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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.88
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00088
Lugano
30 agosto
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura derivante da contratto di
lavoro–inc. n. CL.2001.00019 della Pretura del Distretto di Lugano, promossa
con istanza 13 febbraio 2001 da
(rappr. dal Sindacato __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con
cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
8'176;
domanda avversata dalla convenuta e parzialmente accolta dal Pretore
che, con sentenza 1° giugno 2001, l'ha condannata a versare all'istante fr.
6'806.30;
appellante la convenuta che con atto del 15 giugno 2001 chiede
l'annullamento del querelato giudizio con conseguente disconoscimento delle
pretese dell'istante;
mentre
l'istante, con osservazioni del 5 luglio 2001, postula la reiezione del
gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. __________
ha lavorato presso le __________ dal 2 giugno 1998 al 22 settembre 2000, data
in cui è stato licenziato con effetto immediato poiché avrebbe abbandonato il
posto di lavoro dopo una discussione con il titolare della ditta a proposito della
prestazione di ore di lavoro supplementari.
B. A
mente dell'istante, quel venerdì 22 settembre 2000 gli era stato chiesto di
lavorare anche il sabato successivo per terminare un lavoro urgente. Avendo già
effettuato diverse ore supplementari nei giorni precedenti egli si è rifiutato;
nel corso della discussione con il datore di lavoro questi l'avrebbe offeso in
modo da indurlo a lasciare il posto di lavoro verso le 16.00.
__________ ritiene il licenziamento in tronco del tutto ingiustificato, in
quanto mai in precedenza aveva rifiutato l'esecuzione di ore supplementari,
prestate in gran numero anche quella stessa settimana. Postula di conseguenza
il versamento di due mensilità e di un'indennità di fr. 500.– a titolo di
riparazione morale.
La
convenuta ha contestato integralmente l'istanza, negando che __________ sia
stato denigrato o offeso. Il lavoro supplementare richiestogli doveva essere
ultimato entro quel fine settimana e la reazione di __________ fu a tal punto
scorretta da giustificare la disdetta con effetto immediato.
C. Con
sentenza 1° giugno 2001 il primo giudice ha accolto parzialmente l'istanza, riconoscendo
a __________ il diritto di percepire due mesi di salario in quanto la disdetta
immediata non era giustificata dalle circostanze. Poiché il contenuto della discussione
intervenuta tra __________ e il titolare della convenuta non ha potuto essere
accertato, il Pretore non ha ravvisato un motivo sufficientemente grave per la
disdetta immediata nell'abbandono del posto di lavoro la sera del venerdì e nel
rifiuto di lavorare il sabato successivo. Si trattava infatti del primo rifiuto
del genere da parte del lavoratore, che eseguiva mediamente 10–15 ore
supplementari al mese.
Il primo giudice ha invece respinto l'istanza nella misura in cui veniva
richiesto il versamento di una somma di fr. 500.–– a titolo di riparazione
morale basata sull'art. 49 CO, ritenendola connessa alla discussione avuta con
il datore di lavoro, i cui contenuti non sono stati comprovati.
D. Contro
detta sentenza la convenuta ha presentato ricorso per cassazione che è stato
trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
mediante decreto 20 giugno 2001 della Camera di Cassazione civile.
Nel gravame la convenuta rileva che il primo giudice non ha considerato che fin
dall'inizio della settimana si era parlato di fare dei turni supplementari.
__________ era al corrente dell'urgenza del lavoro da terminare, ciò che rende
ancor più grave il fatto di avere abbandonato il proprio posto già il venerdì
verso le 16.00. Sottolinea inoltre che, secondo l'art. 203 del contratto
collettivo di lavoro, è istituito un sistema di orario flessibile, secondo il
quale è pretendibile che il lavoratore esegua in determinati giorni delle ore
supplementari (fino a un totale complessivo di 45 ore settimanali) che vengono
compensate con delle mezze giornate di libero. Rileva infine che __________
aveva dato luogo anche in precedenza a lamentele circa la qualità del suo
lavoro.
