AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.123
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.123
Lugano
5 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.95.00865
(già inc. n. 297/169/2-8) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2-
promossa con petizione 11 marzo 1987 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 397'428.90
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione e che il 23 giugno 1988 ha denunciato la lite alla
__________ (rappr. dall'avv. __________), la quale ha comunicato, in data 8
febbraio 1993, di intervenire accessoriamente accanto alla convenuta;
che il
Pretore con sentenza 13 giugno 2002 ha accolto per fr. 245'537.30 più
interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 4 luglio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l'attore con impugnativa 4 settembre 2002, con cui chiede la
reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso
di ammettere la petizione per fr. 817'473.95 oltre interessi, pure con protesta
di spese e ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 9 ottobre 2002 postula la reiezione dell'appello
adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Il 13 agosto 1982, verso le 19.00, si è verificato sulla carreggiata
nord-sud della strada cantonale a 4 corsie del __________, in territorio di
__________, e meglio all'altezza del lungo rettilineo che precede l'ampia curva
a sinistra denominata degli "ufficiali" sita in prossimità del
culmine del passo, un grave incidente della circolazione, la cui dinamica può
così essere brevemente riassunta. __________ stava procedendo in direzione sud
alla guida della propria autovettura Peugeot 305, seguito da una Ford Fiesta
110 con a bordo alcuni parenti ed amici, condotta da __________. Avendo notato
che quest'ultima vettura si era fermata nella corsia d'emergenza e che dal
cofano fuoriusciva del fumo, egli ha a sua volta accostato il suo veicolo e,
sceso dalla macchina, ha inizialmente aiutato ad evacuare i passeggeri e il loro
bagaglio. Ritornato alla sua vettura, da lui fatta avanzare di qualche metro, e
presa con sé una coperta, egli ha in seguito cercato di spegnere le fiamme, che
nel frattempo si stavano sviluppando dal motore. In quel mentre si è prodotta
una forte fiammata (esplosione) e __________, che a quel momento si trovava
all'altezza della fiancata anteriore sinistra della Ford Fiesta, ha
istintivamente fatto due o tre passi all'indietro verso il centro della strada,
dove è stato travolto da __________, il quale, a bordo della sua Opel Rekord
2000, procedeva verso sud sulla corsia veloce.
B. Nell’incidente,
__________, allora quarantasettenne, ha subito lo spostamento di due vertebre
lombari, la frattura del femore e del ginocchio destro, di entrambi i polsi e di
alcune costole nonché riportato alcune ferite lacero-contuse al capo.
Nonostante
le lunghe cure prestate, egli non è più stato in grado di riprendere
completamente l'attività lucrativa, per cui , istituto presso cui
lavorava, tramite la cassa d'assicurazione del __________ (), lo ha
dapprima posto al beneficio di una pensione parziale del 60% per causa
d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 1984 e in seguito lo ha prepensionato con
un grado d'invalidità del 100% con effetto dal 1° ottobre 1993.
C. Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________,
assicuratrice RC della vettura di __________, al pagamento di fr. 379'428.90,
somma aumentata in sede conclusionale a fr. 703'583.65 e in subordine a fr.
602'194.55 (già dedotto l'acconto di fr. 200'000.- percepito pendente causa,
nell'ottobre 1988).
La
convenuta, dopo aver denunciato la lite alla __________, rappresentante in
Svizzera dell'assicuratore RC dell'auto condotta da , si è opposta
alla petizione, asserendo innanzitutto che all'attore doveva essere attribuita
una concolpa nell’incidente del 50%, ciò che imponeva di ridurre in tale misura
tutte le sue pretese, tranne quelle per cui egli poteva vantare un diritto
preferenziale. Quanto alle singole posizioni di danno, le stesse non erano
state sufficientemente sostanziate, né tanto meno provate, in particolare
quelle successive al 1987, tanto più che andavano in ogni caso dedotte le somme
da lei anticipate a terze persone. Il perito giudiziario aveva in ogni caso
accertato che l'incapacità lavorativa dell'attore era unicamente del 50% e non
invece del 60% oppure del 100%, come prospettato, per motivi amministrativi
interni, dall'.
D. Con
la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 245'537.30 più
interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza respinto le eccezioni
sollevate dalla convenuta ed ha di conseguenza riconosciuto all'attore i
seguenti importi: fr. 191'305.- per perdita di guadagno, fr. 9'032.40 per
perdita su gratifiche d'anzianità, fr. 79'900.- per perdita da attività
viticola, fr. 2'147.- per spese di trasferta, fr. 914.80 per spese di soggiorno
in Ticino e di sostituzione di abiti, fr. 623.40 per spese d'ospedalizzazione a
__________, fr. 50'000.- per torto morale, fr. 8'142.- a titolo di supplemento
di quote alla cassa malati, fr. 1'115.50 per costi complementari non assunti da
quest'ultima al 1° ottobre 1987 e fr. 21'695.70 per quelli futuri. A questi
importi, già dedotto l'acconto di fr. 200'000.-, andavano infine aggiunti gli
interessi compensatori del 5% dalla data media del 13 agosto 1992, per
complessivi fr. 80'931.30.
