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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.75
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00075
Lugano
10 luglio
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa LA.1999.00104 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 1. ottobre
1999 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui
gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
3'700.-- a favore di __________, di fr. 1'866.-- a favore di __________ e di
fr. 6'913.-- a favore dei coniugi __________ quali creditori solidali;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 4 maggio 2001, ha
integralmente respinto;
appellanti
gli istanti che, con memoriale 18 maggio 2001, chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso dell’integrale accoglimento della loro istanza;
mentre la
convenuta, con osservazioni 20 giugno 2001, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ e
__________ hanno condotto in locazione dal 1. gennaio 1999 l’appartamento di 3
locali sito in __________ a __________ per una pigione mensile di fr. 856.--. I
conduttori hanno segnalato alla locatrice numerosi difetti e immissioni foniche
così moleste da indurre __________ in uno stato di depressione, ciò che ha reso
necessario il loro trasferimento presso un altro alloggio. Le parti hanno
concordato la risoluzione anticipata del contratto di locazione per il 31
luglio 1999.
Con l'istanza in
esame i conduttori hanno chiesto la condanna della locatrice al pagamento di
fr. 3'700.-- a favore di __________ a titolo di risarcimento danni (spese
mediche e torto morale); di fr. 1'866.-- a titolo di risarcimento delle spese
sostenute a causa dell’abbandono obbligato dell’ente locato e di fr. 6'913.--
per la restituzione delle pigioni da aprile a luglio, da ridurre del 100% a
ragione dell’inabilità dell’ente locato, e per altre spese sostenute,
segnatamente per l’eliminazione di taluni difetti.
La locatrice ha
per contro ribadito che le asserite molestie foniche, provenienti
dall’appartamento situato al piano superiore, erano del tutto tollerabili, così
che le sintomatologie di __________ non possono esserne una conseguenza. Quanto
agli ulteriori difetti notificati, di minima entità, sono stati eliminati dai
conduttori senza che la locatrice fosse stata messa in mora o avesse
autorizzato le riparazioni, così che nessun rimborso può essere riconosciuto.
- Con sentenza
4 maggio 2001 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza dei conduttori.
In relazione ai
rumori molesti lamentati dagli istanti, il Pretore ha accertato che
dall’appartamento soprastante erano effettivamente provenuti dei rumori quali
calpestio con scarpe pesanti, spostamento di sedie o caduta di oggetti. Alla
luce delle risultanze istruttorie, in particolare dal sopralluogo del 13
novembre 2000, non risultano però gravi carenze nell’isolazione fonica tra i
due appartamenti, né è possibile affermare che per frequenza ed intensità le
immissioni foniche siano state eccessive. Le circostanze concrete non
giustificavano dunque di per sé le sintomatologie della signora __________ e
pertanto neppure il trasferimento dei conduttori in altra abitazione.
Quanto agli altri
difetti lamentati, il Pretore ha rilevato che questi sono effettivamente stati
notificati alla locatrice, ma sono poi stati riparati spontaneamente dai
conduttori senza che questi avessero impartito un termine o ottenuto
l'autorizzazione della locatrice.
- Gli
appellanti chiedono preliminarmente che giusta l'art. 322 lett. b CPC questa
Camera assuma delle prove che vennero rifiutate in prima sede, in particolare
una perizia sulla carente isolazione fonica dell'immobile e un'altra sullo
stato di salute della signora __________.
Nel merito gli
appellanti criticano la valutazione delle prove da parte del primo giudice, che
avrebbe praticamente ignorato le deposizioni di testi che confermarono la
presenza di rumori eccessivi. Per quanto riguarda gli altri difetti, gli
appellanti contestano che la riparazione da parte loro richiedesse una messa in
mora, dato che la loro notifica alla locatrice è risultata inutile.
-
Nelle
proprie osservazioni la locatrice si oppone all'assunzione di nuove prove, che
il Pretore aveva giustamente stralciato senza particolare opposizione degli
appellanti. Queste sarebbero infatti inutili, ritenuto che il primo giudice ha
raggiunto il proprio convincimento in base a prove esaurienti, tra le quali
spicca il sopralluogo condotto in contraddittorio, da cui risulterebbero un'isolazione
fonica normale e immissioni tollerabili.
