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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.62
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00062
Lugano
17 settembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi
contro le decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù
dell’art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione
del registro fondiario e di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 24
aprile 2001 da
contro la
decisione 2 marzo / 12 aprile 2001 (inc. no. 25/2001) della Sezione del
registro fondiario e di commercio, Bellinzona, che, su richiesta di __________
(rappr. dall'avv. __________), aveva ordinato la reiscrizione al registro di
commercio del distretto di Lugano della società __________ in liquidazione,
__________, ponendo a carico di quest'ultima una tassa di giudizio di fr.
100.-;
con cui la ricorrente si è opposta alla reiscrizione
della società;
mentre __________, con osservazioni 28 maggio 2001, ha
postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con lettera 29 novembre 2000 la società __________, ha chiesto all’Ufficio del
registro di commercio di Lugano di voler reiscrivere la società __________ in
liquidazione, __________, radiata dal registro il 6 settembre 2000, esponendo i
motivi a sostegno di tale richiesta;
che
il 24 gennaio 2001 l'Ufficiale dei registri, in ossequio agli art. 57 e seg.
ORC, ha invitato __________, a quel momento amministratrice unica della società
radiata, a voler inoltrare l'istanza di reiscrizione entro 10 giorni o ad
indicare per iscritto i motivi del rifiuto;
che,
preso atto dell'opposizione alla reiscrizione espressa con scritto 2 febbraio
2001, l'Ufficiale dei registri in data 8 febbraio 2001 ha trasmesso ex art. 58
ORC l'intero incarto per decisione alla Sezione del registro fondiario e di
commercio;
che
quest'ultima, con decisione 2 marzo 2001, ritenendo che la __________ avesse
reso sufficientemente verosimile l'esistenza di un interesse legittimo alla
reiscrizione della __________ in liquidazione, ritenuto che tale richiesta
veniva suffragata dalla necessità di inoltrare una causa in procedura
accelerata ex art. 85a LEF per annullare l'esecuzione della stessa nei propri
confronti ancora pendente presso l'ufficio esecuzioni benché il credito fosse
già stato riconosciuto compensato, ha ordinato la reiscrizione a registro della
società radiata;
che
la decisione in questione, per una svista, è stata intimata a __________
unicamente il 12 aprile 2001;
che
con ricorso 24 aprile 2001, completato il 2 maggio 2001 - mentre l'ulteriore
scritto datato 18 maggio 2001, ampiamente tardivo, deve essere estromesso dagli
atti - quest'ultima si è opposta alla decisione della Sezione del registro
fondiario e di commercio, asserendo che la reiscrizione della società postulata
dalla __________ - in mano ad un tale __________ - che oltretutto era
all'origine del suo fallimento, avveniva unicamente per fini loschi e per
crearle problemi; a suo giudizio, il fatto che essa avesse dimissionato dalla
carica di amministratrice, la circostanza che la società fosse stata chiusa per
mancanza di fondi e l'indicazione dell'indirizzo sociale a _________ invece che
al suo domicilio privato, ostavano a loro volta alla reiscrizione della
società;
che
delle osservazioni 28 maggio 2001 con cui __________ si è opposta al gravame si
dirà, se necessario, nei prossimi considerandi;
che
il ricorso, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure d'ordine
sollevate dalla resistente, non può trovare accoglimento già per il semplice fatto
che nello stesso non sono state minimamente contestate le argomentazioni in
fatto e in diritto che hanno indotto la Sezione del registro fondiario e di
commercio, vista l'esistenza di un interesse degno di protezione da parte di
__________, ad accogliere la richiesta di reiscrizione a registro della società
__________ in liquidazione;
che
nel gravame la ricorrente si sofferma piuttosto su questioni del tutto
irrilevanti e che poco hanno a che fare con la richiesta di reiscrizione;
che
innanzitutto il fatto che la reiscrizione della società sia stata chiesta da
__________ per non meglio precisati fini loschi o per creare eventuali problemi
alla ricorrente - anche questi rimasti sconosciuti - non è stato né reso
verosimile, né tanto meno provato;
che
il fatto che __________ sia stata all'origine del fallimento della __________ è
del tutto irrilevante per la vertenza qui in esame, come del resto lo è il
fatto che quella società sia in mano a un tale __________, la cui posizione
avanti alla polizia degli stranieri sarebbe rispettivamente sarebbe stata
ambigua o poco chiara;
che
nemmeno il fatto che __________ fosse stata a suo tempo chiusa per mancanza di
fondi, che la ricorrente abbia dimissionato dalla sua carica di amministratrice
(dimissioni per altro iscritte a registro solo il 14 maggio 2001, quindi dopo
l'emanazione della decisione qui impugnata) e che l'indicazione dell'indirizzo
sociale fosse errato (non è dato sapere in che occasione tale errore sia
eventualmente avvenuto) si oppone in qualche modo alla reiscrizione della
società;
che
il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo
alla ricorrente, integralmente soccombente, di tassa di giustizia, spese e
ripetibili (cfr. art. 62 ORC);
che
la domanda di intersecazione formulata dalla resistente nei confronti
dell'allegato ricorsuale, ritenuto offensivo, non può di contro essere ammessa,
non avendo la parte specificato in dettaglio quali fossero le affermazioni per
le quali si pretendeva quel provvedimento;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 57
e segg. ORC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 24 aprile 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 150.- (tassa
di giustizia fr. 130.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente,
che rifonderà a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: -__________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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