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Numero d'incarto:
12.2002.127
Data decisione, Autorità:
19.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00127
Lugano
19 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause -inc. no. OA.2002.00070 e OA.2002.00071
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promosse il 21 maggio 2002
da
contro
volte ad
ottenere la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.
3'000'000.- oltre interessi;
ed ora sul
decreto 10 luglio 2002 con cui il Segretario assessore ha revocato la nomina di
un patrocinatore d'ufficio a favore degli attori;
appellanti
gli attori con scritto 15 luglio 2002 ("Einsprache"), con cui
contestano il decreto di revoca del patrocinatore d'ufficio;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 21
maggio 2002 gli attori hanno inoltrato alla Pretura di Mendrisio due separate
richieste di risarcimento danni ("Antrag auf zivile
Schadenersatzklage") contro la __________;
che, con
decreto 28 maggio 2002, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud
ha nominato loro un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. __________;
che
quest'ultimo, con lettera 8 luglio 2002, ha chiesto alla Pretura la revoca
della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, osservando come, a suo parere,
entrambe le cause fossero destituite di fondatezza, perlomeno dal profilo
formale e che in ogni caso la prosecuzione del mandato appariva improponibile
per l'assenza del vicendevole rapporto di fiducia tra avvocato e cliente;
che il
Segretario assessore, preso atto di quella comunicazione, con decreto 10 luglio
2002 ha revocato la nomina dell'avv. __________ a patrocinatore d'ufficio,
senza provvedere alla nomina di un nuovo patrocinatore, ritenendola nelle
particolari circostanze superflua;
che con
scritto 15 luglio 2002 ("Einsprache") gli attori censurano tale
giudizio;
che,
nonostante l'atto in questione sia in lingua tedesca, questa Camera non ritiene
di doverlo ritornare alla parte affinché proceda alla sua traduzione (art. 142
cpv. 3 CPC), lo stesso potendo in effetti già essere evaso ai sensi dell'art.
313bis CPC (per tante: IICCA 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 26 gennaio
1998 in re N. e llcc./H.);
che
l'art. 39 cpv. 2 CPC, secondo cui "quando il giudice ritiene che una
persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la
propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio", è da applicare
a garanzia del diritto delle parti di essere sentite: se dunque il giudice
assegna a una parte un patrocinatore d'ufficio e questi rinuncia al patrocinio,
egli deve provvedere alla sua sostituzione a meno che sia pacifica la volontà
esplicita o implicita della parte di rifiutare l'intervento del legale (CCC
11 febbraio 1999 in re D./A. SA; SJZ 1994 p. 236; ZR 1996 p. 46 e
seg.);
che nel
caso di specie nulla agli atti -e in particolare non la menzionata lettera 8
luglio 2002- permette di intravedere la volontà esplicita o implicita degli
attori di rifiutare l'intervento dell'avvocato d'ufficio designato, per cui il
Segretario assessore non poteva assolutamente rifiutare la nomina di un nuovo
patrocinatore agli attori, in tale giudizio ravvisandosi una violazione del
loro diritto di essere sentiti, che deve essere sanzionato d'ufficio con la
nullità (art. 142 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC);
che il
decreto impugnato deve di conseguenza essere annullato e gli atti ritornati al
primo giudice affinché proceda alla nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio;
che
l'appello può pertanto essere accolto, senza la necessità di intimarlo alla
controparte - peraltro non ancora coinvolta nel processo - per eventuali
osservazioni (per l'applicazione dell'art. 313bis in caso di accoglimento del
gravame: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 313bis);
che,
essendo il giudizio di primo grado la conseguenza di un errore dell'autorità
inferiore, occorre prescindere dall'applicazione della tassa di giustizia (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 8 ad art. 150), mentre a favore degli appellanti, non patrocinati
da un legale, deve essere riconosciuta un'equa indennità per compensare il solo
dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello ("Einsprache") 15 luglio 2002 di __________ e
__________ è accolto.
§ Di
conseguenza i decreti 10 luglio 2002 (inc. no. OA.2002.00070 e OA.2002.00071)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud sono annullati e gli atti
ritornati al Segretario assessore per la designazione di un nuovo patrocinatore
d'ufficio.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà agli appellanti fr. 100.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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