E. Entrambe
le parti si sono aggravate contro la sentenza pretorile. Con l'appello
principale la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, ribadendo
l'esistenza di un'importante concolpa dell'attore e contestando che
quest'ultimo potesse far valere nei suoi confronti un'incapacità lavorativa del
60% o addirittura del 100%: gli unici importi che l'attore poteva pretendere
erano dunque quelli che il giudice di prime cure gli aveva attribuito per
perdita su gratifiche d'anzianità, per perdita da attività viticola, per spese
di trasferta, per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, per
spese d'ospedalizzazione a __________ nonché per torto morale, fermo restando
che dagli stessi, da ridurre al 50% in assenza di un diritto preferenziale del
leso, andavano in ogni caso dedotti gli acconti (fr. 200'000.-) e gli anticipi
da lei già versati a terzi (50% di fr. 23'835.90).
Con
l'appello adesivo l'attore ha per contro postulato che gli importi a suo favore
fossero aumentati a fr. 817'473.95: invariate le richieste per spese di
trasferta, per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, per
spese d'ospedalizzazione a __________, per torto morale e per costi
complementari non assunti dalla cassa malati al 1° ottobre 1987, egli ha esteso
a fr. 326'919.30 la richiesta per perdita di guadagno, a fr. 17'418.55 quella
per perdita su gratifiche d'anzianità, a fr. 150'900.- quella per perdita da
attività viticola concreta e futura, a fr. 12'454.50 quella a titolo di
supplemento di quote alla cassa malati e a fr. 43'608.80 quella per costi
complementari non assunti dalla stessa per il futuro; oltre a ciò, egli ha
preteso la rifusione di altri fr. 118'163.50 per perdita della pensione, di fr.
1'720.20 per i costi di patrocinio nella pratica penale e di fr. 22'041.90 per
le spese legali preprocessuali; gli interessi compensatori, ricalcolati sulla
base di questi dati, ammontavano a fr. 269'446'70.
F. Delle
motivazioni della querelata sentenza, degli appelli nonché delle osservazioni
ai rispettivi gravami si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto: 1. Prima
di entrare nel merito dei due appelli, è necessario evadere alcune censure
d'ordine sollevate dalle parti nelle rispettive osservazioni, concernenti da un
lato la ricevibilità dell'appello principale, privo della formale dichiarazione
d'impugnazione, e dall'altro la facoltà di produrre nuova documentazione in
questa sede.
1.1 L'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC prescrive che l'appello, pena la
sua nullità (cpv. 5), debba contenere la dichiarazione di appellare, con
l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono
dedurre dinanzi alla seconda istanza. Tale esigenza è stata però attenuata
dalla giurisprudenza, secondo cui la mancanza dell'indicazione specifica dei
dispositivi dedotti in appello non è motivo di nullità, se appare chiara la
volontà di appellare -e pertanto questa indicazione si rivela inutile sulla
base delle richieste specifiche dell'impugnazione- e se le carenze formali non
pregiudicano la posizione della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 6 ad art. 309).
Nel caso
di specie la censura sollevata dall'attore deve pertanto essere disattesa:
l'intestazione dell'appello (p. 1) e lo stesso petitum d'appello (p. 51)
permettono in effetti di comprendere in maniera non equivoca quale siano i
dispositivi del giudizio di primo grado che la convenuta intendeva impugnare,
ovvero i N. 1 e 2, e l'attore, che è stato ampiamente in grado di esprimersi al
riguardo, non ha preteso né tanto meno dimostrato di aver subito alcun
pregiudizio da tale modo di procedere.
1.2 La
procedura di appello, volta a verificare la decisione del primo giudice, senza
che le emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 1 ad art. 321), implica tra l'altro il divieto di produrre in questa
sede nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 20 e 23 ad art. 321).
Ne
discende che i documenti I-IX, allegati dall'attore all'appello adesivo, la cui
acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 14 ad art. 322), devono senz'altro essere estromessi dall'incarto,
poiché lo scopo dell’art. 322 CPC non è evidentemente quello di supplire alle
negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità
stabilite dal codice di rito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art.
322), tanto più che la produzione di gran parte di quei documenti -in
particolare del doc. II, che altro non è che il classificatore già offerto a
suo tempo quale prova sub doc. BP (cfr. appello adesivo p. 40)- era già stata
respinta dal Pretore con argomentazione del tutto pertinente (a cui, per
comodità, si può senz'altro rimandare) il 3 maggio 1997 nell’ambito di una
domanda di assunzione suppletoria di prove, giudizio confermato il 20 agosto
1999, allorché egli ha respinto un'istanza di modifica della sua precedente
ordinanza.
