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Numero d'incarto:
12.2002.106
Data decisione, Autorità:
15.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.106
Lugano
15 aprile
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.00050
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 22
aprile 1997 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’ente pubblico attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
371'843.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 348'955.-;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 3 maggio 2002 ha accolto per fr. 150'469.55 più interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 27 maggio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 64'340.- l'importo da lui dovuto,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l'attore con impugnativa 1° luglio 2002, con cui chiede la
reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso
di ammettere la petizione per fr. 343'843.15 con protesta di spese e
ripetibili;
mentre il
convenuto con osservazioni 26 agosto 2002 postula la reiezione dell'appello
adesivo pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Nel
corso del 1988 il Comune di __________ e l'arch. __________ hanno sottoscritto
un contratto d'architettura, con cui il professionista, richiamate le norme SIA
102, veniva incaricato di eseguire l'intera progettazione e la direzione lavori
relativa all'edificazione della nuova palestra comunale sul mappale n.
__________ RFD di __________.
Al
termine dei lavori, conclusi nel 1992, il committente ha ben presto dovuto
constatare l'esistenza di infiltrazioni in varie parti dell'opera ed ha chiesto
all'architetto di provvedere alla loro eliminazione. Le proposte di risanamento
non essendo state ritenute idonee, ne è nata la presente causa.
-
Con
la petizione in rassegna il Comune di __________ ha chiesto la condanna
dell'arch. __________ al pagamento di fr. 371'843.- oltre interessi,
ritenendolo in sostanza responsabile delle infiltrazioni nella sua qualità di
progettista rispettivamente di direttore dei lavori. Il danno di cui è stato
inizialmente chiesto il risarcimento consisteva nelle spese di risanamento
indicate dal perito di parte arch. __________ (fr. 340'000.-), nel minor valore
dell'opera (fr. 40'000.-), nel costo delle perizie di parte degli arch.
__________ (fr. 4'843.-) e __________ (fr. 10'000.-), nelle spese legali
preprocessuali (fr. 600.-), nelle spese per la realizzazione di un troppo-pieno
realizzato nel frattempo a spese del Comune (fr. 13'400.-), il tutto previa
deduzione del costo per la posa delle scossaline, che, trattandosi di una miglioria,
sarebbe stato in ogni caso a carico dell'ente pubblico (fr. 37'000.-). In sede
conclusionale il danno è stato poi ridotto a fr. 348'955.-, ritenuto in
particolare l'adeguamento delle spese di ripristino, già comprensive della
deduzione per le scossaline (fr. 315'000.-), l'abbandono della richiesta
relativa al minor valore dell'opera e una nuova pretesa per la riparazione del
quadro elettrico (fr. 5'111.85).
-
Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando l'esistenza delle
infiltrazioni, la sua responsabilità e l'ammontare del risarcimento dei danni
preteso dalla controparte.
-
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, stabilito giustamente il carattere misto del
contratto d'architetto concluso tra le parti e richiamate le norme SIA 102, ha
innanzitutto accertato che l'istruttoria aveva permesso di stabilire tutta una
serie di carenze e violazioni delle regole dell'arte da parte del convenuto,
segnatamente per aver operato delle scelte progettuali erronee, per non aver
sufficientemente controllato il lavoro dei vari artigiani e specialisti
intervenuti, rivelatosi in parte difettoso, e infine per non aver provveduto ad
esigere da loro l'eliminazione dei difetti. Stando così le cose, il giudice di
prime cure, richiamandosi alla dottrina e alla giurisprudenza, ha concluso che
il convenuto era tenuto a rispondere integralmente e in solido anche laddove le
infiltrazioni erano risultate in parte imputabili agli artigiani o agli
specialisti, riducendo la sua responsabilità al 50% solo con riferimento al
difetto relativo allo spazio dell'intercapedine ostruito dalla malta e a quello
inerente la canaletta per la raccolta dell'acqua non chiusa ai lati: sulla base
della perizia giudiziaria dell'arch. __________, preferita in concreto alla
perizia di parte dell'arch. __________, la parte convenuta è stata pertanto
condannata a rifondere fr. 126'000.- per le spese di ripristino dei difetti. A
questa somma andavano aggiunti fr. 13'400.- per la realizzazione del
troppo-pieno da parte dell'attore, fr. 600.60 per le spese legali
preprocessuali e fr. 10'468.95 per la perizia __________, così che in
definitiva, respinte le altre posizioni di danno, la petizione è stata accolta
per fr. 150'469.55 più interessi.
-
Entrambe
le parti si sono aggravate contro il giudizio pretorile.