-
Il Pretore
ha raccolto numerose testimonianze. Da un canto, i coniugi __________ e
__________ (sorella dell'istante) hanno deposto d'aver constatato diverse
volte, nel corso di loro visite in casa degli appellanti, rumori provenienti
dal soffitto, in particolare calpestii e spostamenti di sedie. Questi rumori
non si verificavano sempre e non avevano un orario particolare, talvolta
duravano un attimo mentre altre volte si ripetevano fino a tarda sera.
D'altra parte, la
creazione di immissioni eccessive è stata esclusa dalla teste __________,
inquilina del piano di sopra, che ha precisato che in casa si è sempre
camminato con pantofole e che in camera della bambina è stato posto un tappeto
per attenuare eventuali rumori. Affermazioni confermate da __________, che da
32 anni abita in quello stabile dove svolge funzioni di portinaia, la quale
definisce l'immobile come tranquillo e rileva che non vi sono mai stati reclami
salvo quelli degli appellanti. Ricorda peraltro che una volta, trovandosi
casualmente nell'appartamento __________, alla bambina cadde un calzascarpe di
ferro verso le 10:30 del mattino, ciò che provocò immediate proteste da parte
del signor __________. L'ipotesi di un'eccessiva sensibilità ai rumori degli
appellanti trova inoltre conferma nella deposizione di __________, che ha
successivamente occupato l'appartamento __________, la quale ha deposto di non
aver mai udito particolari disturbi provenienti dall'appartamento di sopra, che
definisce tranquillo.
Nè vale
l'obiezione degli appellanti secondo cui quest'ultima teste occupa
l'appartamento prevalentemente di giorno, ritenuto che le lamentele per i
rumori erano riferite anche a rumori diurni.
- Da quanto
precede risulta che la valutazione dalle prove operata dal Pretore deve essere
protetta. Se da un canto è accertato che dall'appartamento __________
provenissero rumori, d'altro canto non è stato minimamente provato che tali
immissioni fossero eccessive e ancor meno che esse rendevano l'appartamento
__________ inabitabile. Al contrario, si deve ritenere che i rumori lamentati
rientrassero nelle normali immissioni tipiche della vita in un immobile plurifamigliare.
In simili
circostanze appare del tutto sproporzionata la richiesta di una perizia tecnica
sull'isolazione fonica dell'immobile. Gli esperimenti empirici effettuati in
occasione del sopralluogo hanno peraltro confermato la normalità della
situazione.
Analogamente, non
si giustifica neppure una perizia sullo stato di salute della signora
__________, ritenuto che le eccessive emissioni foniche, causa asserita delle
sue sintomatologie, non hanno trovato conferma nell'istruttoria di causa.
- Resta da
esaminare la pretesa di fr. 434.50 relativa ai difetti al bagno, segnalati dai
conduttori con lettera 28 dicembre 1998 (doc. C) e da loro eliminati il 4
febbraio 1999 (doc. D). Si trattava in particolare di minuscole macchie di
vernice non rilevate al momento della consegna dei locali.
Il pretore ha
respinto anche tale richiesta, ritenuto che i conduttori hanno eliminato il
difetto motu proprio, senza assegnare al locatore un congruo termine per porvi
rimedio.
Gli appellanti
contestano invece che l'assegnazione di un termine fosse necessaria a fondare la
loro pretesa quando, come nella fattispecie, i conduttori non intendevano
spingersi fino al deposito della pigione (art. 259 g. CO ).
Anche su questo
punto l'appello deve essere respinto.
Va infatti
rilevato che la notifica del 28 dicembre 1998 (doc. C) faceva stato di numerosi
altri difetti non rilevati alla consegna dell'appartamento - quali
un'incavatura nel muro esterno di un balcone, una piastrella del bagno e un
manicotto delle tapparelle danneggiati - così che lo scritto poteva anche
essere inteso come un semplice scarico di responsabilità in vista della futura
riconsegna dell'ente locato (in tal senso fu in effetti la risposta del
locatore, doc. E). In realtà i conduttori non solo non hanno posto un termine
al locatore, ma neppure gli hanno esplicitamente richiesto di porre rimedio ai
lievi difetti segnalati.
A prescindere dal
conteggio dei costi sopportati dai conduttori - di per sé opinabili: sentenza consid.
6a in fine - in simili circostanze essi non possono essere accollati al
locatore, in quanto non è stato posto nella situazione di porre rimedio ai
difetti nel modo da lui ritenuto più idoneo (p. es. incaricando della pulizia
del bagno la custode dell'immobile).
Pronuncia:
-
L'appello 18
maggio 2002 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese
della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 600.--
già anticipate
dagli appellanti restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 600.-- per ripetibili.
- Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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