- Nella
sentenza qui impugnata il Pretore è giunto alla conclusione che all'attore non
poteva essere ascritta alcuna concolpa nell’incidente. La convenuta, pur
ammettendo di principio la propria responsabilità, ribadisce che quest'ultimo
sia comunque colpevole del sinistro per il 50%.
2.1 Secondo l'art. 59 cpv. 2 LCStr, se il detentore, che non può
liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1 della medesima
norma, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare
l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le
circostanze, tra le quali vanno in particolare annoverate la colpa -grave o
lieve- del detentore rispettivamente del leso e il rischio connesso all'uso di
un veicolo a motore (cfr. Bussy/Rusconi, Code Suisse del la circulation
routière - Commentaire, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 59 LCStr).
2.2 Nel
caso di specie questa Camera, aderendo in parte alle censure sollevate dalla
convenuta, ritiene che il comportamento tenuto dall'attore non sia stato
completamente esente da critiche e che egli in particolare non si sia
dimostrato del tutto ossequioso del dovere di prudenza cui ci si sarebbe dovuto
attenere nella particolare situazione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, nonostante l'attore fosse consapevole del
pericolo di un'esplosione della vettura di __________ (avanti alla polizia egli
ha in effetti espressamente dichiarato di aver avuto "paura di una
possibile esplosione", cfr. doc. B), tant'è che egli, dopo aver
evacuato i passeggeri e il loro bagaglio, si era preoccupato, proprio per
evitare eventuali danni alla sua vettura, di allontanarla un po’ dalla Ford
Fiesta, il fatto che egli sia tornato presso la vettura in fiamme con una
coperta nel tentativo di spegnere l'incendio (pur non costituendo un suo
obbligo, cfr. art. 51 cpv. 2 LCStr, art. 54 cpv. 1 ONC) non risulta
assolutamente censurabile, tanto più che l'iniziativa è avvenuta per impedire
che l'auto andasse distrutta e per evitare che la possibile esplosione potesse
danneggiare cose e persone estranee all'incidente.
Diverso è
il discorso per quanto riguarda la posizione da lui assunta accanto al veicolo
e per la reazione da lui avuta allorché si è prodotta la forte fiammata
(esplosione).
La
decisione dell'attore di cercare di spegnere l'incendio posizionandosi lungo la
fiancata anteriore sinistra (si veda al proposito quanto da lui dichiarato alla
polizia nel doc. B e la testimonianza di __________, rogatoria p. 2 e 4; cfr.
pure conclusioni di parte attrice p. 8 e osservazioni all'appello p. 12) invece
di optare per una posizione davanti alla vettura -più logica e oltretutto più comoda-
non è conforme alle norme di comportamento previste dalla legge (che
prescrivono ai pedoni di non sostare inutilmente sulla carreggiata, cfr. art.
46 cpv. 2 ONC) ed ha senz'altro contribuito all'insorgere dell'incidente.
Occorre premettere che, nonostante quanto affermato da __________ (rogatoria p.
2), la sua vettura, larga 156.5 cm (cfr. doc. 2 inc. n. 540/61/2-8 richiamato),
oggettivamente non poteva trovarsi completamente nella corsia d'emergenza,
larga in quel punto 149 cm e delimitata alla sua destra da un muretto in
cemento alto 48 cm che ne impediva il completo sfruttamento, ma sporgeva
leggermente nella normale corsia di marcia, larga 325 cm (cfr. verbale di
sopralluogo 10 luglio 1989 inc. n. 540/61/2-8 richiamato). In tali circostanze
si può ragionevolmente ritenere che durante l'operazione di spegnimento -che
implica un certo spazio- l'attore sporgesse per circa 40/50 cm sulla normale
corsia di marcia, creando ed esponendosi a una situazione di pericolo, tanto
più che ci si trovava su una strada cantonale importante e che quel giorno -era
l'antivigilia di ferragosto- il traffico veicolare era abbastanza intenso (in
tal senso __________ nel doc. B).
Censurabile
è in ogni caso anche la reazione, sia pure in gran parte istintiva, avuta
dall'attore, il quale, a seguito della forte fiammata (esplosione), del cui
pericolo egli -come detto- era però perfettamente consapevole, ha
indietreggiato di due o tre passi dalla sua posizione, già pericolosa,
spostandosi repentinamente verso il centro della carreggiata (cfr. art. 49 cpv.
2 LCStr, art. 47 cpv. 1 e 5 ONC), quando, a titolo di paragone, __________, che
si trovava accanto a lui, sia pure leggermente spostato verso la portiera del
conducente, aveva reagito in maniera ben più ragionevole, spostandosi verso la
parte posteriore dell'auto (cfr. quanto da lui dichiarato nel doc. B e la sua
rogatoria, ad 11).
