 17
novembre 1998 (doc. 1). Tuttavia, se può sembrare che l'attore non abbia
facilitato il passaggio delle consegne, la convenuta non può pretendere né la
rifusione di un abbonamento annuale, abbondantemente usufruito per tutto il
1998 e di cui nemmeno calcola un'adeguata quota parte, né il pagamento dello
stipendio di una persona di cui non si conosce (in causa) con sicurezza
l'identità (, oppure __________, o __________: teste __________) né
l'inizio dell'attività lavorativa presso __________ (al proposito si sa solo
che l'arch. __________ è stato assunto … all'inizio di dicembre … poco tempo
dopo aver assunto l'arch. __________ …: teste __________), ciò che potrebbe
escludere che un'assunzione sia avvenuta già alla partenza di __________ e
nemmeno subito dopo. Elementi che bastano per respingere le domande in esame,
del tutto o non sufficientemente provate, a prescindere dal fatto che la stessa
appellante ammette che i testi non dicono direttamente che i problemi
informatici riscontrati dopo la partenza di __________ siano dovuti al
comportamento di quest'ultimo (appello, ad 10), ciò che corrisponde a dire
che manca la prova di un nesso causale adeguato fra il risarcimento richiesto e
le pretese illiceità della controparte.
In merito
al complesso di pretesi danneggiamenti della convenuta su cui essa poggia la
domanda di risarcimento di complessivi fr. 25'000.- in via equitativa,
non ci si può che stupire della sua riproposta in questa sede a fronte di
nessuna prova, rispettivamente di nessun indizio che esistano i presupposti del
richiesto risarcimento di danni in relazione a ingenti perdite di tempo da
parte dei responsabili della __________, arbitrario utilizzo da parte di
__________ del tempo di lavoro e delle infrastrutture della ditta -cassette
comprese- per la realizzazione delle sue videoanimazioni taroccate (appello,
pag. 14). Non solo l'attrice riconvenzionale non ha fatto fronte al suo onere
probatorio, ma nemmeno può pretendere che il giudice proceda in applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO. Le conclusioni del Segretario assessore non potevano
pertanto essere diverse da quelle impugnate.
- Ne
consegue che l'appello dev'essere respinto in ogni suo punto con il carico
delle spese e delle ripetibili all'appellante.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
decreta:
-
L'appello
4 settembre 2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese (fr. 100.-) e la tassa di giustizia (fr. 1'200.-), anticipate
dall'appellante, restano a suo carico. Questa verserà a __________ l'importo di
fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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