Con
l'appello principale, il convenuto ha innanzitutto negato l'esistenza di errori
di progettazione -a suo dire nemmeno risultati dalla perizia- e ha osservato
che la scelta dei materiali rispettivamente la messa in opera era in ogni caso
il frutto di un accordo tra tutte le parti. Egli contesta inoltre
l'attribuzione a suo carico di buona parte della responsabilità, ritenendo
piuttosto di dover rispondere solo per le percentuali -oltretutto in parte da
ritoccare- che il perito giudiziario aveva messo a suo carico e non invece per
le colpe imputabili agli artigiani e agli specialisti. Contestate le poste di
danno relative alle spese di ripristino, alle spese legali preprocessuali e
alle spese della perizia __________, egli dichiara comunque di riconoscere un
danno di fr. 64'340.-, secondo le quote di responsabilità indicate dal perito,
somma per cui a suo dire la petizione può essere accolta.
Con
l'appello adesivo, l'attore chiede per contro che la petizione venga accolta
per fr. 343'843.15. Esso ribadisce in primo luogo che le spese di ripristino da
porre a carico della controparte devono essere quelle indicate dal perito di
parte arch. __________ (fr. 315'000.-) e non quelle indicate dal perito
giudiziario. Errati sono inoltre il mancato riconoscimento a suo favore delle
spese per la perizia di parte dell'arch. __________ (fr. 4'843.-) e la
riduzione del 50% della responsabilità del convenuto in merito a due difetti,
ammessa dal primo giudice. Pure da riformare è infine la data di decorrenza
degli interessi moratori.
-
Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'esame
degli atti permette senz'altro di concludere per la reiezione dell'appello
principale, oltretutto in gran parte irricevibile, segnatamente laddove (p.
2-12, e, almeno in parte, a p. 13, 15 e 16) il convenuto si è limitato a
ricopiare, più o meno letteralmente, il suo allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309).
7.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto (appello p. 13), non è innanzitutto vero che
l'istruttoria di causa non avrebbe confermato l'esistenza e la tipologia degli
errori di progettazione da lui commessi. La perizia giudiziaria -a cui si
rimanda per i dettagli- è a tal proposito assai eloquente: il perito
giudiziario, dopo aver chiarito l'ubicazione delle varie infiltrazioni
riscontrate (perizia p. 6 a 9), ha in effetti provveduto ad elencare tutti i
difetti, individuandone ben 15, e ad indicarne le possibili cause (da p. 11 a
p. 18), concludendo che alcuni di essi (cfr. l'elenco a p. 19 punto 4.3.2)
andavano effettivamente classificati come errori progettuali, di concetto e di
dimensionamento, dunque imputabili al convenuto in quanto progettista, mentre
gli altri -tranne il difetto n. 9- (cfr. l'elenco a p. 19 punto 4.3.3) si
lasciavano ricondurre a un'esecuzione carente dei lavori e a una mancanza di
controllo in cantiere, e a loro volta erano in parte imputabili al convenuto
nella sua qualità di direttore dei lavori. Il perito non si è dunque limitato a
definire azzardate alcune delle scelte esecutive adottate, ma si è espresso
chiaramente per l'esistenza di veri e propri errori, riconducibili al mancato
rispetto delle normative svizzere e delle relative schede tecniche dei prodotti
utilizzati (perizia p. 19).
7.2 Il
convenuto cerca di sminuire la sua responsabilità insistendo sul fatto che la
scelta dei materiali rispettivamente la messa in opera era stata in ogni caso
il frutto di un accordo tra la direzione lavori, il committente e gli artigiani
(appello p. 13). L'argomentazione è in realtà priva di rilevanza.
La
presenza di infiltrazioni nell'opera non è di per sé dovuta all'uso di
determinati materiali -comunque scelti dal convenuto stesso in quanto
progettista e che in ogni caso dovevano essere da lui controllati nella sua
veste di direttore dei lavori (art. 4.2.4, 4.4.2 e 4.4.4 delle norme SIA 102,
doc. SSS)- ma piuttosto al fatto che alcuni dettagli, che andavano adottati in
considerazione del materiale scelto, non sono stati risolti correttamente nella
fase progettuale oppure in quella esecutiva. L'eventuale inadeguatezza dei
materiali scelti rispettivamente della messa in opera non è in ogni caso stata
causata dalla committenza, che proprio per risolvere queste questioni aveva
fatto capo a diversi specialisti, ma avrebbe dovuto essere risolta dal
convenuto nella sua funzione di direttore dei lavori, dal che la sua
responsabilità.