2.3 Per
potersi determinare la misura del risarcimento dovuta all'attore ai sensi
dell'art. 59 cpv. 2 LCStr, occorre a questo punto esaminare se a __________
possa essere imputata una colpa nell'incidente, ciò che è stato a suo tempo
escluso -senza che la circostanza sia per altro vincolante per il giudice
civile (art. 53 CO; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 112)- sia
dal sostituto procuratore pubblico sottocenerino (doc. 3) sia dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello (doc. 5). Il quesito dev'essere risolto
per la negativa.
L'istruttoria
di causa ha innanzitutto permesso di accertare che egli, non appena ha scorto
l'auto di __________ ferma sulla corsia d'emergenza, con una manovra di
scansamento -come del resto fatto anche dalle altre macchine che lo precedevano
(cfr. conclusioni di parte attrice p. 3 e osservazioni all'appello p. 5 e 12)-
si è correttamente spostato dalla corsia di destra a quella veloce. Negli
allegati preliminari le parti si sono pacificamente date atto che egli
viaggiava incolonnato (cfr. in proposito risposta p. 6 e replica p. 2), per cui
non è più possibile in questa sede rimettere in discussione tale accertamento.
non ha invero ritenuto di frenare la sua andatura e ha proseguito, con
innestata la terza marcia, ad una velocità di circa 70 km/h, a fronte di una
velocità massima consentita in quel tratto di 80 km/h. Tenuto conto della buona
visibilità in loco (cfr. la documentazione fotografica doc. 2), del tempo
tendenzialmente bello e del fondo stradale asciutto (doc. B) nonché del fatto
che attorno al veicolo in panne, fermo pur sempre a circa 3 m dalla corsia
veloce da lui percorsa, non vi erano bambini ma solo persone adulte, la
velocità da lui tenuta risulta tutto sommato adeguata alle circostanze (cfr.
art. 4 ONC). Il fatto che alcune persone stazionassero attorno al veicolo in
fiamme, intente a spegnere l'incendio, non permetteva ancora di prevedere, in
assenza di indizi particolari in tal senso, che questi utenti della strada non
si sarebbero comportati correttamente ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCStr.
D'altro
canto, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il solo fatto che __________
abbia riferito alla polizia di aver visto all'improvviso una persona -l'attore-
che gli veniva incontro con le mani alzate, probabilmente con l'intenzione di
fermarlo (doc. B), non prova ancora che egli fosse disattento a ciò che stava
succedendo sulla carreggiata e che dunque nell'occasione egli abbia violato il
principio stabilito dall'art. 3 cpv. 1 ONC.
A causare
l'incidente è stato in definitiva il rapido ed improvviso spostamento
dell'attore (__________, avanti alla polizia, aveva usato il termine "scatto",
tant'è che il perito giudiziario, nella causa inc. n. 540/61/2-8 richiamata,
aveva addirittura ipotizzato che egli fosse arretrato a una velocità di 3-3.5
m/s, cfr. perizia p. 4 e lettera 25 novembre 1991) fino all'altezza della
corsia veloce. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'impatto è
avvenuto proprio entro tale corsia, altrimenti non si spiegherebbe per quale
motivo l'auto di __________, fermatasi già dopo 26 m, si trovasse ancora nella
corsia di sorpasso, sia pure con il muso leggermente spostato verso destra
(cfr. schizzo doc. B); irrilevante al proposito che il teste __________,
oltretutto divenuto nel frattempo genero dell'attore e della cui attendibilità
vi è pertanto da dubitare, abbia riferito che l'investimento era in realtà
avvenuto nella corsia di destra (rogatoria p. 2), tanto più che egli "a
caldo" aveva invece dichiarato alla polizia che l'attore si era
probabilmente venuto a trovare sulla corsia veloce (cfr. doc. B).
2.4 In
tali circostanze, atteso che la convenuta non può liberarsi della sua
responsabilità adducendo unicamente che al suo assicurato non è ascrivibile
alcuna colpa nell'incidente (cfr. art. 59 cpv. 1 LCStr) e che all'attore deve
in ogni caso essere riconosciuta una certa concolpa, ancorché lieve, questa
Camera, considerato il rischio d'esercizio connesso all'uso di un veicolo a
motore a una velocità di circa 70 Km/h, imputabile alla convenuta, ritiene
tutto sommato equo stabilire nel 75% la misura del risarcimento dovuto
all'attore, percentuale che la parte stessa in sede conclusionale aveva per
altro ritenuto di poter ammettere in via subordinata (p. 10 e 11).
- Prima
di passare in rassegna le singole posizione di danno fatte valere dall'attore,
vale la pena ricordare che in base al principio “ne eat iudex ultra petita
partium” di cui all’art. 86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni
di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di ogni singola posizione di
danno. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell’importo
reclamato in causa nel petitum, così che in definitiva nulla osta a che, nel
rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione
e di meno in un’altra (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 86; II
CCA 6 settembre 1999 in re M./A. AG).
