AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.108
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.108
Lugano
4 dicembre 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CL.2001.00122 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 19 novembre
2001 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr.
13’672.--, corrispondenti al salario per i mesi di aprile e maggio 2001,
protestando spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 21 maggio 2001, ha
integralmente respinto;
appellante
l’attore che, con memoriale 3 giugno 2002, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di condannare la convenuta al pagamento della somma di
fr.
13’672.--, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto, con osservazioni 20 giugno 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A.
Con istanza 19 novembre 2001, __________ ha
chiesto la condanna della __________ al pagamento della somma di fr. 13’672.--
e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
__________ dell’UE di Lugano. L’istante ha allegato di essere stato assunto a
far tempo dal 1991 quale direttore amministrativo della società convenuta.
Il suo salario
lordo mensile avrebbe raggiunto l’importo di
fr. 8'000.--
lordi, corrispondenti a fr. 6'869.40 netti. Inspiegabilmente, a partire dal
mese di aprile 2001, la __________ avrebbe cessato di versare lo stipendio alla
parte istante. L’importo di fr. 13’672.-- corrisponderebbe a due mesi di
stipendio (aprile e maggio 2001).
B. La convenuta si è integralmente
opposta all’istanza di __________. Da un lato la __________ ammetteva che a far
tempo dal 1992 tra le parti era venuto in essere un contratto di lavoro. Però,
dal gennaio 2000, l’istante avrebbe trasferito la proprietà della __________
alla figlia __________ (donazione di fatto). Addirittura, già verso la fine del
1998 l’istante avrebbe cessato l’attività in seno alla società. Quale
buonuscita per l’attività svolta, la società avrebbe pattuito con l’istante –
non potendo essa garantire un pagamento immediato dell’intera somma – il
versamento rateale di una somma mensile che avrebbe preso “per buona forma il
vestito di un salario”. __________ ha dal canto suo replicato che il contratto
di lavoro esistente tra le parti non sarebbe mai stato disdetto.
C. Con sentenza 21 maggio 2002, il
Pretore ha respinto la pretesa avanzata da __________ nei confronti della
. Innanzitutto il primo giudice stabiliva che tra le parti era
effettivamente venuto in essere un contratto di lavoro. Alla convenuta
incombeva pertanto l’onere della prova quo alla successiva esistenza o meno di
tale rapporto contrattuale. A mente del primo giudice, dalle risultanze di
causa sarebbe emerso che da tempo l’istante non aveva più svolto alcuna
attività per la __________ (fatto che l’istante non avrebbe neppure
contestato); addirittura, lo stesso __________ avrebbe comunicato a terzi di
essere pensionato. Inoltre, il 5.2.2002 [recte: 2001], la __________
avrebbe informato telefonicamente la compagnia d’assicurazioni “”
della cessazione dell’attività di __________ nell’ambito dell’azienda.
D. Con appello 3 giugno 2002,
__________ sostiene che il contratto di lavoro sorto tra le parti non sarebbe
mai stato rescisso, in quanto la resiliazione di un contratto può avvenire solo
con la concorde e reciproca volontà delle parti interessate. Da un lato
l’appellante non sarebbe mai stato licenziato e dall’altro mai gli sarebbero
stati mossi rimproveri di sorta. La __________ avrebbe inoltre versato lo
stipendio a __________ fino al mese di marzo 2001. Infine, l’appellante censura
la percentuale applicata dal Pretore per il calcolo delle ripetibili da
corrispondere alla parte vincente. Delle osservazioni all’appello del 20 giugno
2002 della __________ si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
considerato in diritto:
- Dall’istruttoria è emerso che
__________ ha cessato la sua attività presso la __________ alla fine del 1999 e
che dal successivo mese di gennaio 2000 l’azienda è stata ceduta di fatto alla
figlia __________. Da quel momento, la saltuaria presenza di __________ negli
uffici della __________ era da ricondurre unicamente a motivi di carattere
famigliare (v. verbale teste __________, 12.4.2002, pag. 1 s.; verbale teste
__________, 28.2.2002, pag. 3: “quando veniva era per parlare con sua figlia …omissis… non
si occupava invece più di questioni aziendali”).