7.3 Da p.
14 a p. 18 del suo appello il convenuto propone una nuova ripartizione delle
responsabilità per i singoli difetti: in alcuni casi egli contesta, per altro
apoditticamente, le percentuali che il perito giudiziario -dopo aver passato in
rassegna gli argomenti difensivi sollevati dalla parte stessa (cfr., per i
dettagli, verbale p. 70-74)- aveva provveduto a fissare, chiedendo che a carico
degli artigiani e degli specialisti venga riconosciuta una maggiore
corresponsabilità, se non addirittura una responsabilità esclusiva; in altri
casi chiede invece che il Pretore si attenga al grado di responsabilità
attribuitogli dal perito, senza che lo stesso sia aumentato. Le sue censure
sono ancora una volta prive di fondamento.
Nel
gravame il convenuto non ha assolutamente contestato l'assunto pretorile -che
non può pertanto più essere rimesso in discussione in questa sede (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 30 e 31 ad art. 307)- secondo cui non risultava che egli avesse
provveduto, tranne per la realizzazione del troppo-pieno, ad allestire le liste
dei difetti, a determinarne le responsabilità, ad eliminare i medesimi
convocando imprenditori e fornitori, nonostante le precise segnalazioni da
parte della committenza, liberando anzi le garanzie prestate dagli artigiani
(sentenza p. 7). Dovendosi pertanto ritenere che egli, pur essendovi tenuto per
contratto (art. 4.4.4 e 4.5.3 delle norme SIA 102, doc. SSS), aveva omesso di
esigere dagli artigiani o dagli specialisti l'eliminazione dei difetti
notificati, ben si può concludere, già per questo motivo, per una sua
corresponsabilità da un punto di vista giuridico per l'esistenza di quei
difetti (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N.
521 e seg.), il che implica una sua responsabilità solidale (cfr. per analogia Gauch/Tercier,
op. cit., N. 686), e ciò anche nel caso in cui gli stessi da un punto di vista
tecnico dovessero essere esclusivamente ascrivibili ai singoli artigiani o
specialisti. In presenza di una responsabilità solidale del convenuto -dovuta
per altro anche agli errori di progettazione da lui commessi nonché a quelli
esecutivi che gli erano imputabili per non aver sufficientemente controllato il
cantiere (Gauch/Tercier, op. cit., N. 690)- egli può senz'altro essere
chiamato a risarcire l'intero danno (Gauch/Tercier, op. cit., N. 684; DTF
93 II 317 consid. 2e, 114 II 342 consid. 2b), per cui non può lamentarsi in
questa sede per il fatto che il Pretore l'abbia considerato integralmente
responsabile rispettivamente, in due casi, responsabile solo in ragione del 50%
dei danni che ne erano derivati, e ciò anche se il perito giudiziario,
fondandosi su considerazioni di carattere tecnico (cfr. verbale p. 72, lettera
9 novembre 2001 del perito p. 3) -considerazioni che potranno semmai essere
rilevanti nei rapporti interni, nell'ambito di un'eventuale azione di regresso
nei confronti dei corresponsabili- aveva concluso per un minor grado di
responsabilità a suo carico: il convenuto non è del resto stato in grado di
evocare l'esistenza di circostanze particolari che potessero comportare
l'interruzione del nesso causale tra la sua colpa e l'insorgere del danno, né
ha preteso che l'eventuale colpa imputabile agli artigiani e agli specialisti
dovesse comportare una limitazione della sua responsabilità, conseguenza che per
altro può essere ammessa solo con grande riserbo (DTF 93 II 317 consid.
2e/aa e bb).
La
circostanza, pure censurata nell'appello (p. 14), che l'attore negli allegati
preliminari non si sia mai pronunciato più di tanto in merito a un'eventuale
responsabilità solidale del convenuto -anche se però, a p. 9 della petizione,
il concetto di responsabilità solidale dell'architetto era stato invero
menzionato- è a sua volta irrilevante. In quegli allegati l'attore si è
giustamente limitato ad addurre che il convenuto era responsabile nei suoi
confronti sia per gli errori di progettazione sia nella sua veste di direttore
dei lavori, sia infine per non aver osservato la corretta procedura per
l'eliminazione dei difetti (petizione p. 10), ritenuto che l'applicazione del
diritto, ovvero delle norme che giustificavano tale conclusione, tra cui quelle
relative alla solidarietà, erano di competenza del giudice (art. 87 CPC).
7.4 Alle
p. 17-18 dell'appello, il convenuto mette in dubbio l'esistenza del difetto n.