D’altro
canto, va pure rilevato che questa Camera non riesaminerà, ritenendole
assodate, le posizioni di danno non specificamente contestate dalle parti in
questa sede (ICCA 25 giugno 1984 in re O./O.; II CCA 24 settembre
1996 in re M./a., 18 novembre 1996 in re M. S.p.A../A. S.n.c. e lc., 9 gennaio
1997 in re F. S.p.A./N. Est., 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd., 6 settembre
1999 in re M./A. AG): ne discende la conferma del giudizio pretorile relativo
alle spese di trasferta (fr. 2'147.-), alle spese di soggiorno in Ticino e di
sostituzione di abiti (fr. 914.80), alle spese d'ospedalizzazione a __________
(fr. 623.40 ) e all'indennità per torto morale (fr. 50'000.-, posizione
quest'ultima oltretutto ammessa dalla parte convenuta a p. 46 del suo allegato
conclusionale).
perdita
di guadagno
Entrambe
le parti hanno impugnato il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di
attribuire all'attore una somma di fr. 191'035.- a questo titolo. Mentre
quest'ultimo pretende in questa sede il riconoscimento di un importo maggiore,
di fr. 326'919.30, contestando in sostanza l'irricevibilità decretata dal
giudice di prime cure dell'aumento delle sue richieste operato con le
conclusioni, la convenuta ritiene di non dover alcunché, rilevando in
particolare che l'attore non poteva far valere nei suoi confronti un'incapacità
lavorativa del 60% e in seguito del 100% quando il perito giudiziario aveva
concluso per una sua incapacità lavorativa inferiore.
La
perizia giudiziaria, commissionata al dott. __________ del Servizio d'ortopedia
e traumatologia dell'apparato motorio del CHUV di __________ e resa il 17
febbraio 1992, ha stabilito che a seguito dell'incidente l'attore presentava un
grado d'invalidità parziale permanente del 40% (p. 10) e che la sua capacità
lavorativa come impiegato d'ufficio -attività da lui svolta in precedenza- era
al massimo, in un posto adattato, del 50% (p. 9). In tali circostanze, l'attore
non può prevalersi nei confronti della controparte del fatto che l'__________,
tramite la __________, abbia deciso di riconoscergli un'incapacità lavorativa
del 60% a far tempo dal 1° marzo 1984 e del 100% con effetto dal 1° ottobre
1993 (quest'ultimo provvedimento si fonda sull'art. 44 cpv. 2 del Regolamento
della __________, cfr. doc. II° richiamato), tanto più che agli atti nemmeno
sono stati versati i referti medici che avrebbero giustificato quelle
decisioni, né è stato provato che successivamente al 1992 lo stato di salute
dell'attore fosse peggiorato. Il calcolo della perdita di guadagno presentato
dall'attore, basato sull'ipotesi che la sua incapacità lavorativa del 60%
rispettivamente del 100% fosse riconducibile all'incidente, non può pertanto
essere condiviso, ma dev'essere corretto tenendo conto di un'incapacità
lavorativa del 50%. È ciò che la convenuta ha in sostanza fatto a p. 44 e seg.
dell'appello. Non avendo l'attore contestato la correttezza di questo calcolo,
basato -per ammissione della convenuta- sui dati forniti da quest'ultimo, lo
stesso può essere ritenuto assodato, per cui, facendo proprie le conclusioni a
cui giunge quel conteggio, si può senz'altro ritenere che l'attore non ha di
fatto subito alcuna perdita di guadagno. Sennonché, avendo la parte convenuta
riconosciuto in sede conclusionale che fino al 31 dicembre 1987 l'attore aveva
patito una perdita di guadagno di fr. 56'913.85 (p. 45, circostanza del resto
evocata dalla stessa convenuta anche a p. 50 dell'appello), è questo l'importo
che può in definitiva essere attribuito all'attore.
perdita
della pensione
L'attore
chiede con il gravame che gli sia riconosciuto un importo di fr. 118'163.50 a
titolo di perdita per la pensione a 65 anni.
Per
giungere a questa somma, l'attore ha detratto dal suo salario ipotetico (fr.
83'819.-) il massimo AVS (fr. 24'120.-) ed applicato al saldo che ne derivava
(fr. 59'699.-) la percentuale del 65% prevista dal regolamento della
__________, ritenuto che il risultato così ottenuto (fr. 38'804.-) è stato in
seguito confrontato con la pensione da lui effettivamente percepita (fr.
