AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.79
Data decisione, Autorità:
15.05.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00079
Lugano
15 maggio
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rei-Ferrari (giudice supplente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1997.00696 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con
petizione 22 settembre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
e
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto __________ al
pagamento della somma di
FR. 43'189.- più interessi del 10% a decorrere dal 12 dicembre 1996 nonché
l'iscrizione a favore della __________ di un'ipoteca legale definitiva per la
somma di FR. 43'189.- oltre interessi del 10% a decorrere dal 12 dicembre 1996
a carico della part. no. __________ RFD __________
di proprietà di __________;
nella quale __________ in __________ ha chiesto, con
domanda riconvenzionale 5 dicembre 1997, la condanna della ditta __________ in
__________ al pagamento a suo favore
della somma di FR. 2'130.- più interessi del 5% dal 5 dicembre 1997;
e sulle quali domande il Pretore, con sentenza 7 maggio
2001, si è così pronunciato:
“1. La
petizione è parzialmente accolta.
1.1. D i conseguenza il convenuto __________, è
condannato a pagare all’attrice __________, l’importo di Fr. 36'010.90 (trentaseimiladieci
e 90/oo), oltre interessi al 5% dal 22 settembre 1997.
1.2. La domanda di iscrizione di un’ipoteca
legale in via definitiva a carico del fondo part. n. __________RFD di
__________, di proprietà della convenuta __________ e a favore dell’attrice
__________ è respinta.
§ Di conseguenza è fatto
ordine all’Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano di
procedere alla cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria
per Fr. 43'189.- più interessi a carico della part. n. __________ RFD di
__________ su ordine dato inaudita parte con decreto pretorile del 16 dicembre
1996.
-
La
domanda riconvenzionale formulata da __________, è respinta.
-
La tassa di giustizia
dell’azione principale di Fr. 1'800.- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, restano a suo carico nella misura dei 2/3 e sono poste a carico del
convenuto __________ per il rimanente 1/3.
La parte attrice rifonderà
alla convenuta __________ l’importo di Fr. 4'300.- a titolo di ripetibili. A
sua volta il convenuto __________ rifonderà per lo stesso titolo l’importo di
Fr. 3'600.- all’attrice.
- La tassa di giustizia
dell’azione riconvenzionale di Fr. 250.- e le spese, da anticipare da
__________ h, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte
__________ l’importo di Fr. 300.- a titolo di ripetibili.”
Appellanti
-
la parte attrice
__________ la quale, con atto di appello 28 maggio 2001, chiede la riforma del
dispositivo 1.2. del giudizio impugnato nel senso di procedere all'annotazione
definitiva della chiesta ipoteca legale;
-
la parte convenuta
__________ che, con atto d'appello 29 maggio 2001, postula la reiezione
integrale della petizione inoltrata nei suoi confronti e chiede il beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in appello;
domande alle quali le controparti si sono opposte con
le rispettive osservazioni.
Letti gli atti e i
documenti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in
diritto
- Con
petizione 22 settembre 1997 la ditta __________ ha chiesto la condanna di
__________ a pagarle l’importo di Fr. 43'189.- più interessi del 10% a
decorrere dal 12 dicembre 1996 nonché l’iscrizione dell’ipoteca legale
definitiva per lo stesso importo a carico della part. no. __________ RFD
__________ di proprietà di __________.
L’attrice
ha fatto valere di aver concluso con l’arch. __________ un contratto di
subappalto che prevedeva in particolare la fornitura e la posa di 36 finestre
(rettificate poi in 35 con la replica) nella casa di proprietà di __________ al
prezzo di
Fr. 43'000.-. Ha osservato che, a dipendenza di lavori supplementari richiesti
dal committente, il costo delle opere è aumentato a Fr. 54'189.- e che, dopo il
pagamento di un acconto di Fr. 11'000.- avvenuto il 14 novembre 1995, nulla più
ha ricevuto. Ha aggiunto che i lavori sono incominciati il mese di dicembre
1995 e sono stati sospesi il 14 febbraio 1996 in attesa che l’impresa
__________ eseguisse “i necessari
lavori di adattamento dei vani” e che, al momento della sospensione, tutti
i materiali erano stati forniti e le finestre, tranne otto, già erano in posa.