Queste
circostanze sono emerse innanzitutto dalle univoche deposizioni rilasciate dai
testimoni sentiti in prima istanza. Il teste __________ ha affermato che
all’inizio del 2000, quando egli chiese se __________ lavorasse ancora per la società,
__________ e __________ gli risposero che l’appellante non lavorava più per la
__________ (v. verbale teste __________, 28.2.2002, pag. 2). Lo stesso teste ha
aggiunto che “sicuramente a far tempo dal 2001” __________ non ha più lavorato
presso la __________ (v. verbale teste __________, 28.2.2002, pag. 1).
Anche
il teste __________, impiegato presso la __________ dal 1. agosto 1995 (doc.
4), ha affermato che verso la fine del 1999 l’appellante aveva “smesso
completamente l’attività” presso la __________ e che dopo la partenza del
padre, __________ aveva assunto la direzione dell’azienda (teste __________,
verbale 28.2.2002, pag. 3; v. anche teste __________, pag. 2). Da quel momento
in poi __________ passava in azienda “circa una volta al mese” per parlare con
sua figlia, ma non si occupava di “questioni aziendali” (teste __________,
verbale 28.2.2002, pag. 3).
Un
ulteriore testimone, __________, ha affermato che da quando egli aveva iniziato
il proprio apprendistato presso la __________ (nel settembre 2000) __________
non ha mai lavorato per la convenuta. Al contrario, nel novembre 2000
l’appellante si rivolse a __________ affermando che egli “era l’ex-grande capo
ormai in pensione” (teste __________, verbale 12.4.2002, pag. 1).
L’art.
90 CPC stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il suo libero
convincimento in base alle risultanze del processo, dandone ragione nella
sentenza (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 s. e 33 ss. ad art. 90 CPC; Zenhäuser, Der Zeugenbeweis im
Zivilprozess, Argovia 1959, pag. 137 ss.). Qualora l’attendibilità di un teste
possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo a causa dell’esistenza di un
rapporto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti (tutti i
testimoni sono dipendenti della __________), la credibilità delle sue
dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave
discordanza dei fatti derivanti dalla testimonianza per rapporto agli elementi
di fatto deducibili da altre prove, in casu, dalla documentazione scritta
versata agli atti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 34 ad art. 90 CPC; Zenhäuser,
op. cit., pag. 145 ss.).
Nella
fattispecie in disamina, le testimonianze raccolte nell’ambito dell’istruttoria
sono univoche e dalle stesse non emergono discrepanze di sorta, tantomeno con
la documentazione prodotta.
Non
si ravvedono pertanto motivi, come invece pretende l’appellante, per
discostarsi dalle suddette testimonianze.
Del
resto, si osserva che __________ non ha mai contestato di non aver più
esercitato alcuna attività per la __________, limitandosi ad affermare che il
contratto con la predetta società non sarebbe mai stato rescisso. L’appellante
non ha neppure contestato il fatto che la __________, a far tempo dal 2000,
fosse passata nelle mani della figlia __________.
-
Ulteriori riscontri oggettivi che
giungono a confermare le deposizioni testimoniali sono emersi dalla
documentazione richiamata da “”, e meglio dall’annuncio di partenza
sottoscritto dalla __________ il 30 ottobre 2001 sul quale è stato riportato il
31 dicembre 2000 quale data di scioglimento del rapporto di lavoro tra le parti
in causa. Questa circostanza era stata comunicata il 5 febbraio 2001 per
telefono a “” da __________ della . Inoltre, dalla
dichiarazione dei salari per l’anno 2001 allestita dalla __________ si rileva
che per quell’anno la società non ha corrisposto alcun importo a titolo di
stipendio all’appellante (nonostante egli affermi di aver percepito uno
stipendio fino al mese di marzo 2001; v. documenti richiamati da “”
sub cartelletta richiami).
Pertanto si deve concludere, come
giustamente stabilito in prima istanza, che il rapporto contrattuale venuto in
essere tra le parti nel corso del 1992 era giunto a termine alla fine del 1999.
Per quanto riguarda l’anno 2000, __________ ha ottenuto degli importi rateali a
titolo di buonuscita che hanno rivestito la forma del salario (v. doc. E; del
resto, neppure questa affermazione è mai stata contestata dall’appellante). Per
questo motivo la __________ ha comunicato a “__________ ” che il contratto di
lavoro con __________ era terminato il 31 dicembre 2000 soltanto il successivo
5 febbraio 2001 (v. documentazione richiamata da “__________ ” sub cartelletta
doc. richiamati).
