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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.10
Data decisione, Autorità:
08.04.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00010
Lugano
8 aprile 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2001.00221 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di
sfratto 12 novembre 2001 da
rappr. dall' avv. __________
contro
e
entrambi rappr. dall' avv. __________
che il Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona, con decreto 27 dicembre 2001, ha accolto ordinando lo sfratto dei
convenuti dalla casa d'abitazione sita al mapp. __________ del Comune di
, in Via.
Appellanti i convenuti i quali, con atto d'appello 12
gennaio 2002, chiedono la reiezione dell'istanza di sfratto e l'ammissione al
gratuito patrocinio mentre la controparte, con osservazioni 25 gennaio 2002
postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che i convenuti occupano, in virtù di un contratto di sublocazione
con la signora __________ g, la casa di Via__________ a __________ di proprietà
dell'istante che l'aveva concessa in locazione alla stessa signora __________;
che,
cessato il rapporto di locazione tra l'istante e la signora __________ a
seguito di disdetta di quest'ultima, i subconduttori non hanno lasciato
l'abitazione e l'istante ha chiesto ed ottenuto il loro sfratto;
che gli
appellanti non contestano la legittimazione del locatore principale a procedere
contro i subconduttori per ottenere, attraverso la procedura di sfratto, la
liberazione dell'immobile occupato come, del resto, è già stato ammesso da
questa stessa Camera civile (Rep. 1996 n. 79);
che essi
criticano, invece, la decisione del primo giudice poiché ritengono non
ammissibile e contrario al diritto all'uguaglianza sancito dalla Cost. lo
sfratto d'inquilini che, come nel loro caso, non hanno mai ricevuto regolare
disdetta, né dal locatore principale né dalla sublocatrice;
che la
censura non ha nessun rilievo poiché, indipendentemente da una disdetta del
contratto di sublocazione e quindi dalla continuazione o meno di questo
contratto che non concerne e non obbliga il proprietario/locatore principale,
il sublocatario non ha nessun diritto di rimanere nell'oggetto locato dopo
cessata la locazione principale (SVIT-Kommentar, ad art. 273b CO n. 7) e
la richiesta di restituzione dell'oggetto, da parte del locatore principale nei
suoi confronti, si fonda sui combinati art. 267 e 262 cpv. 3 CO (Peter
Heinrich, Die Untermiete, tesi ZH 1999, pag. 216);
che,
infatti, per l'art. 262 cpv. 3 CO il subconduttore non può usare della cosa
locata in modo diverso da quello permesso al conduttore;
che la
domanda di assistenza giudiziaria, indipendentemente dal fatto che l'appellante
__________ non ha dimostrato di non essere in grado di sopperire alle modeste
spese della lite, non può essere accolta poiché l'appello non aveva, sin
dall'inizio, nessuna probabilità di esito favorevole;
che la
reiezione dell'appello comporta l'addebito agli appellanti delle tasse e spese
di giudizio e delle ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia
-
L'appello 12 gennaio 2002 di __________ e __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico degli
appellanti che rifonderanno a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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