Nei mesi susseguenti non avrebbe più avuto notizie dall’impresa __________ e
perciò ha chiesto un nuovo acconto di Fr. 15'000.-, che non è stato pagato. In
seguito “in considerazione dell’atteggiamento silente dell’impresa” ha
spiccato due fatture, il 30 settembre 1996 di Fr. 50'574.- (doc. B – inc.
DI.96.1292) e il 6 dicembre 1996 di Fr. 7'194.- (doc. C – inc. DI.96.1292). Il
primo documento concerne la “Fornitura e posa, come a conferma d’ordine del
2.10.95” di 35 finestre; la seconda comprende invece l’addebito dello
sconto (Fr. 3'579.-) previsto dalla prima fattura nonché forniture e lavoro. Ha
aggiunto che, con la spedizione della fattura, non ha inteso rescindere il
contratto e che, se si dovesse ammettere che rescissione vi è stata, va
ritenuto che ciò è avvenuto al più presto il 30 settembre 1996, per cui la sua
istanza di iscrizione dell'ipoteca legale è senz'altro tempestiva.
-
__________ ha contestato l’importo fatto valere dall’attrice osservando che
tutte le finestre dovevano essere fornite e posate al prezzo forfetario di Fr.
43'000.-; ha fatto notare di aver integralmente pagato il dovuto a __________;
ha opposto che il 14 febbraio 1996 l’installazione delle finestre era terminata
e ha invocato a comprova di ciò l’ammontare delle fatture spiccate
dall’attrice; ha fatto valere che la maggior parte delle finestre presenta dei
difetti; ha sostenuto che il contratto va ritenuto rescisso immediatamente dopo
il richiamo di pagamento del 22 aprile 1996 (doc. F – inc. DI.96.1292) e che
l’istanza di ipoteca legale è tardiva ciò che deve comportare la cancellazione
dal registro fondiario dell’ipoteca legale provvisoria. In via riconvenzionale
ha chiesto la condanna dell’attrice al rimborso della somma di Fr. 2'130.-, da
lei pagata all’attrice a dipendenza dell’esito della procedura provvisionale.
-
__________ ha opposto di non aver mai stipulato alcun contratto di appalto con
l’attrice e di aver agito non in nome e per conto proprio, bensì quale
rappresentante della proprietaria __________. Egli ha contestato quindi di
essere debitore di alcunché nei confronti dell’attrice.
-
Il Pretore, con l’impugnata sentenza, ha riconosciuto l’esistenza di
un rapporto contrattuale fra l’attrice e il convenuto __________, che ha
condannato al pagamento dell’importo di Fr. 36'010.90 più interessi del 5% dal
22 settembre 1997 ed ha respinto la domanda riconvenzionale di __________.
Ha
affermato essere tardiva l’istanza di iscrizione dell’ipoteca legale e ha di
conseguenza ordinato la cancellazione di quella provvisoria iscritta a carico
della part. no. __________ RFD __________ di
proprietà di __________.
Contro
questo giudizio sono insorti la ditta __________ contestando l’intempestività
della sua istanza di iscrizione di ipoteca legale e __________ ribadendo di non
essere debitore di alcun importo nei confronti dell’attrice, per aver egli
agito solo quale rappresentante di __________.
Delle allegazioni e
argomentazioni degli appellanti si discuterà, ove occorra, in seguito.
- __________ sostiene di aver agito in rappresentanza di __________, circostanza
che a suo avviso la ditta attrice doveva dedurre dalle concrete circostanze,
per cui non può essere ritenuto debitore nei suoi confronti. Fa valere che il
giudice di prime cure ha violato i precetti di cui agli art. 8 CC e 32 CO.
a) Per l’art. 32 CO quando un contratto sia stato stipulato in nome di
una terza persona, ne diventa creditore o debitore il rappresentato e non il
rappresentante. Ciò accade anche quando il rappresentante non si è fatto
conoscere come tale, se dalle circostanze l’altro contraente doveva inferire la
sussistenza del rapporto di rappresentanza oppure se fosse indifferente la
persona con la quale stipulava (art. 32 cpv. 2 CO). In detti casi si è alla
presenza di una rappresentanza definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza
come diretta (DTF 126 III 64 cons. 1b; OR- Watter, ad art. 32 n.
