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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.84
Data decisione, Autorità:
29.01.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00084
Lugano
29 gennaio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.07
della Pretura del Distretto di Leventina promossa, con petizione 8 febbraio
2000, da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con la
quale l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo
di fr. 10'250.-- oltre interessi e spese (contratto d'appalto) e che il
Pretore, con sentenza 23 maggio 2001, ha accolto.
Appellante
il convenuto il quale, con atto d'appello 12 giugno 2001, chiede la riforma del
primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre la controparte, con
osservazioni all'appello 20 luglio 2001 ne postula la reiezione.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto:
- __________ ha eseguito le opere da capomastro riguardanti la riattazione di
uno stabile di proprietà di __________ a Bodio. La controversia tra le parti si
riferisce all'importo a saldo di fr. 10'250.-- che l'attrice sostiene di dover
ancora ricevere mentre il convenuto afferma di aver pagato integralmente il
dovuto come agli accordi intercorsi tra le parti.
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione ritenendo che
il convenuto, gravato del relativo onere della prova, non è riuscito a
dimostrare l'esistenza del preteso accordo.
In
appello il convenuto ripropone la propria tesi, avversata dall'attrice, con argomentazioni
che, per quanto necessario, saranno riprese nei successivi considerandi di
diritto.
- L'appello
deve essere respinto, a conferma della sentenza impugnata, per i seguenti
motivi.
2.1. La
parte attrice ha emesso due fatture: la prima il 31 dicembre 1998 (doc. B) per
fr. 130'000.-- costituita dal controvalore dei lavori sino a quel momento di
fr. 122'065.75.--, già dedotto lo sconto contrattuale del 3% di fr. 3'775.25, e
con l'aggiunta dell'IVA al tasso del 6.5% di fr. 7'934.25; la seconda il 10
giugno 1999 (doc. D) per fr. 40'250.-- costituita dal controvalore delle opere
eseguite nel 1999 per fr. 38'000.-- e dall'aggiunta dell'IVA al tasso del 7.5%
di fr. 2'850.--.
Questa
seconda fattura segue immediatamente il controllo delle liquidazioni finali,
eseguito dalle parti alla presenza dell'arch. __________ progettista della riattazione.
Una prima liquidazione, riguardante le opere eseguite nel 1998 e quelle sino al
24 febbraio 1999 concludeva con un importo di fr. 161'461.60 (doc. 1) che, dopo
il controllo in contraddittorio, è stato ridotto a fr. 155'900.-- (doc. C); una
seconda situazione, per le opere eseguite da fine febbraio al 7 maggio 1999, esponeva
fr. 19'520.20 (doc. 2) che, dopo la verifica, è stato determinato in fr.
9'430.-- (doc. C). Il totale complessivo dovuto risultava quindi di fr.
165'330.-- e meglio, dedotto lo sconto contrattuale del 3%, di fr. 160'000.--.
La seconda fattura di fr. 40'250.-- appare essere la risultanza della
sottrazione, dall'importo concordato di liquidazione finale di fr. 160'000.--,
del controvalore di fr. 122'000.--, dei lavori fatturati alla fine del 1998,
con la prima fattura, ossia fr. 38'000.-- con, in più, l'aggiunta dell'IVA.
Il
totale dovuto dal committente dovrebbe allora essere, con il supplemento dell'IVA
così come specificato nelle due fatture, di fr. 170'784.25 (fr. 160'000.-- per
lavori + fr. 7'934.25 per IVA 1998 + fr. 2'850.-- per IVA 1999). Il saldo,
tenuto conto dei versamenti del committente per fr. 160'000.--, risulterebbe
allora di fr. 10'784.25, arrotondato a fr. 10'250.-- per la liberalità nel calcolare
lo sconto contrattuale.
Questa
conclusione è quella che appare dalla lettura e interpretazione dei documenti
agli atti di causa che, come argomenta il primo giudice, indicano nella seconda
fattura un conteggio complementare ed integrativo della prima e non una
richiesta intesa ad ottenere l'importo di fr. 40'250.-- quale saldo definitivo
di tutti i lavori. Tanto è vero che la seconda fattura porta quale
giustificativo "l'esecuzione delle opere da capomastro nel 1999", e
non l'indicazione del saldo di tutte le opere eseguite, ed è quindi limitata a
quel periodo mentre non comprende i lavori effettuati nel 1998, fatturati
separatamente con la nota del 31 dicembre 1998.
2.2. Ma
anche la testimonianza dell'arch. __________, sulla quale l'appellante basa la
propria tesi nel senso che l'importo di fr. 40'250.-- avrebbe rappresentato il
saldo dovuto per tutti i lavori eseguiti, porta, se ben interpretata, alla
stessa conclusione. Infatti, le sue affermazioni "la liquidazione doveva
prevedere un saldo di fr. 40'000.--" e "si voleva una fattura di fr.
40'000.-- senza ulteriori giustificativi per la fatturazione del saldo
dell'opera" possono lasciare intendere che i fr. 40'000.-- non
rappresentavano l'importo da pagare a saldo quanto piuttosto l'importo da
aggiungere, quale ultima quota dei lavori, a quello precedentemente già fatturato.
La
deposizione del signor __________, tecnico della ditta attrice, va in questa
direzione interpretativa che è anche la più logica e corretta attraverso la
lettura della documentazione così come esposto al considerando precedente.
Non
si può, infatti, ritenere che i fr. 10'000.-- mancanti siano quelli di cui
all'aggiustamento e riduzione delle liquidazioni finali poiché, in tale ambito,
già vi era stata una correzione verso il basso di ca. fr. 21'000.-- come appare
dalle cifre di cui al conteggio doc. D. Una maggior riduzione avrebbe dovuto trovare
espressione nel calcolo stesso e non essere lasciata ad un generico preteso, ma
non provato, accordo a saldo che avrebbe anche dovuto incidere sull'imposta
IVA, riducendola.
2.3. Anche
se si volesse ritenere che la testimonianza dell'arch. __________ conforti la tesi del convenuto, quella
opposta del tecnico __________ porta
alla conclusione che fra le parti vi è stato un dissenso latente nel senso che
le stesse credevano di essere d'accordo ma i loro intendimenti non concordavano,
in particolare il convenuto credeva dovere a saldo ancora e solo fr. 40'250.--
mentre l'attrice lo intendeva quale saldo da aggiungere alla precedente
fatturazione. In tale situazione non esiste consenso e non è nato, di
conseguenza, alcun reciproco accordo sulla somma finale dovuta. Si deve quindi
considerare la conformità della mercede d'appalto che, come tale, non è
contestata poiché lo stesso convenuto l'ammette, a seguito di varie deduzioni,
in complessivi fr. 160'000.-- (punto 6/8 di risposta). A quest'importo va poi aggiunta
l'IVA, che il convenuto non contesta di dovere, per un importo superiore a
quello richiesto a saldo a conferma della validità e della congruità della
pretesa della ditta attrice.
- Le
spese e le ripetibili di questa sede sono a carico dell'appellante interamente
soccombente.
Per i
quali motivi
visti,
per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia:
-
L'appello 12 giugno 2001 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 500.--),
già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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