E. Nelle
proprie osservazioni 5 luglio 2001 l'appellato chiede la reiezione integrale
del gravame, contestando in particolare l'interpretazione dell'art. 203 del
contratto collettivo di lavoro fatta dall'appellante.
considerando
in diritto: 1. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto
immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione
del contratto non è più pretendibile in buona fede. Ciò è il caso quando il
rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una
collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere
l'unica soluzione praticabile.
Manchevolezze minori possono giustificare un licenziamento in tronco solo se si
verificano ripetutamente, malgrado il lavoratore sia stato esplicitamente
richiamato e reso attento circa l'eventualità di un licenziamento. Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete del caso
(posizione del dipendente, genere e frequenza della violazione, ecc.) in
applicazione dei principi di diritto e di equità (art. 4 CC; DTF 127 III
313 consid. 3).
-
Nella
fattispecie è pacifico che l'istante si è sempre prestato ad eseguire ore supplementari.
Il rifiuto di terminare un lavoro la sera del venerdì 22 settembre 2000 e il
sabato successivo costituisce pertanto un evento del tutto isolato. Pur
trattandosi di una scorrettezza rispetto all'urgenza della prestazione,
richiestagli con sufficiente anticipo, il carattere del tutto occasionale della
manchevolezza non permette di concludere per un comportamento a tal punto grave
da giustificare un licenziamento immediato. Il lavoratore non rivestiva infatti
una posizione di responsabilità, né era l'unico a poter ultimare l'ordinazione
di stampa. Si aggiunga che quella settimana egli aveva già fornito una dozzina
di ore supplementari e il compimento della prestazione ne richiedeva ancora
parecchie, verosimilmente una decina (testimonianza __________). Dottrina e
giurisprudenza sono d'altronde unanime nel ritenere che un occasionale rifiuto
di eseguire delle ore supplementari non basta a giustificare il licenziamento
in tronco (Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna
1998, pag. 466 n. 18; Gabriel Aubert, quatre cents arrêts sur le contrat
de travail, Losanna 1984, pag. 152 n. 265, concernente un caso del tutto
analogo a quello presente: stampatore che ha rifiutato di eseguire ore
supplementari il venerdì sera e sabato mattina per terminare un lavoro
urgente).
-
La
circostanza che __________, oltre a non lavorare quel sabato, ha abbandonato il
posto di lavoro già dopo le 16.00 del venerdì non ha valenza autonoma, ma è parte
dello stesso episodio relativo al rifiuto di terminare la stampa di un opuscolo
con ore supplementari. L'appellante non contesta d'altronde l'accertamento di
prima sede, secondo cui il fatto di finire il lavoro alle 16.00 non costituiva
un'eccezione rispetto agli usuali orari, in ragione della regolare
compensazione delle ore supplementari, anch'esse altrettanto abituali e
comunque effettive in quella stessa settimana (documento E).
Del
resto il comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile
all’effettivo abbandono del posto di lavoro.
A
non averne dubbi, l’istante non ha affatto inteso lasciare in maniera
cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49)
ma se ne è solo allontanato in conseguenza di una discussione, ferma restando
l’intenzione di ritornare a lavorare tanto è vero che il lunedì successivo,
quando ancora non era al corrente del licenziamento immediato, si è presentato
al lavoro; il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento
in tronco (JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, Handkommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 214).
- Irrilevanti
sono poi i precedenti richiami del datore di lavoro su manchevolezze minori del
lavoratore.
Innanzitutto perché questi richiami concernevano imprecisioni sul lavoro che
nulla hanno a che vedere con il rifiuto di eseguire ore supplementari. La
dottrina precisa infatti che, per giustificare un licenziamento immediato, i
richiami precedenti devono portare su manchevolezze della stessa natura di
quella invocata per il licenziamento. Inoltre, i due precedenti richiami non
facevano esplicito riferimento ad un possibile licenziamento in caso di recidiva
(Duc/Subilia, ibidem).
Per
i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
-
L'appello
15 giugno 2001 è respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a controparte fr. 200.– a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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