12; Berner Kommentar, ad art. 32 n. 42-45).
Per l’art.
32 cpv. 2 CO quando il rappresentante non si sia fatto conoscere come tale, il
rappresentato diventa debitore anche nel caso in cui fosse indifferente per
l'altro contraente la persona con la quale il contratto era stipulato; questi
estremi sussistono quando il terzo, invece di stipulare con la persona che ha
taciuto l’esistenza del rapporto di rappresentanza, avrebbe concluso nei
medesimi termini il contratto con altra persona (DTF 117 II 387).
Inoltre il rappresentante deve aver avuto la volontà di agire in tale qualità (DTF
100 II 211 cons. 8a; 109 III 120 cons. 4b).
b) Nell'incarto non vi è alcun atto che attesti il conferimento da
parte di __________ di un mandato di
rappresentanza a __________ nei rapporti
con gli artigiani; men che meno che siffatto rapporto sia stato reso noto alla
ditta attrice.
Occorre
quindi stabilire se l’attrice dovesse dedurre dalle concrete circostanze
l’esistenza di detto rapporto di rappresentanza.
A
sostegno delle sue tesi, __________ si
appella innanzi tutto ad una pretesa presunzione di rappresentanza per tutto
quanto compie l'architetto indicando, per ciò, le affermazioni di __________ (op. cit., ad art. 32 no. 17). Va
osservato a questo proposito che non sussiste una presunzione di legge nel
senso che un architetto agisce sempre per conto di un terzo. Un'asserzione in
tal senso non è fatta nemmeno dal citato autore il quale parla di una quasi
presunzione (“etwa besteht eine Vermutung”). L’esistenza degli estremi
di cui agli art. 32 cpv. 2 CO dipende dalle concrete circostanze e il fatto
solo che una parte abbia la qualità di architetto non permette di concludere
nel senso dell’esistenza di detto rapporto. Ciò può essere ammesso solo se
altri fatti lo confermano.
c) __________ si è presentato a __________ come
titolare di uno “Studio di architettura ed impresa edile”; è ciò che
risulta dalla carta da lettera da lui usata (doc. 1). Ha perciò indicato di
avere una doppia attività: di architetto e di impresario, il che esclude
l’esistenza della quasi presunzione di cui si è detto. Egli ha chiesto anticipi
per più opere quali la fornitura di termopompe e dell'isolazione della
facciata, degli impianti idraulici ecc. e ciò “per lavori già eseguiti o da
eseguire” (doc. 1); è il tipico comportamento dell’imprenditore che agisce
quale impresa generale e non quale rappresentante di terzi. Dalla testimonianza
__________ si può desumere che a un
certo momento vi è stato un mutamento nel modo di retribuzione: dal pagamento
da parte di __________ si è passati al
versamento da parte di __________, ma ciò va attribuito al comportamento
scorretto addebitato da quest’ultima al primo. Non può invece essere ritenuto
che ciò prova l’esistenza di un rapporto di rappresentanza. I testi __________ e __________ non
hanno apportato seri e tranquillanti elementi a conferma di un rapporto di
rappresentanza. Si può solo dedurre, da ciò che hanno asserito, che vi sono
state discussioni con __________ a proposito delle opere da eseguire, il che
non è insolito anche in un contratto di impresa generale, specie se si
consideri che non risulta la stipulazione nella forma scritta di un contratto
con la descrizione esatta delle prestazioni da fornire.
Maggior
rilevanza ha la testimonianza __________, il quale ha firmato, per conto della
ditta __________ la conferma d’ordine di esecuzione delle opere da falegname
(doc. A – inc. DI,96.1292), in calce alla quale vi è la firma di __________ “Per accettazione” con la qualifica di
“cliente”. E’ la forma usata da chi contrae in proprio e non quale
rappresentante di terzi. Risulta che il rappresentante dell’attrice non ha mai
conosciuto __________ (verbale 28 giugno
2001) con la quale non ha mai avuto rapporti; inoltre ha ricevuto direttamente
da __________ un acconto di Fr.