14 consistente nell'impermeabilizzazione esterna lacunosa o danneggiata della
parte interrata sul lato nord del corridoio, che a suo dire sarebbe stata
riscontrata dal perito di parte __________, ma non sarebbe stata oggetto di
verifica da parte del perito giudiziario. A torto. Il perito ha in effetti
confermato, ribadendo con ciò quanto già affermato a p. 8 della perizia, che
l'unica infiltrazione che non aveva potuto essere verificata era un'altra e
meglio quella ubicata in corrispondenza del raccordo tetto piano - volta
(verbale p. 68). Ad ulteriore conferma dell'esistenza di quel difetto, il
perito ha inoltre fatto allestire una prova di laboratorio, i cui risultati
sono stati riportati nell'allegato A della perizia (verbale p. 67).
7.5 Le
censure con cui il convenuto contesta le poste di danno relative alle spese
legali preprocessuali e alle spese della perizia __________ (appello p. 18)
devono senz'altro essere dichiarate irricevibili già per il fatto che la parte
non ha assolutamente indicato i motivi di fatto e di diritto per cui la
sentenza pretorile, che concludeva per il loro benfondato, fosse errata (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 27 ad art. 309).
7.6 Pure
irricevibile, siccome non formulata nell'appello ma unicamente con le
osservazioni all'appello adesivo (p. 4), è infine la censura con cui il
convenuto lamenta la circostanza che il perito giudiziario con il complemento 9
ottobre 2001 abbia provveduto ad aumentare i costi di ripristino da lui
stabiliti in precedenza, soluzione fatta propria dal giudice di prime cure.
- L'appello
adesivo può al contrario essere accolto, quanto meno in misura ridotta e meglio
limitatamente alla somma di fr. 9'843.-.
8.1 L'attore
ribadisce anche in questa sede che le spese di ripristino da porre a carico della
controparte devono essere in realtà quelle indicate dal perito di parte arch.
__________ (fr. 315'000.-) e non invece quelle indicate dal perito giudiziario,
le cui proposte d'intervento non permetterebbero di ovviare completamente alla
difettosità dell'opera. La censura è infondata.
Il perito
giudiziario ha tenuto a precisare che la sua proposta di risanamento, pur non
eliminando tutti i difetti riscontrati, consentiva in ogni caso di eliminare i
difetti che attualmente comportavano un danno diretto alla struttura (perizia
p. 22), permettendo dunque di ottenere una situazione normale, ciò senza
influire sulla durata di vita dell'elemento costruttivo, che per la tipologia
prescelta era destinato a un degrado abbastanza veloce (verbale p. 62 e 66; concetto
ribadito nella lettera 9 novembre 2001 del perito p. 2): in tal senso si
trattava dunque di un intervento minimo per eliminare i difetti (perizia p. 20
e verbale p. 62). La proposta formulata dall'arch. __________, oltre a
stravolgere l'aspetto estetico e il concetto architettonico della facciata con
mattoni paramano mediante l'adozione di una facciata ventilata (perizia p. 21 e
verbale p. 66), andava invece decisamente oltre la semplice eliminazione dei
difetti e dei danni (perizia p. 20) e apportava al contrario delle sostanziali
migliorie all'opera eseguita (perizia p. 21 e verbale p. 62), assicurando non
solo una maggior sicurezza ma anche una durata di vita maggiore dell'elemento
costruttivo (perizia p. 20-21 e 25 nonché verbale p. 62; concetto a sua volta
ribadito nella lettera 9 novembre 2001 del perito p. 2).
La
soluzione adottata dal Pretore tiene del resto conto del parere della dottrina,
secondo cui, qualora le spese per il ripristino dei difetti dovessero risultare
sproporzionate siccome eccessivamente elevate, il committente può esigere
dall'architetto solo il risarcimento di un eventuale minor valore dell'opera
-non più preteso in questa sede- oltre alle spese di un intervento di ripiego
economicamente meno dispendioso (Gauch/Tercier, op. cit., N. 543).
8.2 L'attore
può al contrario essere seguito laddove chiede che il convenuto venga reso
responsabile al 100% e non unicamente in ragione del 50% per quanto riguarda il
difetto n. 6 relativo allo spazio dell'intercapedine ostruito dalla malta e a
quello, n. 13, inerente la canaletta per la raccolta dell'acqua non chiusa ai
lati. Già si è detto in precedenza che il convenuto deve rispondere
integralmente di tutti i difetti riscontrati, compresi questi, già per non
essersi preoccupato di coinvolgere gli artigiani e gli specialisti nella loro
eliminazione. In ogni caso il grado di colpa attribuitogli dal perito
giudiziario per questi due difetti, del 30% rispettivamente 20% (scritto 9
novembre 2001 del perito, p. 4), non è tale da consentire una limitazione della
sua responsabilità, che -come accennato- può essere ammessa solo con un grande
riserbo. All'attore possono pertanto essere riconosciuti ulteriori fr. 5'000.-
(fr. 4'500.- per il primo difetto e fr. 500.- per il secondo, cfr. a questo proposito
lo scritto del perito appena menzionato).