29'886.-), dal che ne risultava una perdita annuale di fr. 8'918.-, da
capitalizzarsi secondo la tabella Stauffer/Schätzle 1 (5. ed., con il
coefficiente 13.25). Ora, tutti gli importi contenuti nel conteggio di cui
sopra facevano già parte dei dati che l'attore aveva a suo tempo esposto per
calcolare la sua perdita di guadagno e sui quali la convenuta stessa si era a
sua volta basata per effettuare il suo nuovo conteggio a p. 44 e segg.
dell'appello. In tali circostanze, il giudizio con cui il Pretore ha respinto la
relativa posizione di danno, ritenendo che nella fattispecie facessero difetto
i necessari elementi di calcolo non può essere condiviso. Ciò però non
significa che il calcolo proposto dall'attore debba essere interamente
confermato. La pensione percepita attualmente dall'attore è stata in effetti
calcolata tenendo conto di una sua incapacità lavorativa del 60% dal 1° marzo
1984 rispettivamente del 100% a far tempo dal 1° ottobre 1993, quando in realtà
-come detto- la percentuale d'incapacità riconducibile all'incidente,
oltretutto fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, era solo del 50%:
ciò implica che la pensione effettiva da prendere in considerazione in questa
sede sarebbe stata senz'altro maggiore ai fr. 29'886.- indicati dall'attore e
che di conseguenza la perdita subita a questo titolo dalla parte attrice
sarebbe stata certo minore da quella addotta. Non potendosi ragionevolmente
pretendere dall'attore l'indicazione di come si sarebbe evoluta la sua pensione
in tale eventualità, questa Camera, basandosi su considerazioni di carattere
equitativo -come le è del resto concesso dall'art. 42 cpv. 2 CO- ritiene tutto
sommato verosimile che la stessa sarebbe stata superiore rispetto a quella
attuale di ca. il 10%, così che in definitiva la perdita di pensione
capitalizzata subita dall'attore può essere quantificata nell'ordine di ca. fr.
75'000.-. Trattandosi in concreto di un rendita erogata dalla cassa pensione e
non di una rendita d'invalidità secondo la LAINF, è escluso che la convenuta
possa beneficiare di un diritto di surrogazione, come stabilito dalla recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 41).
perdita
su gratifiche d'anzianità
In questa
sede l'attore chiede che la somma riconosciuta dal giudice di prime cure a
questo titolo sia aumentata da fr. 9'032.40 a fr. 17'418.55. La richiesta non
può trovare accoglimento, in quanto egli non ha assolutamente dimostrato di
aver diritto a una gratifica d'anzianità anche nell'anno 2000, né in ogni caso
ha provato l'ammontare delle gratifiche che ha percepito successivamente al
1987 per raffronto a quelle che avrebbe potuto percepire in quel medesimo
periodo senza l'incidente: la circostanza che nel suo allegato conclusionale
egli, a tale proposito, abbia fatto riferimento ad alcune lettere
dell'__________, non agli atti, non può in effetti giovargli, dato che la
stessa è stata prontamente contestata dalla convenuta siccome irricevibile in
sede di dibattimento finale. In definitiva non è possibile aumentare l'importo
dovuto, che è in sostanza quello ammesso dalla controparte sulla base del doc.
BM (allegato VII).
perdita
da attività viticola concreta e futura
Per la
perdita di guadagno da attività viticola il Pretore, pur riconoscendo che
l'attore potesse vantare somme maggiori, gli ha riconosciuto per motivi
procedurali un risarcimento di soli fr. 79'900.-. L'attore in questa sede,
evidenziando l'infondatezza dell'argomentazione giuridica addotta dal primo
giudice, segnatamente l'impossibilità di aumentare la pretesa in sede conclusionale,
chiede la rifusione di fr. 99'000.- fino alla data della sentenza e di fr.
51'900.- per il futuro. La censura è parzialmente fondata.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che l'attore nel suo allegato
conclusivo abbia aumentato la pretesa in questione non implica di per sé
l'irricevibilità dell'aumento, se -come nel caso di specie- lo stesso trae il
suo fondamento sulle medesime circostanze di fatto e di diritto già esposte
negli allegati preliminari (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 e seg.
ad art. 75), tanto più che in concreto l'aumento era dovuto al fatto che la
causa si era protratta per parecchi anni. L'art. 281 cpv. 2 CPC, che vieta
implicitamente alle parti l'estensione della domanda, si riferisce invece
unicamente alle arringhe.
Passando
ad esaminare la pretesa, occorre considerare da un lato che in sede
conclusionale l'attore aveva chiesto che la perdita di guadagno concreta per
l'attività viticola fosse calcolata solo fino al 1999 (p. 24) e dall'altro che
in questa sede egli l'ha richiesta solo a far tempo dal 1986 (p. 36): ne
risulta pertanto un credito a suo favore di fr. 84'000.- (14 anni x fr.
6'000.-). Quanto alla perdita di guadagno futura, dovendosi applicare la tavola
di capitalizzazione Stauffer/Schätzle 10 (5. ed., che sostituisce la tavola 20
della 4. ed.), si ottiene un importo di fr. 51'900.- (8.65 X fr. 6'000.-). La
somma complessiva a favore dell'attore ammonta pertanto a fr. 135'900.-.
supplemento
di quote alla cassa malati
Anche in
questo caso, il Pretore, pur ritenendo che l'attore potesse pretendere di più,
si è limitato per motivi procedurali a riconoscergli quanto era stato da lui
chiesto negli allegati preliminari, ovvero fr. 8'142.-. In questa sede l'attore
chiede l'attribuzione di fr. 12'454.50, mentre la convenuta si oppone al
riconoscimento di qualsiasi importo, asserendo che l'aumento dei premi della
cassa malati non era riconducibile all'infortunio.