Infine,
come già esposto, dagli atti è emersa pure l’infondatezza dell’asserzione
dell’appellante, secondo la quale la __________ gli avrebbe versato il salario
per i mesi da gennaio a marzo 2001.
- L’appellante sostiene che, ancora
nel 2001, egli disponeva delle chiavi dell’ufficio, di un locale proprio presso
la __________, nonché dell’autovettura e del telefonino della stessa società.
Avantutto si rileva che le allegazioni di parte appellante rappresentano fatti
nuovi improponibili in appello. In ogni caso, prescindendo dal fatto che alla
luce dei precedenti considerandi tali affermazioni sono del tutto inconferenti,
dall’istruttoria è emerso che la figlia di __________ era incapace di opporsi
alle richieste del padre e che queste avvenivano “anche dietro forti pressioni
psicologiche e qualche volta minacce” (teste __________, verbale 28.2.2002,
pag. 3; v. anche teste __________, verbale 12.4.2002, pag. 2). Infine,
rilevante a tale proposito è che la __________ era un’azienda a carattere
famigliare e quindi è comprensibile che potessero esistere connessioni
particolari tra i beni intestati alla società e i membri della famiglia
__________ (v. doc. 1-4: contratti di lavoro di __________, __________,
__________ e __________). È quindi malvenuto l’appellante ad allegare tali circostanze.
A
giusta ragione, il Pretore ha quindi stabilito che la pretesa avanzata da
__________ nei confronti della __________ è illegittima e infondata.
Il Pretore è altresì correttamente giunto
alla conclusione che __________, essendo integralmente soccombente, era
obbligato a corrispondere alla controparte un importo a titolo di ripetibili.
Il Pretore ha accordato alla __________ una cifra di fr. 3'000.-- per
ripetibili. Questo importo corrisponde al 22% del valore di causa di
complessivi fr. 13'672.--.
L’appellante
ha sostenuto che applicando la tariffa prevista dalla TOA, un’eventuale
indennità per ripetibili non avrebbe dovuto in ogni caso superare la cifra di
fr. 2'000.--. La __________ si è rimessa al prudente apprezzamento di questa
Camera, adducendo però che la vertenza doveva essere dicharata temeraria.
Alla
luce delle risultanze si giunge alla stessa conclusione del Pretore, ossia che
la presente vertenza, sebbene al limite del temerario, non può essere
dichiarata temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC. Infatti non risulta che
__________ abbia agito con manifesta ingiustiza, “con la consapevolezza del
proprio torto o con imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego
di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della
propria domanda” (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 152 CPC).
Per
determinare il quantum delle ripetibili da corrispondere alla parte vincente
occorre pertanto riferirsi ai parametri usuali stabiliti dalla Tariffa dell’Ordine
degli Avvocati, e meglio all’art. 9 TOA, che per un valore di causa pari a
fr.
13'672.-- prevede una percentuale variabile tra l’8% e il 15% (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18
ss. ad art. 150 CPC). Viste le circostanze e l’infondatezza della pretesa di
__________, si giustifica di applicare al valore di causa la percentuale
massima del 15%, giungendo così ad un importo per ripetibili da corrispondere
in prima istanza alla __________ pari a fr. 2'050.--.
L’appello
risulta quindi fondato limitatamente alla errata quantificazione da parte dal
Pretore dell’importo per ripetibili stabilito a favore della __________.
La
corresponsione delle ripetibili in sede di appello segue il principio della
soccombenza, rilevata prevalentemente - in ragione di 9/10 - nella posizione
dell’appellante.
Per i quali motivi
pronuncia: I. L’appello
3 giugno 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza del 21 maggio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 è
così riformata, limitatamente al punto 3:
- Non si prelevano né tasse, né
spese. L’istante rifonderà alla controparte l’importo di fr. 2'050.-- a titolo
di ripetibili.
II.Non si prelevano né tasse né spese.
L’appellante rifonderà
alla
controparte fr. 1'100.-- per ripetibili.
III. Intimazione
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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