8.3 Meritevole
di accoglimento è pure la censura con cui l'attore lamenta il mancato
riconoscimento a suo favore delle spese per la perizia di parte dell'arch.
__________ (fr. 4'843.-, doc. VV). La giurisprudenza di questa Camera ha in
effetti già ammesso la risarcibilità dei costi di una perizia privata, a
condizione che essa, in considerazione di tutte le particolari condizioni del
caso, costituisca la necessaria o almeno l'utile premessa per l'opportuna
salvaguardia dei diritti del committente nei confronti della controparte (II
CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997 in re G. & Co./C.;
cfr. pure Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1524). Nel
caso concreto, la perizia dell'arch. __________ -precedente al referto
dell'arch. __________ - aveva lo scopo di individuare le cause dei difetti e
proporre gli interventi di risanamento per eliminare in modo duraturo le
carenze con i relativi costi (cfr. doc. OOO p. 1 e perizia giudiziaria p. 25;
teste __________ p. 37). Il suo allestimento si è reso necessario in quanto il
convenuto aveva fatto intendere di ritenere che la problematica delle
infiltrazioni poteva essere risolta con la sola posa di un troppo-pieno sul
tetto (doc. Z e 50; teste __________ p. 16 e 17; teste __________ p. 43),
circostanza che era stata contestata dall'attore, che non ha mancato di
esprimere a più riprese le sue perplessità (doc. AA, CC, DD e FF; teste
__________ p. 16; teste __________ p. 35). Del resto, a prescindere da queste
considerazioni, già solo l'entità dell'opera eseguita, costata fr. 3'351'522.25
(cfr. doc. S), sarebbe stata tale da giustificare, in presenza di difetti che
potevano essere imputabili a più artigiani e specialisti, il ricorso al parere
di un esperto neutrale, il quale oltretutto si è espresso nella specie in
termini appropriati (cfr. la perizia giudiziaria a p. 25, anche se poi l'arch.
__________ non ha condiviso la proposta di ripristino da questi formulata,
optando per un intervento più incisivo, cfr. perizia p. 25 e verbale p. 61) e
ad un costo che questa Camera ritiene del tutto proporzionato all'importanza
del problema.
8.4 Infondata
è infine la richiesta attorea volta a modificare la data di decorrenza degli
interessi moratori indicata nella sentenza di primo grado e motivata dal fatto
che la prima interpellazione agli atti risaliva al 27 ottobre 1992 e non al 6
ottobre 1993, come invece stabilito dal Pretore. La giurisprudenza ha in
effetti già avuto modo di dichiarare irricevibile la censura con cui una parte
pretende di rimettere in discussione quanto da lei stessa postulato in prima
sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307). Ora, nel caso
concreto l'attore sembra dimenticare che in sede conclusionale esso aveva
chiesto che gli interessi di mora avessero a decorrere dal 22 aprile 1997,
ovvero dalla data dell'inoltro della petizione, per cui è malvenuto a censurare
in questa sede la data di decorrenza indicata dal giudice di prime cure, che
nell'occasione si era oltretutto dimostrato più generoso nei suoi confronti.
- Ne
discende, in conseguenza della reiezione dell'appello principale e in parziale
accoglimento dell'appello adesivo, che la petizione dev'essere accolta per fr.
160'312.55 (fr. 131'000.- per spese di ripristino, fr. 600.60 per spese legali
preprocessuali, fr. 13'400.- per spese di realizzazione del troppo-pieno, fr.
10'468.95 rispettivamente 4'843.- per spese delle perizie __________ e
__________) oltre interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 maggio 2002 dell'arch. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
III. L’appello
adesivo 1° luglio 2002 del Comune di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 maggio 2002 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza l'arch. __________,
è condannato a versare al Comune di __________ l'importo di fr. 160'312.55
oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 1993.
- La
tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 15'782.80, già anticipate e
da anticipare dalla parte attrice, sono poste in ragione di 3/7 a carico del
convenuto e in ragione di 4/7 a carico dell'attore, il quale rifonderà al
convenuto l'importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 19/20 e per
1/20 sono poste a carico della controparte, a cui l'appellante adesivamente
rifonderà fr. 3'600.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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