11'000.-, senza che sia stato indicato un rapporto di rappresentanza. Si deduce
da detta testimonianza che tutto è stato pattuito fra la ditta __________ e
__________, come attestano anche le corrispondenze di cui ai doc. B, C, D, E,
F, tutti atti spediti a __________, senza alcun accenno a __________. Non può
nemmeno essere dimenticato che i contraenti erano persone dell’arte, che si
deve ritenere conoscessero le conseguenze della stipulazione in proprio
rispetto a quella per conto di terzi; anche per questa circostanza non si può
seguire l’argomentazione di __________.
d) L’appellante __________ sostiene
ancora che, per l'attrice, indifferente era la persona del contraente. Non può
essere seguito nemmeno in questa direzione non avendo apportato nessuna
concreta prova in questo senso oltre al fatto che non appare che __________, al
momento della delibera dei lavori a __________, abbia avuto la reale volontà di
rappresentare __________ come lo
comprovano le argomentazioni di cui al considerando che precede.
La ditta
attrice non conosceva __________, con la quale – in ogni caso al momento della
stipulazione del contratto di appalto – non aveva avuto alcun rapporto. La
proprietaria ha affidato a __________ “il
compito di provvedere alla riattazione” della sua casa e non aveva “contatti
con gli artigiani” e faceva “capo a __________ come impresa generale” (verbale 24 giugno 1999 – IF
__________).
L'unico
fatto addotto dall'appellante, ossia la possibilità per la ditta attrice di
avere una controparte solvibile piuttosto che un contraente nullatenente, non
può risolvere a suo favore la problematica poiché non è provato che la
__________ conoscesse le sue pessime condizioni economiche e, inoltre, non è
sicuramente indifferente poter avere due persone diverse, una in via
obbligatoria e l'altra in via reale, da rendere responsabili per un eventuale
mancato pagamento della mercede d'appalto.
Va così
confermata la conclusione del Pretore che ha negato la pretesa posizione di
rappresentante del convenuto __________ e
l'ha ritenuto debitore della residua pretesa dell'attrice.
e) Il pretore ha riconosciuto alla ditta attrice un credito di Fr.
36'010.90 più interessi al 5% dal 22 settembre 1997.
La
creditrice si è adagiata alla decurtazione della sua pretesa mentre __________ si è limitato, nel suo appello, a contestare
di essere debitore nei confronti dell’attrice e non ha mosso alcuna specifica
contestazione al giudizio per quanto concerne il credito riconosciuto.
Il
dispositivo 1.1. dell'impugnata sentenza merita perciò conferma.
- Il Pretore con sentenza del 22 agosto 1997 (inc. DI.96.1292) ha
confermato l’iscrizione cautelare in via provvisoria a favore della __________
dell’ipoteca legale per la somma di
Fr. 43'189.- più interessi del 10% dal 12 dicembre 1996 a carico della part.
no. __________RFD __________, di proprietà di __________. Con la sentenza di
merito ora impugnata, egli ha respinto l’istanza di iscrizione definitiva di
detta ipoteca legale e ha ordinato la cancellazione della stessa, annotata in
via provvisoria. Questo giudizio è criticato dalla ditta __________ che ritiene
tempestiva l'iscrizione provvisoria.
a) L’ipoteca degli artigiani e imprenditori va iscritta al più tardi
entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC). Non è contestato
che all’attrice spetta il diritto di ottenere detta ipoteca in garanzia del suo
credito; la giurisprudenza e la dottrina affermano del resto che essa sussiste
anche a favore del subappaltatore (Gauch, Le contrat d’entreprise, no.