La
censura sollevata dalla convenuta dev'essere dichiarata irricevibile siccome
formulata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art. 78 CPC),
quando essa non aveva avuto nulla da ridire negli allegati preliminari (cfr.
risposta p. 19, pos. 13.10). Quella sollevata dall'attore è per contro fondata.
Già si è detto in precedenza che la procedura non esclude l'aumento in sede
conclusionale di una posizione di danno, se la stessa si fonda sulle medesime
considerazioni di fatto e di diritto. Nel caso di specie, dovendosi applicare
la tavola di capitalizzazione Stauffer/Schätzle 1 (5. ed., che sostituisce la
tavola 30 dell'edizione precedente), si ottiene per l'appunto una somma di fr.
12'454.50 (18.05 x fr. 690.-).
costi
complementari non assunti dalla cassa malati
La
convenuta contesta in questa sede di dover rifondere alla controparte la somma
di fr. 1'115.50 di cui al doc. BM (allegato XIV), adducendo di non comprendere
per quale motivo queste spese non debbano rimanere a carico dell'assicurazione
infortuni. La censura, sollevata per la prima volta in sede conclusionale, è anche
in questo caso irricevibile (art. 78 CPC), ritenuto che negli allegati
preliminari la parte aveva sì contestato la posizione, ma per altri motivi,
segnatamente poiché ignorava a cosa si riferisse (cfr. risposta p. 19, pos.
13.11).
costi
complementari non assunti dalla cassa malati per il futuro
Entrambe
le parti censurano il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all'attore un
importo di fr. 21'695.70 per le spese future (successive al 1987) non coperte
dalla cassa malati: l'attore chiede che la posizione, ridotta dal giudice di
prime cure per i soliti motivi procedurali, sia riconosciuta in ragione di fr.
43'608.80; la convenuta ne postula invece l'integrale reiezione, rilevando che
l'attore avrebbe omesso di provare il danno concreto fino al giorno della
sentenza e in seguito di capitalizzarlo per il futuro.
La
censura della convenuta merita senz'altro accoglimento. Per giustificare questa
posizione di danno, l'attore aveva fatto riferimento alla documentazione da lui
prodotta al doc. BM (allegato XV), sennonché la stessa, oltre a riportare un
conteggio allestito dalla stessa parte attrice, come tale privo di qualsiasi
forza probatoria, risulta composto unicamente da uno scritto dell'assicurazione
__________ che conferma la sua disponibilità a corrispondergli fr. 10.- al
giorno per il soggiorno balneare da lui svolto nel 1987 a __________ e da un
certificato medico del dott. __________, risalente all'anno precedente, che
conferma la necessità per l'attore di svolgere delle cure termali annuali di 3
settimane, una seduta settimanale di fisioterapia e una mobilizzazione globale
in piscina due volte al mese, senza però che sia stato provato, pur essendo
oggettivamente possibile, l'esatto costo di questi interventi, in che misura
essi non siano già a carico della cassa malati e soprattutto se l'attore nel
corso degli anni, e meglio dopo il 1987, vi abbia effettivamente fatto capo.
Dal canto suo nemmeno il perito giudiziario, pur ritenendo che l'effettuazione
di fisioterapia e di cure balneari -senza però invero pronunciarsi
sull'intensità settimanale o mensile di quegli interventi né sul loro costo-
fosse di per sé idonea per eliminare o comunque attenuare i dolori fisici
patiti nel 1992 dall'attore (p. 9), è stato in grado di chiarire tali questioni,
così che in definitiva nulla permette di confermare la correttezza dei dati
forniti nel doc. BM. In tali circostanze, l'attore non può dunque ottenere
alcun risarcimento fino alla data della sentenza di primo grado né pretendere
di capitalizzare per il futuro una spesa annuale di fr. 2'416.- (cfr. doc. E,
BN) o anche solo di fr. 1'334.25, come da lui auspicato in sede conclusionale
(p. 25).
spese
di patrocinio nella pratica penale
La
richiesta con cui l'attore chiede di caricare alla controparte le spese
relative al suo patrocinio legale nella pratica penale concernente __________,
di fr. 1'720.20, dev'essere respinta. Il Pretore, a giusta ragione, ha in
effetti rilevato che tale posizione di danno non figurava più tra quelle di cui
la parte aveva chiesto l'attribuzione in sede conclusionale, per cui la stessa,
abbandonata, non poteva essere accolta.
spese
legali preprocessuali
Infondata
è anche la domanda con cui l'attore chiede l'attribuzione di fr. 22'041.90 per
spese legali preprocessuali. Anche in questo caso la relativa pretesa non è
stata più riproposta in sede conclusionale, così che il Pretore, a ragione,
l'ha ritenuta abbandonata. In questa sede l'attrice la ripropone adducendo che
la controparte avrebbe ammesso in sede conclusionale la relativa posizione -in
realtà la convenuta, pur ritenendo giustificata la pretesa, a quel momento si
era rimessa al giudizio del Pretore in merito alla valutazione della congruità
della parcella (p. 45)- sennonché non si avvede che egli, anche in tale evenienza,
non potrebbe pretendere alcunché, avendovi in ogni caso rinunciato per atti
concludenti.