1303). Il tema riguarda la tempestività della richiesta affermata dall’attrice
e contestata dalla proprietaria del fondo. Il termine di tre mesi è di
perenzione e comincia a decorrere, in principio, dal momento della completazione
dei lavori (DTF 102 II 208) e cioè dal momento in cui sono stati
compiute tutte le opere previste dal contratto (DTF 106 II 25); non sono
considerate le opere di riparazione di cui all’art. 368 cpv. 2 CO o di
miglioria di poco conto. Quando il contratto sia stato sciolto anzitempo il
termine decorre dal momento in cui è avvenuto detto scioglimento (DTF
120 II 391; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a ed. no. 640). La
data della fatturazione è irrilevante per stabilire la data della fine dei
lavori (Steinauer, Les droits réels, III no. 1884d; Buchschacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht in Das private Baurecht der Schweiz, pag. 283). Se
i lavori sono stati tolti all’imprenditore, il termine decorre dal giorno in
cui ciò è avvenuto (DTF 102 II 208, cons. 1a), rispettivamente da quando
l’imprenditore sa che i lavori interrotti non saranno più ripresi e che egli
non sarà più chiamato a fare prestazioni (BR 1998, 139 no. 375).
b) L’appellante ditta __________ sostiene che determinante, ai fini del
computo del termine, è il fatto che i lavori di posa delle finestre non sono
terminati, mancando il regolaggio e la registrazione. Fa valere che comunque lo
scioglimento del contratto è avvenuto con l’emissione delle fatture del 30
settembre e 6 dicembre 1996 (doc. B, C inc. DI.96.1292). A torto.
E’
assodato che la registrazione delle finestre non è ancora avvenuta (o meglio
non lo era il 28 giugno 2001 data delle osservazioni presentate all’appello
dalla proprietaria); lo ammette la stessa proprietaria (punto 10, pag. 5
dell’atto). Ciò è irrilevante ai fini del presente giudizio. Determinante è
infatti il momento in cui è stato sciolto il contratto; è da quel punto che
l’attrice è stata sciolta dai suoi obblighi nei confronti del contraente. Non
le spettava né le spetta più di portare a termine l’opera e ovviamente di
correggere difetti dei lavori altrui. Men che meno rilevante è la data di
emissione delle fatture. Determinante è la data di compimento dei lavori,
rispettivamente della loro cessazione e non quella di carattere amministrativo
qual è la redazione e spedizione delle fatture. Se si ammettesse il contrario,
si violerebbe la legge, la quale parla di “compimento del lavoro” (art.
839 cpv. 2) intendendo con ciò l’esecuzione di tutti i lavori previsti dal
contratto di appalto, rispettivamente di quelli compiuti fino al momento della
rescissione del contratto.
Le date
delle fatture definite finali (verbale 24 giugno 1999 – __________) provano
solo la precedente avvenuta interruzione dei lavori.
c) Dal doc. D (inc. DI.96.1292), presentato dall’attrice risulta che
l’ultimo intervento da lei compiuto sul cantiere è avvenuto il 14 febbraio
1996, da parte di __________, dipendente della ditta. Interrogato quale teste
(verbale 5 ottobre 1998 – inc. OA.97.696) egli ha affermato che detto giorno è
stato l’ultimo durante il quale vi ha lavorato. La data è confermata dal documento
citato in cui è indicato detto nome con la precisazione “posa”. Il teste
ha precisato che in quel momento il lavoro – e cioè la posa di alcune finestre
e l’esecuzione di regolaggi – non era terminato.
L’istanza
volta a ottenere l’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria porta la data del
13 dicembre e risulta pervenuta alla Pretura il 16 dicembre 1996. Nella stessa
è detto che i lavori sono stati sospesi il 14 febbraio e che da quel momento
l’attrice nulla più ha saputo. Le richieste di acconto (doc. E – F) non hanno
avuto seguito e sono state spiccate le fatture di Fr. 50'574.- il 30 settembre
1996 (doc. B) e il 6 dicembre 1996 di Fr. 7'194.- (doc. C).
d) __________, interrogato il 17 novembre 1998, ha asserito di aver eseguito “la
finitura delle finestre” e ciò quando la convenuta “non abitava ancora
nella casa, mi pare due o tre mesi prima del trasloco”. Ha aggiunto
che al momento del suo intervento, le finestre già erano state posate; mancava
la finitura. Ha precisato di aver posato anche due o tre finestre in
corrispondenza con la cantina. Il teste __________ ha eseguito gli impianti
sanitari e di riscaldamento, lavoro terminato “nell’aprile 1996” quando
“le finestre erano posate” tranne quelle della cantina (verbale 17
novembre 1998). __________ ha affermato che (“se ben ricordo”)
__________ “è andata ad abitare
all’inizio del mese di luglio 1996”. __________, dipendente dell’attrice ha
asserito che “il cantiere è iniziato il 16 gennaio 1996 e terminato il 14
febbraio 1996” e che poi i lavori sono stati sospesi e non più ripresi dal
suo datore di lavoro, che subordinava la continuazione delle opere al pagamento
del secondo acconto (verbale 2 giugno 1996 – inc. D.96.1292). Sentito
nuovamente il 5 ottobre 1998 (inc. OA.97.696) ha affermato di aver
personalmente scattato le fotografie agli atti (doc. G 1-5), senza però essere
in grado di dire quando. Egli ha però precisato, osservando le fotografie, che
una finestra “presenta ancora la pellicola di protezione dei profili” e
che le finestre di cui alle fotografie G 1, 2, 3, 5 non erano state posate
dalla sua ditta aggiungendo di averle “trovate posate al momento che ho
scattato le foto”.
Dal
raffronto delle testimonianze si può situare nel tempo, con sufficiente
esattezza per il giudizio, quando è avvenuta la posa delle finestre mancanti al
momento della sospensione dei lavori nonché il momento in cui l’attrice ha
rilevato che la posa dei serramenti era avvenuta da parte di terzi. La teste
__________ ha asserito di aver provveduto “a levare la carta adesiva da
tutte le finestre dell’abitazione, ricordo che mi facevano male le mani” e
di aver fatto ciò durante i lavori di pulizia compiuti nei mesi “di
maggio/giugno”, prima del momento in cui la proprietaria vi si è trasferita
e cioè circa nel “mese di luglio del 1996”. In quel momento le finestre
erano tutte posate, per cui la visita del teste __________ con lo scatto delle fotografie agli atti è
avvenuta prima della fine di luglio.
Da queste
risultanze si può ritenere provato che prima del mese di agosto l’attrice ha
saputo e costatato che i lavori erano stati completati da altra ditta e di
conseguenza che il suo intervento non era più necessario. Le circostanze
concrete dimostravano che il contratto era in quel momento sciolto. La
deduzione che ne fa il Pretore nel senso che da quel momento ha avuto inizio il
termine di tre mesi di cui all’art. 839 cpv. 2 CC va ritenuta corretta. Di
conseguenza quando è stata avviata la procedura, il diritto all’iscrizione
dell’ipoteca legale era perento (DTF 119 II 431).
L’azione
volta a ottenere l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale va perciò respinta
e va confermato l’ordine di cancellazione dell’iscrizione provvisoria.
-
La
domanda dell'appellante __________ volta
all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria in appello può essere accolta
essendo dimostrata la sua indigenza e non potendosi ritenere, immediatamente,
che il suo appello non fosse provvisto di qualche fondamento.
-
Le
spese e le ripetibili seguono le rispettive soccombenze ritenuto che, non
essendo prevista la facoltà del litisconsorte dell'appellante di presentare
proprie osservazioni all'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 315
m. 4), non sono dovute ripetibili da __________
a __________.
Per questi motivi,
visti gli art. 32 CO; 8, 838 CC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
-
L’appello 28 maggio 2001 della ditta __________ è respinto.
-
Le
spese di questo appello di complessivi Fr. 1'000.- (tassa di giustizia di Fr.
950.- e spese di Fr. 50.-), anticipati dall'appellante restano a suo carico con
l'obbligo di rifondere alla controparte __________ l'importo di Fr. 2'000.- per
ripetibili d'appello.
-
L’appello 29 maggio 2001 di __________ è respinto.
-
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
-
La tassa di giustizia e le spese della procedura di appello promossa
da __________ in complessivi Fr. 1'000.- rimangono a carico dello Stato mentre
l'appellante verserà alla ditta __________ l'importo di Fr. 2'000.- per
ripetibili.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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