-
Con
l'appello principale la convenuta chiede che tutte le posizioni di danno a
favore dell'attore -salvo la pretesa per perdita di guadagno (cfr. Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 1.3 e 3 ad art. 88 LCStr)- siano ridotte in considerazione del
grado di concolpa a lui attribuibile nell'incidente, stabilito dalla scrivente
Camera -come detto in precedenza- nel 25%, nella misura in cui egli non possa
far valere un diritto preferenziale ai sensi dell'art. 88 LCStr. L'attore nelle
sue osservazioni al gravame non si è pronunciato sulla questione del diritto
preferenziale -avendo escluso una sua concolpa- mentre in sede conclusionale
(p. 29 e seg.) aveva di fatto aderito alla tesi di parte avversa, precisando
che il diritto preferenziale, oltre alla perdita di guadagno, si estendeva però
anche all'invalidità permanente, alla perdita sulle gratifiche d'anzianità e
sulla perdita della pensione. In tali circostanze, essendo pacifico tra le
parti il diritto preferenziale per quanto attiene alla perdita di guadagno e
non essendo stato ammesso alcun credito a favore dell'attore per invalidità
permanente, le uniche posizioni che necessitano ancora di essere discusse in
questa sede sono quelle relative alla perdita sulle gratifiche d'anzianità e
alla perdita della pensione. Ora, a parte il fatto che in concreto non vi è
alcuna concorrenza tra l'attore e gli assicuratori sociali o privati tale da
imporre l'applicazione della normativa, è in ogni caso escluso, non trattandosi
in questi due casi di posizioni di danno che erano coperte dalle assicurazioni
sociali (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 e 3.3 ad art. 88 LCStr),
che a favore dell'attore possa essere riconosciuto un eventuale diritto
preferenziale, per cui la riduzione va senz'altro effettuata. Ne discende che
l'unica posizione che non va ridotta del 25% è in definitiva quella relativa
alla perdita di guadagno.
-
Ricapitolando, gli importi che possono essere riconosciuti
all'attore ammontano complessivamente a fr. 272'304.60 (fr. 56'913.85 per
perdita di guadagno, fr. 56'250.- perdita della pensione, fr. 6'774.30 per
perdita su gratifiche d'anzianità, fr. 101'925.- per perdita da attività
viticola, fr. 1'610.25 per spese di trasferta, fr. 686.10 per spese di
soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, fr. 467.55 per spese
d'ospedalizzazione a __________, fr. 37'500.- per torto morale, fr. 9'340.90 a
titolo di supplemento di quote alla cassa malati, fr. 836.65 per costi
complementari non assunti da quest'ultima al 1° ottobre 1987). Dovendosi
dedurre dagli stessi l'acconto di fr. 200'000.- e le spese già anticipate a
terzi dalla convenuta, pari a fr. 5'958.95 (25% di fr. 23'835.90, doc. 11-15),
ne risulta un saldo di fr. 66'345.65, che, aumentato degli interessi
compensatori del 5% dalla data media del 13 agosto 1992 (fr. 32'619.95),
implica un credito a favore dell'attore di fr. 98'965.60 più interessi, importo
per il quale la petizione può essere ammessa.
-
Da
quanto precede, si deve concludere per il sostanziale accoglimento dell'appello
principale e per il parziale accoglimento di quello adesivo.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che a questo proposito la convenuta non
può trarre alcun beneficio dal fatto di aver nel frattempo già versato
all'attrice, pendente causa, un acconto di fr. 200'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In
accoglimento dell’appello 4 luglio 2002 della __________ e in parziale
accoglimento dell’appello adesivo 4 settembre 2002 di __________, la sentenza
13 giugno 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così
riformata:
-
La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza la __________, è condannata a pagare a __________,
l'importo di fr. 98'965.60 oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 giugno
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 7'000.- e tutte le spese, da anticipare
come di rito, sono poste a carico dell'attore per 2/3 e a carico della parte
convenuta per la rimanenza. A quest'ultima l'attore rifonderà inoltre fr.
10'000.- per parti di ripetibili.
II. Le
spese relative all'appello 4 luglio 2002 della __________ consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr.
50.-
T o t a l
e fr. 3’500.-
da
anticiparsi dalla convenuta, sono poste a carico dell'attore, il quale
rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello.
III. Le spese relative all'appello adesivo 4 settembre 2002 di
__________ consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr.
50.-
T o t a l
e fr. 3’500.-
da
anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a
carico della convenuta, a cui l'attore rifonderà fr. 4'000.- per parti di
ripetibili di appello.
IV. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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